“Il limite minimo di m. 50 dell’impianto dai siti c.d. sensibili, assurge a (inammissibile) misura di radioprotezione a carattere generale”: così si è espresso il Consiglio di Stato, respingendo l’appello del Comune di Venezia contro l’installazione di un impianto radio base. Il Comune di Venezia aveva inserito la distanza minima di sicurezza dai siti sensibili nel Regolamento edilizio comunale; la sentenza del Consiglio di Stato ricalca la tendenza ormai consolidata della giurisprudenza: i Comuni non sono sufficientemente tutelati dall’adozione del solo regolamento urbanistico, poiché tale strumento non prevede, di per sé, alcuno studio tecnico-scientifico circa le emissioni elettromagnetiche.

Unico strumento inoppugnabile in mano ai Comuni rimane il Piano di Localizzazione delle Antenne.

Consiglio di Stato n. 690 del 5 febbraio 2013


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