Il Comune in questione si era dotato di un Regolamento urbanistico che impone 3 siti su tutto il territorio comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile, e comunque una distanza non inferiore a 300 m da qualunque edificio. Tale Regolamento è stato impugnato da un gestore ed il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenze favorevole al gestore stesso emessa dal TAR Lazio.

Secondo il Consiglio di Stato: “la scelta del Comune di Veroli di localizzare, nell’ambito dell’intero territorio comunale, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti, si pone in evidente contrasto con la natura di opere di urbanizzazione primaria delle anzidette strutture, che devono essere poste al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione.”

I criteri localizzativi, dunque, non devono impedire la completezza della copertura dei servizi di telefonia mobile.

Inoltre, la disposizione censurata “si configura indirizzata a scopi di radioprotezione che esulano dalla sfera dei poteri assegnati al Comune dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 sull’insediamento degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio e rientrano, invece, nelle attribuzioni degli organi dello Stato individuati dall’art. 4 della legge citata (cfr. ex multis Cons. St. Sez. VI, n. 1567 del 6 aprile 2007; n. 3332 del 5 giugno 2006).”

Tale sentenza rappresenta una nuova ed ulteriore conferma della criticità dei soli criteri urbanistici per qualificare i siti come idonei alla installazione di antenne.

Si conferma, pertanto, la necessità per i Comuni di dotarsi di uno strumento che completi il Regolamento urbanistico: un Piano Antenne tecnicamente valido, in grado di dimostrare la bontà dei siti scelti per quanto riguarda copertura dei servizi e minimizzazione dell’inquinamento da elettromagnetismo.

Consiglio di Stato n. 2455 del 13 maggio 2014


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