Tratto da altalex.com

La tutela dell’integrità del territorio è uno degli interessi preminenti della collettività e degli enti esponenziali della stessa e la sua gestione è affidata alla P.A. che utilizza, onde ridurre i pericoli legati alla trasformazione ed alla modifica del territorio, titoli edilizi abilitativi, con funzione legittimante la sua trasformazione ed applica anche regole basate su leggi scientifiche, onde salvaguardarne la sua salubrità e non compromettere in alcun modo l’ecosistema.

Nel territorio, in sostanza, confluiscono interessi tanto pubblici, quanto privati, essendoci un forte intreccio tra diritti soggettivi del privato ed interessi legittimi dell’intera collettività in merito al corretto uso dello stesso e ciò giustifica il fatto che gli si attribuisca unanimemente una valenza pluridimensionale, essendo necessario, perciò, esercitare sul territorio sia un’attività di trasformazione armonica, che di controllo.

La gestione degli interventi modificativi del territorio in campo urbanistico ed edilizio è realizzata attraverso titoli di legittimazione a carattere provvedimentale (qual è il permesso di costruire), o ad iniziativa privata (si pensi alla Dia), e ciò è di importanza e rilievo fondamentale anche nell’ambito della tutela penale del territorio che, infatti, doppia il sistema di tutela a carattere amministrativo.

Gli abusi edilizi penalmente rilevanti sono, infatti, quelli in cui gli interventi modificativi del territorio sono fatti in contrasto con le prescrizioni di legge, oppure in assenza del titolo giustificativo e legittimante. Le fattispecie incriminatici in tema di urbanistica ed edilizia sono costellate da elementi normativi della fattispecie e, perciò, da riferimenti e richiami alle normative di settore o agli atti di governo del territorio.

Tutta la disciplina dell’illecito edilizio, in particolare, è modellata sulla falsariga di quella pubblicistica relativa alla trasformazione del territorio a fini costruttivi e, dunque, risente di quell’evoluzione normativa che nel tempo si è avuta in materia.

In sostanza, dunque, il diritto penale è utile a sanzionare violazioni che già costituiscono veri e propri illeciti amministrativi, legati ad uno scorretto uso del territorio e l’abuso edilizio è perciò tale tanto per il diritto penale, quanto per il diritto amministrativo, in modo da offrire una tutela rafforzata.

L’illecito penale deve tener conto di tutto quel tessuto di prescrizioni di legge, tanto se fonti di primo grado, quanto se fonti secondarie, oltre che dei piani regolatori e, per poter avere una sua forza deterrente, deve poter doppiare l’illecito amministrativo.

Per esattezza e completezza espositiva, tuttavia, occorre sottolineare come la suddetta coincidenza tra illecito penale ed amministrativo, se prima sembrava essere totale, oggi, alla luce della riforma del titolo V della nostra Costituzione, appare mutata, proprio perché è prevista in tale materia una competenza concorrente tra Stato e Regioni. Lo Stato, infatti, mantiene ferma la sua riserva di legge in materia penale e, conseguentemente, deve adempiere al compito di fissare i principi ed i criteri direttivi relativi alla trasformazione del territorio, sancendo eventualmente anche possibili cause di esclusione della punibilità, mentre le Regioni devono poter intervenire con normative di dettaglio più specifiche, onde governare il territorio e prevenire illeciti tipicamente amministrativi, in funzione attuativa dei principi di ordine generale e dettando al contempo tutti gli elementi di natura tecnica, integrativi delle fattispecie penalmente rilevanti.

Da tale quadro di riferimento si evince come lo ius ad aedificandum sia oggi un’attività interamente vincolata e se la materia dell’urbanistica investe più che altro l’an dell’edificabilità dei suoli, l’edilizia subentra in un secondo momento e si riferisce piuttosto al quomodo, cioè alle modalità di esecuzione dell’attività trasformativa del suolo a fini edificatori.

