imagesAttenzione alle richieste di modifica tecnologica

È utile segnalare che anche le richieste di modifica tecnologica che prevedono l’implementazione degli impianti esistenti con altre tecnologie (LTE 4G, ad esempio), non sono considerabili semplici opere di manutenzione straordinaria bensì nuove richieste, che prevedono sia la concessione edilizia sia un nuovo parere di carattere sanitario da parte dell’Arpa (Sentenza Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, n. 722, 21 marzo 2013).

La stessa sentenza specifica che in presenza di un piano di localizzazione tecnicamente valido il Comune ha titolo per richiedere le delocalizzazione degli impianti non conformi al piano stesso.

Attenzione alle procedure semplificate

Anche se il Comune non ha ricevuto i cosiddetti piani di sviluppo della rete da parte dei gestori, con eventuali richieste di nuove installazioni, occorre tenere in considerazione le richieste “non esplicite”, che comportano implementazioni della rete ma che non sono soggette all’iter procedimentale canonico. Ecco quali sono:

  1. riconfigurazioni: le riconfigurazioni di impianti esistenti di qualunque tipo per cui non sono previste modifiche degli impatti elettromagnetici non comportano il rilascio del parere da parte delle ARPA. Le Agenzie per l’Ambiente si limitano ad acquisire le comunicazioni da parte dei gestori.
  2. procedure amministrative semplificate: per le modifiche degli impianti già autorizzati che comportino aumenti delle altezze fino a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma fino a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare a Comune e Arpa contestualmente all’attuazione dell’intervento. Inoltre agli operatori è permesso di autocertificare anche il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla legge, senza attendere l’autorizzazione dalle Arpa/Arta/Appa. Infine, gli interventi di modifica che consistono in innalzamenti fino a 1,5 metri ed aumenti della superficie di sagoma fino a 0,5 metri quadrati, non saranno soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
  3. microimpianti: gli impianti di potenza fino a 10 W non sono soggetti a parere da parte delle ARPA.
  4. accorpamenti: si configurano come accorpamenti gli spostamenti da un sito ad un altro impianto, già esistente di altro operatore, e rientrano nei casi di semplificazione già descritti.

Attenzione alle richieste di riduzione dei Canoni d’affitto per le antenne installate su aree di proprietà comunali

Molto spesso le compagnie di telefonia mobile, o loro spin-off, chiedono ai Comuni la riduzione dei canoni d’affitto minacciando l’eventualità di spostare gli impianti esistenti su aree di proprietà privata con una grave perdita economica per le casse comunali.

In effetti, in assenza di un Piano per le telefonia mobile tecnicamente valido, i gestori hanno la facoltà di individuare e chiedere siti differenti dove installare gli impianti perseguendo un loro vantaggio economico.

Con un piano tecnicamente valido, invece, le antenne possono essere installate solamente nei siti individuati dal piano alle condizioni economiche stabilite dal Comune. Ogni possibile ritorsione che comporti lo spostamento degli impianti verrebbe resa innocua.

Attenzione al meccanismo del silenzio-assenso: il parere ARPA non è vincolante per l’installazione degli impianti

A supporto del concetto ormai consolidato nella letteratura giuridica, che l’unico strumento in grado di governare il processo delle installazioni sia un piano adeguatamente supportato da analisi tecniche, segnaliamo anche la sentenza del TAR Campania, n. 1744 del 5 agosto 2013, che stabilisce come il parere sanitario non sia vincolante per la realizzazione dell’impianto, una volta che la richiesta abbia maturato i termini per il silenzio assenso, e che i gestori hanno titolo a realizzare l’impianto anche senza parere di Arpa.

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