Un risultato positivo nell’ambito del ricorso presentato dal gestore di telefonia mobile nei confronti del Comune di Piove di Sacco (Piano Antenne Polab): il TAR Veneto ha rigettato l’istanza cautelare da parte del gestore, non ritenendo necessario salvaguardare in via provvisoria la situazione lamentata dal gestore ricorrente, nell’attesa della sentenza definitiva.

Ecco i fatti: il 25 settembre 2020 il Comune di Piove di Sacco ha approvato in Consiglio Comunale il proprio Piano Antenne, redatto da Polab, contenente ben 2 localizzazioni alternative ad un sito richiesto da Wind3 per l’installazione del proprio impianto.

Il 27 ottobre 2020 il gestore ha presentato ricorso contro il diniego da parte del Comune all’installazione dell’impianto per il quale il Piano Antenne indicava 2 localizzazioni alternative.

In questo primo pronunciamento il TAR Veneto riconosce la piena legittimità del procedimento adottato dal Comune: “l’individuazione da parte del Comune dei siti dove installare prioritariamente le stazioni radio base è avvenuta all’esito di apposita istruttoria tecnica nella quale era stata verificata, con il supporto di apposita Società, anche l’idoneità di tali siti a garantire la copertura di rete; e la disciplina comunale richiamata nel diniego impugnato individua tali siti non come esclusivi bensì come preferenziali, consentendo, infatti, una localizzazione alternativa”.

Il TAR specifica anche che “sarebbe stato onere del gestore indicare le ragioni per cui a suo avviso si sarebbe dovuto optare per un’area diversa”: al contrario, il gestore “non ha segnalato le ragioni ostative all’utilizzo del sito o i motivi che imponessero di collocare l’impianto nel terreno agricolo da lei prescelto (non ha fornito neppure un principio di prova su questi aspetti)”.

Ricordiamo che l’istruttoria tecnica messa in campo da Polab ha tenuto conto di:

  1. fruibilità dei servizi (assicurata e adeguata agli obiettivi del gestore),
  2. minimizzazione dell’impatto elettromagnetico sulla popolazione (obiettivo prescritto dalla L. 36/2001, art. 8, comma 6),
  3. preferenza sui siti di proprietà comunale, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse del territorio, invece che siti di proprietà privata.

Riferimenti: Ordinanza TAR Veneto n. 572 del 19 novembre 2020

Altre Sentenze che avvalorano l’adozione di un Piano Antenne Polab

 

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