Alla luce della nuova disciplina introdotta dal T.U. sull’edilizia e dalla legge obiettivo, il permesso di costruire ha sostituito la vecchia concessione edilizia, la DIA ha sostituito le vecchie autorizzazioni edilizie e la cd. SuperDIA ha sostituito lo stesso permesso di costruire nei casi in cui interventi urbanistici o edilizi siano interamente disciplinati da strumenti urbanistici attuativi che ne fissino in modo vincolato aspetti plano-volumetrici, di destinazione d’uso, di cubatura etc. e di cui sia dato atto al momento della loro approvazione.

A differenza della DIA e superDIA che sono titoli di legittimazione a costruire ex lege, in quanto dalla legge equiparati a comportamenti con valore legale tipizzato abilitativo, ma pur sempre di natura privata, il permesso di costruire è un vero e proprio provvedimento amministrativo. Richiede un apposito iter procedimentale di cui costituisce l’atto terminale e viene rilasciato con la clausola “salvo i diritti dei terzi” che sembrerebbe suonare come clausola di esonero da responsabilità per l’amministrazione, anche se ormai è invece considerata una clausola di stile.

La Dia e la SuperDIA non richiedono, invece, l’espletamento di un iter procedimentale perchè si risolvono in una dichiarazione del privato con cui viene dato avviso al Comune che si intende procedere alla modifica costruttiva di un’area, ricorrendone i presupposti e le condizioni stabilite dalla legge, con l’allegazione di un’autocertificazione di un tecnico corredata da documenti, che ne asseveri la loro conformità. Alla scadenza del termine di venti giorni stabiliti dalla legge se non intervengono atti del Comune con cui viene inibito lo svolgimento dell’attività costruttiva, l’istante può dare inizio all’esecuzione dei lavori.

Sotto il profilo procedimentale, la novità più significativa investe il fatto che ora non è più possibile iniziare l’attività contestualmente alla denunzia di essa, in quanto è, invece, previsto che decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, l’istante presenti alla stessa amministrazione una comunicazione di concreto avvio. Inoltre, l’amministrazione nei trenta giorni successivi all’invio della seconda comunicazione, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità etc., deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, sempre che il privato interessato non conformi la propria attività alla normativa vigente entro un termine stabilito dall’autorità ma non inferiore ai trenta giorni. Tale termine può essere sospeso qualora i suddetti atti di divieto e rimozione richiedano l’acquisizione di pareri. La sospensione dei termini per la richiesta di pareri deve essere comunicata all’interessato, anche se l’amministrazione può fare a meno dei pareri se non pervenuti entro trenta giorni.

Le suddette modifiche apportate all’art.19, non sembrerebbero, però, infirmare le specifiche previsioni introdotte dal TU dell’edilizia in materia di Dia e Superdia, non solo per la loro portata generica, ma anche perchè eventuali modifiche al TU devono essere specificamente volte a tal fine (di mutarne la portata).

Quanto alle costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire e superdia, si ritiene che la costruzione delle fondamenta dell’opus o l’esecuzione di quei tratti che già evidenzino una difformità essenziale dagli strumenti abilitativi di per sè integrino la fase del perfezionamento del reato che, tuttavia, si proietta oltre la stessa in termini di protrazione della consumazione, per cessare naturalisticamente fino all’ultimazione delle rifiniture esterne (salvo che non cessi prima per effetto di atti di confisca o di sequestro o della sentenza di primo grado).

Cessata la permanenza, la costruzione abusiva realizzata viene a costituire solo un effetto permanente ulteriore del reato, fino al momento dell’abbattimento (etc.).

Nel reato di protrazione dell’attività costruttiva nonostante l’ordine di sospensione dei lavori, viene incriminata la condotta di omessa osservanza del provvedimento soprassessorio cautelare che si protrae per tutto il periodo in cui si continua a costruire, lasciando configurare una sorta di omissione permanente.

