Con la conversione in legge del DL Semplificazioni (L. n. 120 dell’11 settembre 2020), viene riformulato l’art. 8 comma 6 della Legge Quadro 36/2001, conferendo ancora maggior valore alla pianificazione comunale.

Ecco il testo della norma, così come modificata:

I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, […]”.

Per la prima volta il quadro normativo nazionale fa esplicito riferimento ai “siti sensibili”, che i Comuni devono “individuare in modo specifico”.
Precisiamo che il concetto dell’individuazione dei siti sensibili è già da tempo consolidato nel quadro giurisprudenziale e in alcune leggi regionali, nella definizione dei processi di pianificazione comunale.

La nuova formula di legge non si configura affatto come una riduzione dell’ambito operativo dei Comuni. Al contrario, con un richiamo inedito nella legislazione statale, riconosce il ruolo strategico e propositivo della pianificazione, quale unico strumento a disposizione dei Comuni, per gestire la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ANCHE in riferimento ai siti sensibili.

Il legislatore ha quindi voluto sottolineare il ruolo propositivo dei Comuni nell’azione della pianificazione territoriale e nell’individuazione di obiettivi da tutelare in maniera specifica.

Infatti, adempiere alla minimizzazione “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico” significa:

  • individuare preliminarmente i siti da qualificare come “sensibili”;
  • analizzare il territorio prima nel suo complesso e nell’insieme di tutte le reti degli operatori contemporaneamente (attive e in progetto),
  • valutare successivamente le ricadute sui siti sensibili.

Certamente, come da quadro giuridico consolidato, non è possibile giungere a questo risultato attraverso l’elaborazione di una semplice mappa con la disposizione degli impianti al loro intorno né con un regolamento di stampo urbanistico che definisce distanze cautelari da questi.

Occorre invece dare evidenza dei carichi elettromagnetici, non solo su tutti gli edifici ma in particolar modo anche sui siti sensibili, con riferimento alle diverse soluzioni localizzative praticabili.

Quello che quindi la norma introduce è la necessità di avviare un ulteriore livello di approfondimento, sempre nella funzione di governo territoriale da parte dei Comuni, rendendo ancora più necessaria una pianificazione svolta secondo gli standard già consolidati da Polab.

Per quanto riguarda la seconda parte del nuovo art. 8 comma 6,
“[…] con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”,
la nuova formulazione accoglie nel quadro normativo quanto già ampiamente delineato dal quadro giurisprudenziale negli anni: non è possibile porre divieti su aree generalizzate del territorio, e nessun provvedimento contingibile e urgente può dettare limiti di esposizione differenti da quelli stabiliti dello Stato.

In sintesi, con la nuova Legge, tra le facoltà assegnate ai Comuni rimane il “corretto insediamento urbanistico degli impianti” e questa già da sola comporta la necessità di gestire l’aspetto regolamentare e pianificatorio dell’Ente, tra l’altro previsto in Costituzione; inoltre, viene introdotto un ulteriore livello di approfondimento, che consiste nell’individuazione dei siti sensibili e nella minimizzazione dell’impatto elettromagnetico su tali siti.

Ricordiamo infine che altre previsioni del DL Semplificazioni, che vanno a modificare il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, vanno ad aggravare la posizione di quei Comuni che NON SI DOTANO di un Piano Antenne: infatti i Comuni sono chiamati ad esprimersi, entro 30 giorni, anche sulle modifiche ai profili radioelettrici (introdotti tra le “modifiche non sostanziali”) e sugli impianti temporanei. Entrambi possono essere valutati solo ed esclusivamente nell’ambito di un processo di pianificazione completo di “Piano Antenne”.

Riferimenti:
L. 120 dell’11 settembre 2020 (conversione in legge del DL “Semplificazioni”), art. 38

 

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