Il Consiglio di Stato si esprime positivamente sull’intero processo pianificatorio secondo il modello proposto da Polab.

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 10318 del 23/11/2022 si conclude in maniera positiva per il Comune di Piove di Sacco il procedimento giudiziario messo in campo da Wind3, di cui avevamo seguito gli sviluppi a partire da novembre 2020: ricordiamo che il Comune aveva posto il diniego per una richiesta di installazione su un sito scelto dall’operatore, sulla base del fatto che Regolamento e relativa Mappa delle Localizzazioni, approvati con delibera di Consiglio Comunale, prevedevano due localizzazioni alternative, validate tecnicamente sulla base del piano di sviluppo presentato dallo stesso operatore.
Tutti i pronunciamenti emessi finora avevano respinto i ricorsi del gestore (Ordinanza TAR Veneto n. 572 del 19/11/2020, Ordinanza Cons. Stato n. 1403 del 19/3/2021, Sentenza TAR Veneto n. 1243 del 19/10/2021).

Il gestore ha poi impugnato la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, essenzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, ma il Consiglio di Stato ha stroncato tutti i motivi di doglianza, non solo confermando la sentenza di primo grado, ma rimarcando le linee guida di un procedimento di pianificazione comunale ben condotto.

Infatti i punti commentati sono tali e tanti da tracciare in maniera analitica ogni singolo passaggio amministrativo e tecnico che conduce al regolamento più efficace dal punto di vista del governo del territorio e al tempo stesso in linea con gli adempimenti e le competenze previste dal quadro normativo, rendendolo pertanto non censurabile.

Ripercorriamo le affermazioni salienti del Consiglio di Stato, riguardanti Regolamento e Mappa delle localizzazioni, nonché l’istruttoria tecnica e l’intero procedimento amministrativo della pianificazione comunale, con un focus sulla presentazione dei programmi di sviluppo intesi come processo partecipativo:

  • la norma tecnica e il relativo Piano sono perfettamente conformi all’art. 8, comma 6, della legge n. 63/2001, che assegna ai Comuni la potestà pianificatoria territoriale in materia di stazioni radio base, consentendo loro di individuare i criteri di insediamento e quindi di rigettare le istanze che non siano con essi coerenti;
  • i nuovi impianti radio base per telecomunicazioni possono essere prioritariamente collocati all’interno dei siti cartograficamente individuati e ubicati in aree destinate urbanisticamente ad attrezzature o impianti pubblici; la disposizione è stata introdotta sulla base di un Piano di localizzazione redatto con il supporto di una società specializzata nel quale i nuovi siti erano stati individuati in forza di dettagliati approfondimenti tecnici e all’esito della valutazione dei contributi partecipativi degli operatori;
  • il Comune può privilegiare siti già edificati di sua proprietà anche perché questo non confligge con la qualificazione degli impianti di telefonia mobile come opere di urbanizzazione primaria nel momento in cui è stato verificato che quei siti sono idonei (tecnicamente, n.d.r.) ad assolvere la funzione di assicurare l’uniformità dell’erogazione del servizio, insieme alla protezione della popolazione dai rischi dei campi elettromagnetici.
  • Ciò che rileva ai fini della legittimità del piano è che, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio – circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori; nella specie, le condizioni per il corretto esercizio della funzione regolatoria sono state rispettate (con la presentazione dei piani di sviluppo da parte degli operatori, n.d.r.);
  • l’individuazione dei siti prioritari è stata operata sulla base di una scelta motivata e supportata da ragioni tecniche e scientifiche, dando conto delle ragioni della preferenza, e in modo da non impedire l’erogazione del servizio e al fine di assicurare il corretto insediamento degli impianti;
  • lo strumento tecnico che supporta l’individuazione dei criteri urbanistici di insediamento degli impianti è il prodotto di un’istruttoria cui hanno avuto modo di partecipare anche i gestori (con la presentazione dei piani di sviluppo); esso consente una localizzazione alternativa, in modo da garantire comunque la copertura di rete.
  • Il Comune ha applicato le disposizioni vigenti e non avrebbe potuto fare diversamente per guardare alla sostanza. L’atto impugnato è frutto di istruttoria adeguata.

Il Consiglio di Stato si è espresso anche sulla conformità del Regolamento con la nuova formulazione della Legge Quadro (ex DL n. 76/2020 – Legge n. 120 del 11/09/2020)

Il Consiglio di Stato dedica poi un approfondimento particolare al presunto contrasto del Regolamento con la nuova formulazione dell’art. 8, comma 6, della Legge Quadro 36/2001, stabilendo quanto segue:

“In ogni caso il nuovo regolamento non impone nessun divieto generalizzato e non tradisce lo spirito della nuova formulazione dell’art. 8, comma 6, della l. 36/2001 che così recita: «I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4».
Il regolamento comunale è conforme a questa prescrizione.
In esso non sono rinvenibili limiti di localizzazione generici ovvero di carattere assoluto, volti ad impedire la localizzazione delle antenne in ampie zone del territorio comunale: i siti prioritari consentono di coprire detto territorio adeguatamente e in ogni caso rimane salva la possibilità di insediare i nuovi impianti in aree differenti, a condizione di dimostrare l’impossibilità di usufruire di quelli fissati in via preferenziali: il regolamento non ostacola irragionevolmente l’attività dei gestori.”

Il parere del Consiglio di Stato sul valore della presentazione dei piani di sviluppo da parte dei gestori

Un ultimo punto fondamentale è dedicato alla differenza tra il processo pianificatorio che il Comune può aggiornare annualmente, ed il procedimento autorizzativo del singolo impianto: un tema non ancora approfondito dalla giurisprudenza e di conseguenza fonte di incomprensioni e rivendicazioni immotivate da parte dei gestori.

Il Consiglio di Stato si esprime nel senso che il meccanismo del silenzio-assenso è stabilito per la presentazione delle istanze di autorizzazione ma non può essere invocato per la proposta dei piani di sviluppo presentati annualmente dai gestori, eventualmente su richiesta dei Comuni.

Più nello specifico, stabilisce che:

“La proposta dei piani di sviluppo da parte dei gestori si inserisce in un diverso procedimento di natura pianificatoria – avviato su iniziativa comunale al fine di svolgere apposita istruttoria volta all’aggiornamento del piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile e similari, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti e delle complessive esigenze rappresentate da tutti i gestori, in un’ottica partecipativa – in relazione al quale, in assenza di specifica ed espressa disciplina che disponga in tal senso, non può essere invocata una approvazione per silentium, tenuto conto, inoltre, che alla proposta di sviluppo della rete da parte del gestore non è allegata tutta la documentazione che l’Amministrazione è, invece, tenuta ad esaminare ai fini della valutazione della specifica istanza di autorizzazione del singolo impianto ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.

L’art. 87, comma 9, si riferisce espressamente ed unicamente alle istanze di autorizzazione di singoli impianti, e non ai piani di localizzazione.”

 

Riferimenti:

 

licenza CC


Questo articolo è distribuito con Licenza CC (Attribuzione – Non opere derivate – Non commerciale) 4.0 Internazionale. È possibile scaricare e condividere questo articolo solo citando Polab srl come autore, e a condizione che non venga modificato né utilizzato a scopi commerciali.

Categories:

Tags:

Archivio Eventi, News e Stampa