Con riferimento, invece, alla materia ambientale, occorre dire che la nostra Costituzione non conteneva fino alla già citata riforma del titolo V, alcuna previsione relativa alla tutela dell’ambiente, ed oggi l’unico riferimento all’ambiente che viene espressamente fatto è relativo al riparto di competenza tra Stato e Regioni.

La stessa definizione giuridica della parola ambiente è di per se piuttosto controversa, in quanto tale concetto è variegato e multidimensionale, onde per cui è arduo individuare una nozione giuridica che non risulti in concreto troppo generica.

All’interno del diritto ambientale confluiscono, in sostanza, tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità la tutela degli equilibri ecologici: la disciplina dell’aria, dell’acqua e del rumore; la difesa del suolo; lo smaltimento corretto dei rifiuti; la protezione della natura e delle aree protette; la valutazione dell’impatto ambientale ed i tentativi di neutralizzare il rischio di danno ambientale.

Un effetto trainante per la definitiva affermazione di un diritto ambientale è stato ed è ancora svolto dalla disciplina comunitaria che ha già da tempo inserito l’ambiente tra i principi fondamentali del suo ordinamento e, ai fini della sua corretta gestione, sono stati fissati tre criteri cardine: la prevenzione e la correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente; la regola “chi inquina paga”; il criterio precauzionale per individuare con certezza i nessi tra le attività umane ed i danni procurati all’ambiente.

Come precedentemente detto con riferimento alla materia dell’urbanistica ed edilizia, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia talmente vasta e trasversale da non poter non interferire con le competenze regionali, essendo oggi considerata a tutti gli effetti valore costituzionale primario da proteggere.

Lo Stato, dunque, ha il compito di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, ma ciò non significa escludere le Regioni dalla cura d’interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali. Lo Stato deve porre in essere le grandi scelte strategiche per la tutela dell’ambiente, essendo necessario muoversi in ottemperanza ad adeguate scelte scientifiche.

Da ciò si evince come il diritto ambientale abbia ormai acquisito quell’autonomia e dignità che per anni non gli sono stati riconosciute.

In questo quadro di riferimento, tuttavia, occorre sottolineare come non sempre all’altezza sia stato il nostro legislatore, mosso il più delle volte da finalità di tipo emergenziale, più che sistematiche, con conseguenze disastrose sotto il profilo dell’unità del sistema che ne è derivato.

Tale esigenza di accorpamento delle varie fonti legislative si è concretizzata con l’emanazione dell’attuale T.U. sull’ambiente, in cui le parole d’ordine sono state riordino e semplificazione.

La finalità che con esso si è tentato di perseguire è stata quella di garantire il più possibile la salute della comunità, tanto che dal binomio salute-ambiente ne è derivato il cosiddetto diritto alla salubrità ambientale.

Affinché si possa parlare di danno ambientale è obbligatorio che gli effetti favorevoli di una componente ambientale vengano meno in modo significativo e misurabile. Al fine di valutare in maniera certa il profilo della nocività delle immissioni, al di là del criterio relativo determinato dalla situazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, la legge quadro sull’elettrosmog 36 del 2001 ha utilizzato, per definire l’inquinamento elettro-magnetico, il riferimento ad apposite tabelle, rinviando, attraverso la tecnica di tipizzazione legislativa della norma penale in bianco, ad un atto di normazione secondaria. Il tentativo perseguito dal legislatore era, dunque, quello di valutare la normale tollerabilità dell’immissione nell’alveo di un quadro ambientale complessivo e non solo nell’ambito di un’attività quotidiana posta in essere dall’immittente in un dato territorio. Il riferimento alle tabelle, fondamentali sia ai fini di un controllo ex ante che ex post, risulta utile, in sostanza, tanto se si fa valere in giudizio il proprio legittimo diritto domenicale ed il diritto consequenziale a non subire immissioni in grado di svalutare il fondo, quanto se in tale giudizio s’innesta una pretesa risarcitoria alla salubrità ambientale.

