Ancora una volta, il TAR Campania si pronuncia circa l’illegittimità del Regolamento Comunale che pone limiti basati su una generica distanza di sicurezza da luoghi individuati come sensibili (ospedali, scuole, asili, ecc…).

Il TAR ribadisce che “ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l’installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò
specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati”.

Tuttavia, sottolinea che “al Comune è consentito solo (ai sensi dell’art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e, dettare prescrizioni volte a “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”“: finalità, queste, proprie di un Piano di Localizzazione delle Antenne redatto con gli appropriati strumenti tecnici, in grado di evidenziare esigenze di copertura della rete e impatto elettromagnetico sulla cittadinanza.

TAR Campania n. 2461 del 13 maggio 2013


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