Udine.Il problema irrisolto delle antenne di telefonia mobile
Tratto da VincenzoTanzi.com
La vicenda che ha visto Udine coinvolto con il problema del proliferare delle antenne per telefonia mobile risale a circa sei anni fa. Per analizzare al meglio cosa è successo, è opportuno partire dal dicembre del 2004 quando la Regione, in armonia con i principi ispiratori della Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e del Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, emanava la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 28 in merito alla “Disciplina in materia di infrastrutture per telefonia mobile”. La legislazione nazionale, con la legge n. 36 (in parte) e con il Dlgs n. 259, sin dall’inizio è stata criticata e nella maggior parte dei casi è stata oggetto di ripetuti attacchi ritenendola la vera colpevole di aver generato tale situaziUdine.
Occorre però rilevare che, sia la legge n. 36 sia il Dlgs n. 259 hanno effetto all’interno di quella legislazione nazionale che fissa i principi ispiratori, demandando alle Regioni la facoltà di disciplinare e legiferare in proprio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità sul piano urbanistico/territoriale; vale a dire che il margine assegnato alle Regioni, e successivamente ai Comini, è talmente così ampio che va dalla possibilità della ricerca in proprio dei criteri localizzativi e gli standard urbanistici. In altri termini è data alla Regione la facoltà di una libera assunzione di responsabilità e per giunta dando la possibilità di legiferare in proprio, assegna uno strumento del tutto operativo da poter meglio adattare alle esigenze territoriali. In Friuli Venezia Giulia tutto questo accade con l’attuale LR n. 28/2004, una legge che tutto sommato male non è, per quanto riguarda il merito, anche se le lacune in essa rilevate, hanno prodotto limitazioni nell’applicazione riducendo in questo modo l’efficacia della legge stessa. Detto ciò, dopo aver inquadrato il problema sul piano normativo in generale, chiarirò nello specifico che cosa è che non va veramente. Per intenderci richiamerò articoli e citerò degli esempi concreti. L’articolo n. 8 comma 1, della LR n. 28 seppur disciplina le localizzazioni incompatibili e le numerose casistiche dove è posto il diniego alla realizzazione di un impianto radio-base di telefonia mobile, da un’attenta lettura si evince che non esiste nessun richiamo di eventuali installazioni nelle aree verdi, parchi e parchi giochi, specialmente quelli ove la destinazione è di carattere ricreativo, nei casi più comuni quelli a destinazione ludica per i bambini. Non solo, ma quando il riferimento di diniego è rivolto ad altre installazioni su edifici (ospedali, asili nido e scuole d’ogni ordine e grado ect.), il legislatore si preoccupava solamente di inserire i termini: edifici e relative pertinenze, e non inseriva neppure nel regolamento di attuazione, un altro elemento importante: il limite in termine di distanze derivante dalle vicinanze dai luoghi di detto diniego. Tale omissione ha lasciato libero arbitrio sia ai gestori sia all’amministrazione comunale nell’individuazione e nella scelta dei siti, il che, senza una norma che disciplini una distanza di sicurezza, l’antenna può essere collocata ovunque anche nell’antistante marciapiede, aiuola o sito privato purché rispetti i limiti imposti dalla legge e cioè edifici anzidetti e loro pertinenze. Così facendo a rigor di logica si salvaguarda l’edificio, il suolo o la pertinenza, oggetto del diniego, ma crea in ogni caso un contenzioso per quanto riguarda il concetto di sicurezza e di salvaguardia della salute pubblica, concetti che i legislatori nazionali nelle due leggi di principio avevano voluto inevitabilmente inserire, rifacendosi anche alla norma di principio base l’art. 32 della Costituzione italiana. Il fattore più preoccupante, che ci riguarda più da vicino, è il ritardo accumulato di oltre un anno dell’amministrazione comunale di Udine dall’entrata in vigore in data 12 maggio 2005 del regolamento attuativo della LR n. 28/2004 in merito alla predisposizione del Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, il cosiddetto PLITM. Infatti, appurato il vuoto normativo e il ritardo del Comune, in base alle loro esigenze di copertura di ogni compagnia telefonica, i gestori in via preventiva scegliendosi i siti da loro ritenuti idonei, presentarono le previste istanze di concessione per la realizzazione delle stazioni radio-base in vari punti sparsi nella città. L’amministrazione comunale per contro, non avendo ancora predisposto il PLITM si trovò nelle condizioni, entro i termini di 90 giorni, di concedere la concessione edilizia, e laddove il Comune negò detta autorizzazione, con un ricorso al TAR di Trieste, i gestori ottennero la sospensiva della delibera di diniego, condannando l’amministrazione ad attivare tutte le procedure per concedere la concessione edilizia reclamata dal ricorrente. Cosa ben diversa invece, è successo con le richieste delle installazioni all’interno dei siti di privati. In questi casi, il rapporto riguardava gestore/privato, l’amministrazione non avendo nessun titolo per opporsi, tutte le richieste trovarono esito positivo. In entrambi i casi, i gestori (conduttori) in base ad un contratto di locazione di norma decennale, si impegnano a pagare un canone di affitto al locatore. Sta di fatto che tra l’agosto 2006 e l’ottobre 2006, finalmente viene realizzato l’anzidetto piano comprensivo di tutte le antenne già istallate, in fase d’istallazione e quelle in itinere e non ancora autorizzate. Quindi, solo dopo aver realizzato il PLITM e aver censito le varie antenne dislocate sia sui siti comunali sia sui siti di privati, l’amministrazione comunale si accorse (come riportato nell’allegato B nel Piano Comunale di Settore), che ben n. 93 degli impianti esistenti e in precedenza già autorizzati n. 44 risultarono non coerenti per quanto riguarda la localizzazione urbanistica, e di questi n. 36 coerenti per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico; n. 14 risultarono non coerenti per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico. Invece, n. 7 risultarono sia non coerenti in base alla localizzazione urbanistica sia in base all’inserimento paesaggistico. Impianti che in ogni caso, non prima della scadenza del contratto di locazione con i gestori (circa 10 anni) non possono essere rimossi. Di questi, altri dovranno essere riconfigurati per renderli più belli ed attraenti agli occhi dei cittadini (si veda esempi come camino finto nei pressi del Largo delle Grazie o i numerosi alberi finti sparsi in varie zone). Tutto questo è stato possibile perché, i gestori hanno giocato d’anticipo. Così facendo la realizzazione di reti di comunicazione senza una pianificazione oggettiva da parte del Comune ha portato al totale fallimento, che quest’ultimo si reso concreto anche in virtù di un iniquo coinvolgimento ed attuazione dei protocolli d’intesa con i gestori della telefonia mobile. Senza piano e senza una pianificazione strategia del territorio comunale ha costituito un ingiustificato e predatorio privilegio delle compagnie telefoniche, ma soprattutto ha leso i diritti individuali garantiti dalla Costituzione nonché il Principio di precauzione (protocollo di Rio de Janeiro, 1992), adottato nell’atto costitutivo dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht, art. 174 ex art. 130R, 1994). Principio di precauzione che è diventato Principio generale dell’Unione Europea, non solo nel settore ambientale, ma anche in altri importanti settori, come quello della tutela della salute e dei diritti dei consumatori.
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