Il risultato è, pertanto, un sistema complesso, a carattere tecnico amministrativo, in cui l’atto autorizzativo all’attività immissiva, se rispettoso dei requisiti legali, toglie qualsiasi profilo d’illiceità penale al fatto.

Per quanto riguarda, più in particolare e per completezza espositiva, il problema della sussumibilità nel reato di getto pericoloso di cose ex 674 del c.p. della condotta del gestore di un impianto che propaga onde elettromagnetiche in misura superiore ai limiti tabellari, occorre dire che tale condotta non poteva certo rientrare nell’ambito previsionale dell’articolo 844 del c.c. in tema d’immissioni, in quanto in tal caso si trattava di immissioni non percepibili sotto il profilo né percettivo, né sensoriale.

Tuttavia, parte di dottrina e giurisprudenza ha sostenuto l’impossibilità di ricomprendere nella nozione di “cosa” l’onda elettromagnetica, perché essa non ha una sua materialità, tipica del concetto di cui all’articolo 674, ed anche per il fatto che, se il legislatore avesse voluto equiparare alla cosa l’energia, l’avrebbe fatto espressamente, così come avvenuto con riferimento al reato di furto.

Secondo altra giurisprudenza, invece, sarebbe possibile ricomprendere l’onda e l’energia elettrica nel concetto di cosa in generale, in quanto, al momento dell’emanazione del codice Rocco, ovviamente, non era ancora avvertito il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, onde per cui, con un’interpretazione evolutiva, si potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al 674 del c.p.

La giurisprudenza della Cassazione, in realtà, ha inizialmente abbracciato la prima tesi, ritenendo che il concetto di cosa presupponga inevitabilmente la preesistenza in natura della cosa, rispetto alla condotta di getto pericoloso, di cui al 674 c.p.

In sostanza il reato di cui al 674 prevede un getto pericoloso che una valenza offensiva concreta, per cui tra l’illecito penale da esso descritto e quello amministrativo contemplato dalla legge quadro sull’elettrosmog, non c’è un rapporto di specialità, quanto piuttosto un rapporto tra una norma amministrativa di pericolo astratto ed una penalistica di pericolo concreto.

Aderendo a tale tesi, dunque, perché possa dirsi consumata la fattispecie di reato, non sarebbe sufficiente il superamento del limite tabellare, essendo necessario, altresì, che il giudice verifichi la concreta pericolosità di quel particolare tipo di superamento e valuti i diversi interessi in gioco, dovendo salvaguardare quello di rilevanza primaria, ovvero il diritto alla salute.

Secondo un diverso orientamento, invece, l’articolo 674 del c.p. configurerebbe un reato di pericolo astratto, onde per cui, ai fini dell’integrazione del reato, basterebbe solo il superamento del limite tabellare, esonerando il giudice penale dal difficile compito di valutare in modo comparativo gli interessi in gioco e dall’effettiva pericolosità della propagazione.

Per tale tesi, dunque, l’articolo 15 della legge 36 del 2001 tutelerebbe l’interesse formale all’osservanza dei limiti tabellari, mentre il 674 del c.p. salvaguarderebbe, invece, il bene sostanziale, cioè la salute pubblica. In tal modo l’agente commettendo un solo fatto, violerebbe tanto le norme amministrative, quanto quelle penali.

Al fine di tutelare il più possibile l’ambiente e ridurre gli effetti negativi sulla salute dell’uomo, il nostro legislatore si è già da tempo occupato della corretta gestione dei rifiuti.

Con essa, in particolare, s’intende quell’insieme di politiche atte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla loro sorte finale.

Interesse particolare, emerso proprio negli ultimi decenni, riguarda proprio la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull’ambiente e la possibilità di recuperare risorse da essi, onde ridurre la produzione dei rifiuti stessi.

