Ottimo risultato per il Comune di Piove di Sacco, dove il Piano Antenne Polab contribuisce in maniera determinante al buon esito della causa intentata da un gestore. Il TAR conferma la piena legittimità del procedimento adottato dal Comune, e il buon operato nel processo di pianificazione comunale.

Secondo il TAR Veneto “il Comune ha proceduto all’individuazione dei siti dove installare le stazioni radio base nel territorio comunale all’esito di apposita istruttoria tecnica nella quale era stata verificata, con il supporto di una Società specializzata, anche l’idoneità di tali siti a garantire la copertura di rete” … “con salvaguardia, quindi, del principio secondo cui va comunque consentita una localizzazione alternativa qualora ciò sia necessario al fine di non creare difficoltà di funzionamento del servizio”.

La sentenza si focalizza anche sulla differenza tra il processo pianificatorio annuale, e il procedimento autorizzativo del singolo impianto, un aspetto non ancora approfondito dalla giurisprudenza e di conseguenza fonte di incomprensioni e rivendicazioni immotivate da parte dei gestori.

“La proposta dei piani di sviluppo da parte dei gestori si inserisce in un diverso procedimento di natura pianificatoria – avviato su iniziativa comunale al fine di svolgere apposita istruttoria volta all’aggiornamento del piano di localizzazione “delle antenne di telefonia mobile e similari”, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti e delle complessive esigenze rappresentate da tutti i gestori, in un’ottica partecipativa – in relazione al quale, in assenza di specifica ed espressa disciplina che disponga in tal senso, non può essere invocata una approvazione per silentium, tenuto conto, inoltre, che alla proposta di sviluppo della rete da parte del gestore non è allegata tutta la documentazione che l’Amministrazione è, invece, tenuta ad esaminare ai fini della valutazione della specifica istanza di autorizzazione del singolo impianto ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003.”

“Il nuovo Piano di localizzazione può, infatti, considerarsi sufficientemente motivato con riferimento alle esigenze ad un corretto uso del territorio poste a suo fondamento e alle risultanze dell’istruttoria tecnica compiuta dal Comune con il supporto di apposita società specializzata, in cui si è tenuto espressamente conto anche della proposta di Wind Tre e da cui emerge che i siti individuati per la frazione di Corte (cimitero e impianto sportivo) garantiscono comunque la copertura di rete, circostanza non smentita da Wind Tre in sede del presente ricorso.”

TAR Veneto n. 1243 del 19 ottobre 2021


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