Con la sentenza n. 539 dell’11 aprile 2013 il TAR Toscana si è pronunciato in favore di un Comune che aveva richiesto il versamento del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base, condannando un gestore a corrispondere i relativi importi.

L’installazione di una stazione radio base costituisce un’attività edilizia che richiede il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo: è pertanto legittima la richiesta da parte del Comune del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base.

L’importo del contributo viene calcolato dal Comune sulla base di percentuali stabilite dal regolamento comunale per ciascuna tipologia di costruzione, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dall’art. 121 della L.R. Toscana n. 1/2005, che demandano all’Ente la determinazione discrezionale di una quota variabile dal 5% al 20% del costo di costruzione.

TAR Toscana n. 539 11 aprile 2013


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