La strategia che ha perseguito il nostro legislatore negli ultimi anni in tale materia è guidata da tre obiettivi cardine: la promozione dello sviluppo di energie pulite e la conseguente messa in commercio di prodotti che diano un contributo minimo alla produzione dei rifiuti ed all’inquinamento che ne deriva; la prevenzione della produzione dei rifiuti, in special modo di quelli pericolosi; il recupero dei rifiuti, per poter produrre da essi energia.

In particolar modo in questa sede siamo chiamati a soffermarci sul trattamento dei rifiuti, intendendo con esso quell’insieme di tecniche atte ad assicurare un minimo impatto sull’ambiente causato dai rifiuti.

Le pratiche di trattamento dei rifiuti si differenziano a seconda se i produttori siano residenziali, industriali o commerciali. Se, infatti, il trattamento dei rifiuti per gli utenti residenziali nelle aree urbane è generalmente responsabilità dell’autorità di governo locale, il suo trattamento per gli utenti commerciali ed industriali è solitamente responsabilità proprio di colui che ha prodotto i rifiuti stessi.

In tal modo si persegue come finalità, oltre alla prevenzione e la correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, anche la regola “chi inquina paga”.

Sono state individuate due categorie di soggetti a seconda della valutazione in merito alla possibilità che essi determinino una minaccia effettiva o anche solo potenziale all’ambiente ed in tal caso a costoro la produzione del danno ambientale sarà imputata a titolo di responsabilità oggettiva, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza del dolo o della colpa.

In relazione ai reati in materia di rifiuti, le fattispecie in cui sono ravvisabili i connotati della permanenza sono: i reati di gestione non autorizzata o di gestione da parte di soggetti non abilitati con l’iscrizione negli appositi registri; i reati di inosservanza degli obblighi imposti con ordinanze di necessità ed urgenza; i reati di abbandono di rifiuti o di realizzazione e gestione di discariche abusive, ovvero di omesso controllo di discariche chiuse; i reati di traffico di rifiuti o di organizzazione per il traffico dei rifiuti; i reati di inquinamento di siti ove non intervenga attività di ripristino o bonifica.

Quanto ai reati di gestione non autorizzata, il codice dell’ambiente considera attività gestoria di rifiuti quella che va dalla raccolta al trasporto, allo smaltimento, al recupero etc. e servizio pubblico essenziale quello affidato necessariamente con gara a soggetti specializzati iscritti in appositi registri, sanzionando con pena la gestione non autorizzata (con appositi atti all’esito di procedimenti complessi o più semplificati a seconda della tipologia di rifiuti).

Poiché ognuna delle operazioni gestorie richiede lo svolgimento di certe attività che si protraggono nel tempo, la loro esecuzione in assenza di autorizzazione concretizza gli stremi della permanenza.

Per quanto riguarda i reati di abbandono di rifiuti, realizzazione e gestione di discariche abusive ovvero di omesso controllo sulle discariche chiuse, occorreva tracciare una linea di demarcazione tra i casi in cui rilevi un deposito di rifiuti provvisorio (che non integrerebbe la fattispecie di reato), ed i casi di abbandono di rifiuti, realizzazione o gestione di discariche abusive.

Si configura la fattispecie di deposito temporaneo, quando i rifiuti, per le qualità che presentano e la quantità, possono essere stoccati per un lasso di tempo prestabilito (non più di un anno) in appositi luoghi, prima del ritiro e della raccolta. In tali casi non viene ad integrarsi un illecito penale a meno che i limiti quantitativi, qualitativi o temporali penalmente perseguibili, non vengano superati.

Solo in tal caso, si ricadrebbe nella diversa ipotesi di reato di abbandono di rifiuti (sempre che sia posto in essere da soggetti che rivestono le qualità di imprenditori o dagli stessi enti), caratterizzato dai connotati della permanenza, in considerazione del lasso temporale (oltre l’anno), in cui viene a protrarsi il deposito.

Il perfezionamento della fattispecie si realizza decorso un lasso di tempo apprezzabile dal momento della scadenza annuale, e la consumazione della stessa si protrae per tutto il periodo successivo fino al momento della raccolta e dello smaltimento, con tutte le conseguenze su illustrate.

