Chiarimenti sulle reali modifiche e conseguenze dettate dal recente Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, art. 38 su “Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche”: modifiche alla Legge Quadro 36/2001 e al Codice delle comunicazioni elettroniche Dlgs 259/2003

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il cosiddetto Decreto Semplificazioni, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, che con l’art. 38 apporta modifiche al quadro legislativo di nostra competenza, e cioè alla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) e al Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003). In vigore dal 17 luglio 2020 e in attesa della conversione in Legge entro il 17 settembre (sono stati depositati diversi emendamenti proprio all’art. 38).

Modifiche al Codice delle Comunicazioni elettroniche: modifiche all’art. 87-ter

A partire dal 2014 (Sblocca Italia), alcune modifiche di piccola entità ad impianti già esistenti e provvisti di titolo abilitativo ricadono in un regime di semplificazione con l’introduzione dell’art. 87-ter: possono cioè essere autocertificate dal gestore aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

Con il DL Semplificazioni, anche le modifiche relative al profilo radioelettrico sono possibili con autocertificazione.

Tuttavia è aggiunto all’articolo 87-ter il seguente periodo: “I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione”. Quindi i Comuni hanno un mese di tempo per pronunciarsi sull’autocertificazione.

Osservazione: in questo lasso di tempo quindi le comunicazioni di modifica al profilo radioelettrico degli impianti già attivi devono essere analizzate e se accolte costituiscono un aggiornamento al Piano.

Modifiche al Codice delle Comunicazioni elettroniche: aggiunta dell’art. 87-quater

Con l’aggiunta dell’art. 87-quater si semplificano le installazioni di impianti temporanei di telefonia mobile (“potenziamento di comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, da rimuovere al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione”): tali impianti possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale e sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta all’Arpa/Arta/Appa, non abbiano ricevuto un provvedimento di diniego.

Osservazione: anche in questi casi le richieste passano al vaglio dell’Amministrazione Comunale.

Invece per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, questi sono soggetti ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, a Comune ed Arpa (nonché ad ulteriori enti di competenza), fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

Modifiche alla Legge Quadro

All’articolo 8 della Legge Quadro, al comma 6 “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” è aggiunto quanto segue: “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

È quindi esplicitamente riconosciuto nel quadro legislativo quanto già ampiamente delineato dal quadro giurisprudenziale negli anni: non è possibile porre divieti su aree generalizzate del territorio, e nessun provvedimento contingibile e urgente può dettare limiti di esposizione differenti da quelli stabiliti dello Stato.

Rilevano in questo senso numerose sentenze, tra cui:

  • Consiglio di Stato n. 3679 del 3 giugno 2019;
  • TRGA Trento n. 87 del 16 aprile 2018;
  • Corte di Cassazione n. 24740 del 5 dicembre 2016, conferma della sentenza di Consiglio di Stato n. 306 del 23 gennaio 2015.

Osservazione: c’è innanzitutto da notare che nelle facoltà assegnate rimane il “corretto insediamento urbanistico degli impianti” e questa già da sola comporta la necessità di gestire l’aspetto regolamentare e pianificatorio dell’Ente, tra l’altro previsto in Costituzione.

Ulteriore aspetto da definire, nel caso passasse l’attuale articolato, è che cosa si intende per minimizzazione “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”: adempiere a questa condizione significa intanto andare ad analizzare prima il territorio nel suo complesso e nell’insieme di tutte le reti degli operatori contemporaneamente (attive e in progetto), per poi passare alle ricadute negli ambiti dei siti sensibili. Certamente non è possibile giungere a questo risultato attraverso l’elaborazione di una semplice mappa con la disposizione degli impianti al loro intorno: occorre l’evidenza dei carichi elettromagnetici, per le diverse opzioni localizzative, poste a confronto.
In altri termini le novità introdotte non riducono l’importanza di una pianificazione di tutto il territorio ma la rendono ancora più necessaria e con ulteriori livelli di approfondimento richiesti.

Riferimenti:

Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), art. 38

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