romaLa Corte Suprema di Cassazione riafferma il valore del principio di precauzione in ordine all’esposizione ai campi elettromagnetici.

Secondo la Corte il D.M. 381/1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) “evidenzia che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l’esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti da tali sistemi, nell’ipotesi di superamento di determinati limiti massimi, è considerata fonte di possibili effetti negativi sulla conservazione dello stato di salute; avuto riguardo quindi alla fondamentale finalità della prevenzione delle malattie, che è alla base della suddetta normativa, la stessa ha lo scopo di impedire qualsiasi comportamento contrastante, (anche se il rispetto dei limiti previsti non è sufficiente a rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi in presenza del concreto accertamento di possibili effetti negativi derivanti dalla condotta stessa sulla base di conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui deve essere valutata la situazione del caso concreto, vedi Cass. 27-7-2000 n. 9893).”

Continua così la Corte: “la richiamata disciplina è quindi riconducibile al principio di precauzione, inteso come punto di riferimento di carattere generale per legittimare l’adozione di misure legislative e/o regolamentari tendenti alla previsione di determinati limiti e modalità in ordine all’esercizio di attività od alla realizzazione di prodotti che possano presentare dei pericoli per la salute sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite, operando un contemperamento tra le esigenze della tutela della salute ed altri interessi di carattere economico di volta in volta presi in considerazione; in tal modo il legislatore individua la soglia dei rischi accettabili connessi all’esercizio di tali attività, come nella fattispecie in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, con la conseguenza che il superamento dei limiti di volta in volta prefissati comporta una presunzione di pericolosità per la salute umana, e dunque legittima la tutela di tale fondamentale diritto avente valenza costituzionale ai sensi dell’art. 32 della Costituzione.” La Corte rileva che secondo l’art. 4 del D.M. n. 381/1998, i valori di attenzione “mediati su un qualsiasi intervallo di sei minuti” non devono essere superati “indipendentemente dalla frequenza”. Nel caso in esame il rilevato superamento dei valori di attenzione previsti escludeva la possibilità di contemperare le esigenze della proprietà con quelle della produzione; la Corte ha dunque confermato la condanna alla rimozione dell’impianto (limitatamente alla singola cella) che determinava il superamento dei valori di attenzione. Corte di Cassazione n. 20340 del 23 maggio 2013


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