Diversamente andava impostato il discorso in relazione al reato di discarica abusiva, di cui si distinguono due ipotesi: una di realizzazione, l’altra, di gestione.

L’una (quella di realizzazione della discarica), postula un’attività similare a quella di costruzione abusiva in quanto implicante un’organizzazione di mezzi e personale (e, in ciò si distingue dall’abbandono di rifiuti), per scavare e spianare il terreno, aprire gli accessi, predisporre i mezzi per compattare i rifiuti etc. per cui si rinvia a quanto detto per tale fattispecie. L’altra (quella di gestione della discarica stessa), implica un’attività di raccolta e scarico di rifiuti, di compattamento degli stessi, etc., che sembrerebbe ricalcare quella della gestione non autorizzata, cui si rinvia. In entrambe i casi, elemento implicito è costituito dal degrado dell’area avente diversa destinazione.

Alla seconda ipotesi suddetta, si aggiunge quella di omesso controllo di una discarica chiusa, in cui il garante, e, cioè il soggetto deputato ad esercitare tale attività di controllo, non impedisce che essa venga ancora utilizzata da terzi per lo sversamento dei rifiuti, lasciando ipotizzare una fattispecie omissiva permanente.

Per il reato di inosservanza di obblighi imposti con ordinanze di necessità e di urgenza, vale quanto detto in merito ai reati di protrazione dell’attività costruttiva posta in essere nonostante un ordine di sospensione dei lavori, anche se in questo caso si tratta di prescrizioni imposte non da un atto amministrativo (quale l’ordine di sospensione) ma da ordinanze contingibili ed urgenti adottate in base alla legge sulla protezione civile.

Quanto all’ipotesi di reato di traffico di rifiuti o di organizzazione per il traffico degli stessi, occorreva fare riferimento a due fattispecie.

La prima, di traffico illecito, definita e disciplinata dall’art.26 del Regolamento CE del ’93 relativo alla spedizione di rifiuti effettuata senza notifica o senza consenso dell’autorità interessata, senza documenti o con documenti falsi etc., ove lo stesso concetto di traffico, postulando una certa organizzazione, evocherebbe gli estremi della permanenza. L’altra, di attività organizzata a tal fine che, richiedendo più operazioni e l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate (al fine di conseguire un ingiusto profitto) per cedere, ricevere, trasportare o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, evocherebbe la figura del reato permanente o quella del reato abituale.

Il reato di omessa bonifica di siti inquinati, risulta, invece, essere una fattispecie complessa, implicando una duplica condotta: un’attiva consistente nell’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque, etc. determinante il superamento delle soglie di rischio, ed una omissiva di mancata bonifica di tali siti in conformità al progetto apportato dall’autorità competente a seguito di apposito procedimento. Dove la bonifica dei siti costituirebbe condizione generale di non punibilità per tutti i reati in materia ambientale. La prima condotta funge, di solito, da presupposto di quella omissiva che costituisce il nucleo centrale della fattispecie omissiva, come emerge dalla generalizzazione della non punibilità ricollegata alla bonifica dei siti. E’ tale omissione che postula una protrazione dell’offesa che va ben oltre il limite temporale fissato dal progetto e che perdura finchè non venga effettuata un’attività di ripristino dei luoghi.

Attraverso la previsione di illeciti penali che doppiano quelli amministrativi si garantisce, dunque, che l’attività invasiva sul territorio, tanto se rivolta alla costruzione di unità abitative, quanto se caratterizzata da un potenziale pericolo per l’ambiente circostante, sia comunque sempre realizzata in conformità con le prescrizioni di legge.

Le fattispecie penali sono contravvenzionali ed a pericolo concreto, onde garantire un’anticipazione della soglia della punibilità, trattandosi di beni ed interessi di rilevanza costituzionale.

