romaLa Corte di Cassazione, con le recente sentenza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha confermato le decisioni del Consiglio di Stato in merito alla lite tra cittadini romani e un gestore di telefonia mobile (sentenza 306 del 2015).

Avevamo dato notizia della sentenza n. 306/2015 qui; ecco il nostro commento del 

La recente sentenza del Consiglio di Stato riafferma la potestà pianificatoria dei Comuni e dà indicazioni circa i metodi consentiti da applicare per la scelta delle localizzazioni.

La sentenza riguarda l’applicabilità dei criteri contenuti nel Protocollo di Intesa siglato tra il Comune di Roma e i gestori per la telefonia mobile. Viene ancora una volta ribadito e rafforzato l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “Le disposizioni poste a tutela di siti ritenuti sensibili sotto diversi aspetti sono legittime SOLO se è comunque consentita «una sempre possibile localizzazione alternativa». Anche se la limitazione viene espressa in termini generici di distanze dai suddetti siti sensibili.

La sentenza tiene comunque a specificare che rimangono illegittime le disposizioni che comportano «l’impossibilità della localizzazione» impedendo così la copertura dei servizi di rete.

È quindi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001. Nel regolamento comunale possono essere, quindi, ammessi anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi.

Nel caso specifico, la sentenza indica inoltre che possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.

È parere del Consiglio di Stato che la potestà pianificatoria del Comune si applica non solo a siti di proprietà comunale ma anche a siti di proprietà privata.

Consiglio di Stato n. 306 del 23 gennaio 2015

Corte di Cassazione n. 24740 del 5 dicembre 2016

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