acireale

Il TAR Sicilia, in una recente sentenza, ha ribadito l’orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza secondo il quale gli articoli 86 e 90 del d.lg. n. 259 del 2003, nello stabilire che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno «carattere di pubblica utilità», postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.).

Le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per le installazioni devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle infrastrutture di telecomunicazione.

In particolare, il Comune non può, mediante gli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, ad esempio:

  • il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee,
  • la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino,

poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4, L. n. 36/2000 riserva allo Stato.

Il TAR Sicilia ha ricordato anche che:

  • la tutela contro le emissioni elettromagnetiche nocive è regolata dalla legge dello Stato secondo il criterio del limite massimo di tolleranza, e non già secondo quello della distanza dalle fonti di emissione;
  • la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 72 lett. a), L.R. Lombardia 6 marzo 2002 n. 4, nella parte in cui stabiliva un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze;
  • la Corte Costituzionale ha escluso che possa trovare spazio una disciplina regionale, e a maggior ragione locale, ispirata al generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), degli standard posti dallo Stato, in quanto la legge quadro statale detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni.

TAR Sicilia n. 2186 del 1 settembre 2015

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