Tali fattispecie sono caratterizzate dal fatto che si protrae e si reitera la condotta criminosa nel tempo, ledendosi il bene-interesse tutelato. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di veri e propri reati permanenti, altra parte, invece, forse più meticolosamente ed attentamente, parla di fattispecie istantanee ad effetti permanenti. Certo è che il bene-interesse protetto dalle norme non è quello meramente formale al controllo che l’amministrazione pubblica esercita sul territorio, bensì quello sostanziale all’ordinato assetto dello stesso, recuperando, così, quei profili di offensività dei quali sembrava prima carente.

Continuando nella disamina dei caratteri tipici dei reati edilizi occorre dire che si tratta, in sostanza, di reati propri, in quanto possono essere commessi soltanto da soggetti in possesso della particolare qualifica richiesta dalla legge, qualifica che può derivare, inoltre, tanto da una situazione di diritto, quanto di fatto, ed inoltre non si può non soffermarsi sull’aspetto relativo all’inizio ed alla permanenza degli stessi, aspetto richiestoci esplicitamente in questa sede.

Si può dire a tal proposito che l’inizio della condotta criminosa viene ravvisato nel momento in cui l’opera viene realizzata abusivamente, onde per cui emerge una violazione a causa di tale attività che si protrae nel tempo. La permanenza si ravvisa, dunque, proprio nella protrazione dell’attività abusiva nel tempo.

Più complesso da individuare è, invece, il momento in cui tale permanenza cessa, in quanto può essere l’autore stesso della condotta lesiva a farla cessare a seguito, ad esempio, di un provvedimento penale di sequestro o di un ordine della P.A. di sospensione dei lavori.

Per poter stabilire in modo abbastanza certo la cessazione della permanenza, occorre riferirsi alla funzionalità dell’opera, ovvero allo scopo per il quale il manufatto è stato realizzato, per poter stabilire se esso è stato raggiunto o meno.

Un particolare tipo di reato permanente ad effetti progressivi è di certo la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, regolato dall’articolo 44, lettera C, del T.U.

Tale fattispecie è caratterizzata dall’essere un reato nel quale il privato si sostituisce alla P.A, riservataria del potere di pianificazione territoriale, violando in modo macroscopico le prescrizioni urbanistiche o agendo prescindendo totalmente dalle stesse.

In particolare, tale reato si può realizzare tanto con attività materiali, quanto con negozi giuridici.

Nella lottizzazione abusiva materiale il privato, prima o indipendentemente dell’attività negoziale, opera un’attività materiale tesa alla trasformazione del territorio, dalla quale emerge chiara la finalità lottizzatoria, tipica di tale reato.

Lo scopo edificatorio, in sostanza, ha una sua rilevanza giuridica oggettiva, che permea di se tutta l’attività costruttiva del privato, ma che non rientra nella struttura tipica del reato stesso, che è connotato da un dolo generico e non specifico.

Il primo momento di perfezionamento di tale fattispecie s’individua quando emergono quegli indizi atti a determinare l’intento lottizzatorio e funzionale e si protrae fino alla conclusione dell’attività costruttiva.

La lottizzazione abusiva può avvenire anche in fase programmatica, attraverso negozi giuridici che il privato abbia posto in essere con la cooperazione di altri soggetti.

Il perfezionamento di tale fattispecie si realizza quando il terreno è frazionato ed attribuito ad uno o più soggetti, dividendo un bene comune o ripartendo in quote un lotto di terreno che era prima di sua esclusiva proprietà ed il reato si protrae fino a quando viene assegnato l’ultimo lotto di terreno

Si realizza con la lottizzazione negoziale, dunque, un frazionamento abusivo del terreno, ai fini di un’illecita pianificazione urbanistica ed attraverso l’interpretazione, non certo facile, dei negozi tra loro interconnessi e posti in essere in un determinato lasso temporale, si può cogliere l’intento lottizzatorio e stabilire che non ci sia stato un solo semplice abuso edilizio.

di Barbara Blasco


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