Il TAR del Lazio si è espresso nel contenzioso tra il gestore Iliad e il Comune di Civitavecchia, sorto per l’installazione di un impianto Iliad.

Il pronunciamento fa seguito al fatto che il Comune aveva vietato la prosecuzione delle attività di installazione dell’impianto, sulla base del Regolamento comunale adottato nel 2010.

Tale Regolamento reca criteri per l’individuazione dei siti per le installazioni attraverso una rappresentazione del territorio su cui sono evidenziati i punti idonei ad accogliere le stazioni radio base, ma prevedendo anche delle deroghe; infatti il Regolamento prevede espressamente la possibilità di localizzazioni alternative, stabilendo testualmente che “per esigenze imprescindibili ed eccezionali, al fine di garantire il servizio, all’interno di queste aree potranno localizzarsi nuovi impianti sulla base di specifici progetti da concordare tra il Servizio V – Politiche Ambientali e il gestore della struttura, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dei più attenti principi di cautela”.

Il Comune, in sintesi, ha vietato l’installazione solo sulla base della planimetria disponibile, e, pur avendo previsto dei meccanismi di deroga, non ha fornito alcuna soluzione alternativa, derivante da analisi e studi tecnici che avrebbero sostenuto gli Uffici del Comune nel motivare il procedimento di diniego.

Ricordiamo che una localizzazione alternativa può essere individuata solo sulla base di uno studio complessivo delle reti che dia evidenza della validità tecnica di un sito (in grado di assicurare la necessaria copertura dei servizi, minimizzazione dell’impatto elettromagnetico sulla popolazione, gestibilità delle localizzazioni, etc…).

Il TAR precisa dunque che “la motivazione del diniego fondata sulla mera considerazione della collocazione dell’impianto al di fuori delle aree espressamente indicate risulta viziata da un macroscopico difetto di motivazione e di istruttoria in relazione al mancato esame della possibilità prevista proprio dal citato art. 5 di consentire deroghe ai criteri di localizzazione “per esigenze imprescindibili ed eccezionali”.

Per il TAR risulta evidente che “la mera collocazione di una nuova SRB al di fuori dei siti individuati nella citata mappatura non può costituire, di per sé sola, motivo di diniego, ricorrendo uno specifico onere di valutazione a carico dell’Amministrazione comunale circa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle deroghe stesse, di cui deve dare in ogni caso conto nel provvedimento finale.”

Ancona una volta viene confermato l’orientamento giuridico piano consolidato: i Comuni hanno a disposizione uno strumento molto forte solo quando è sostenuto da una adeguata istruttoria tecnica a supporto delle scelte dei siti.

TAR Lazio n. 10575 del 22 agosto 2019

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