onde-elettromagnetiche-penetrazioneAncora un’altra sentenza, la terza in Italia, che condanna l’INAIL al riconoscimento della malattia professionale per l’uso di telefoni cellulari.

La Sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze segue di pochi giorni la sentenza di Ivrea, analoga per contenuti e conclusione.

Il giudice di Firenze ha condannato l’INAIL a versare un indennizzo sotto forma di rendita vitalizia al dipendente, a cui ha riconosciuto un 16% di invalidità derivante dal tumore causato dall’uso massiccio e prolungato del cellulare.

Già nel dicembre del 2009 la sentenza della Corte d’Appello di Brescia aveva condannato l’Inail a versare una pensione di invalidità a un manager per un tumore al nervo trigemino associando la patologia all’utilizzo intensivo di cordless e cellulare. Conclusione confermata, poi, dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2012.

Sicurezza sul lavoro – Lo scenario legislativo attuale

La sentenza di Ivrea apre una questione delicata in materia di salute e sicurezza sul lavoro sugli aspetti legati all’impiego professionale di telefoni cellulari (o cordless) che potrebbe assumere dimensioni allarmanti.

Per questa ragione ci preoccupa il metodo utilizzato da quella parte di consulenti che si limitano a valutare il rischio da esposizione ai campi elettromagnetici basandosi esclusivamente sulle indicazioni contenute nelle cosiddette white-list, che escludono aprioristicamente le sorgenti oggetto delle sentenze.

Anche siti di realtà istituzionali, come il Portale Agenti Fisici, indica “…nei luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con il censimento iniziale […] Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

Purtroppo tra queste tabelle si trovano anche i cordless e i cellulari, oggetto delle due sentenze citate.

Il D.Lgs 81/08, con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs 159/16, obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi elettromagnetici da effetti, diretti ed indiretti, a breve termine. Questa impostazione escluderebbe, di fatto, tutti i rischi da malattie professionali a lungo termine. 

Nuovi possibili scenari

Netta invece lindicazione del giudice, verso la necessità di prendere precauzioni anche oltre larticolato di Legge.

Sarà necessario aspettare i prossimi gradi di giudizio prima di un’analisi conclusiva ma, nell’ottica di una seria azione precauzionale, appare subito chiaro che una valutazione del rischio legato all’esposizione ai campi elettromagnetici non potrà più basarsi semplicemente su liste di attrezzature giustificabili a priori.

Il rischio può essere valutato in maniera esaustiva con il supporto di analisi strumentali e procedendo successivamente alla formazione ed informazione dei lavoratori sulle buone pratiche da mettere in campo per minimizzare la propria esposizione.

Il compito del Datore di Lavoro non si esaurisce, infatti, alla sola valutazione del rischio, ma continua (TU 81/08) con la formazione continua, con la sorveglianza sanitaria e con la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

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