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	<title>Polab srl</title>
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		<title>Toscana: illegittimità della legge regionale sull&#8217;imposizione di oneri e canoni agli operatori</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polab.it/srl/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da ambiente ediritto.it Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 (che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO &#8211; Art. 93 d.lgs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.4785.htm" target="_blank">ambiente ediritto.it</a></em></p>
<p>Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 (che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione)</p>
<p>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO &#8211; Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 &#8211; Divieto di porre agli operatori delle comunicazioni oneri o canoni &#8211; Principio fondamentale della materia &#8211; Tutela della concorrenza. L’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 è espressione di un principio fondamentale della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. La finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore (sentenza n. 336 del 2005). Pres. Amirante. Est. Quaranta &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana &#8211; CORTE COSTITUZIONALE &#8211; 22 luglio 2010, n. 272</p>
<p>INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO &#8211; Impianti di telefonia mobile &#8211; Artt. 7, c. 6 e 9, c. 6 L.r. Toscana n. 54/2000 &#8211; Imposizione degli oneri relativi allo svolgimento dei controlli da parte dell’ARPAT &#8211; Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 (che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione): la previsione da parte del legislatore regionale «di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA», è infatti «suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale», con l’art. l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (cfr. sentenza n. 450/2006). Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per l’art. 9, comma 6, della stessa legge regionale, che pone a carico «dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale» gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli, compiuti dall’ARPAT nell’ambito delle sue funzioni «di vigilanza e controllo». A favore di tale esito dello scrutinio di costituzionalità depone, innanzitutto, la formulazione letterale dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, che stabilisce un divieto di imposizione di oneri e canoni «per l’impianto di reti» e «per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica»; formula che, nel suo carattere generico, include anche la fattispecie contemplata dal predetto art. 9, comma 6 (e non soltanto quella di cui al precedente art. 7, comma 6), della legge regionale in esame. Pres. Amirante. Est. Quaranta &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana &#8211; CORTE COSTITUZIONALE &#8211; 22 luglio 2010, n. 272</p>
<p><a href="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2010/08/Sen.Corte-Cistituzionale22072010n272RegToscanapdf.pdf">Leggi la sentenza</a></p>
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		<title>San Benedetto.Piano antenne: il 9 settembre riunione decisiva</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tratto da ilsegnale.it Passi avanti verso l’approvazione definitiva del Piano antenne del Comune di San Benedetto. Per il prossimo 9 settembre, infatti, è stata convocata una “conferenza di servizi” per analizzare le osservazioni pervenute e le eventuali ulteriori istanze rispetto al testo già approvato dal consiglio comunale lo scorso 22 marzo. A breve verranno dunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.ilsegnale.it/it/news/comuni/3578/">ilsegnale.it</a></em></p>
<p>Passi avanti verso l’approvazione definitiva del Piano antenne del Comune di San Benedetto. Per il prossimo 9 settembre, infatti, è stata convocata una “conferenza di servizi” per analizzare le osservazioni pervenute e le eventuali ulteriori istanze rispetto al testo già approvato dal consiglio comunale lo scorso 22 marzo. A breve verranno dunque regolamentati i siti su cui i gestori di telefonia potranno installare i loro impianti.</p>
<p>Oltre ai rappresentanti dell’amministrazione e degli uffici comunali, in municipio si confronteranno i tecnici dei gestori della telefonia mobile, dell’Arpam (Agenzia regionale di protezione ambientale) e dell’Asur competenti in materia ambientale, nonché i portatori di interesse, come i comitati di quartiere e le associazioni ambientaliste.</p>
<p>Dopo la riunione del 9 settembre il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare definitivamente il Regolamento di localizzazione degli impianti della telefonia mobile, che dopo il 22 marzo ha già ottenuto la pronuncia favorevole della Provincia sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), procedura a cui sono sottoposti i Piani che possono avere influenza sull&#8217;ambiente.<span id="more-5568"></span></p>
<p>L’iter verso un “piano delle antenne” era iniziato nel settembre 2009, quando il Comune affidò a una ditta specializzata toscana, la Polab di Pisa, l’incarico di redigere il documento. La ditta svolse il suo incarico e a gennaio il documento è stato condiviso sia con gestori della telefonia sia con i cittadini a cui il piano fu presentato nel corso di due assemblee pubbliche.</p>
<p>Per la legge le antenne di telefonia mobile sono “opere di urbanizzazioni primaria” (equiparate quindi alle scuole, ai parchi pubblici, ai parcheggi e alle fognature) e i gestori possono richiedere l’installazione di antenne in ogni punto che reputino necessario per la copertura del segnale. La legge regionale n.25/2001 ha specificato però che il Comune può regolamentare le installazioni mediante un piano di localizzazione che garantisca comunque il servizio.</p>
<p>A San Benedetto si prevede che le future installazioni di antenne non potranno interessare scuole, parchi pubblici, impianti sportivi, ospedali e, in generale, le cosiddette “aree sensibili”. Saranno invece privilegiati siti pubblici quali rotatorie, parcheggi e strade, oltre ad alcuni immobili comunali. Con l’introito degli affitti, il Comune finanzierà campagne di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico e di informazione pubblica.</p>
<p>E proprio in materia di controllo sull’inquinamento elettromagnetico, il Comune, tramite la Polizia Municipale, ha stipulato una convenzione con l’Arpam che ha prodotto i primi risultati, ampiamente positivi, già pubblicati in sintesi nel numero di gennaio 2010 del Bollettino Ufficiale Municipale. In città sono attive 31 stazioni radio base per telefonia cellulare, 5 impianti per radiodiffusione, 8 impianti per broadcasting televisivo, 3 impianti DVB-H, cioè per la diffusione di programmi TV, radio e contenuti multimediali sui telefonini di ultima generazione. Quanto alle basse frequenze, l’indagine ha individuato una sottostazione a uso ferroviario di RFI con elettrodotti connessi, 2 sottostazioni Enel, un elettrodotto GRTN, gestore della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica.</p>
<p>Martedì 10 Agosto, 20:01</p>
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		<title>Inquinamento indoor</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’8 giugno scorso ad Arezzo, presso l&#8217;auditorium “Pieraccini” dell’ospedale “San Donato” di Arezzo, si è tenuto un seminario su “La qualità dell’aria indoor: principali inquinanti aerodispersi e contaminazione da pesticidi nella polveri depositate” per fare il punto sul “ProgettoIndoor: studio sul comfort e sugli inquinanti fisici e chimici nelle scuole” promosso dalla Regione Toscana per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’8 giugno scorso ad Arezzo, presso l&#8217;auditorium “Pieraccini” dell’ospedale “San Donato” di Arezzo, si è tenuto un seminario su “La qualità dell’aria indoor: principali inquinanti aerodispersi e contaminazione da pesticidi nella polveri depositate” per fare il punto sul “ProgettoIndoor: studio sul comfort e sugli inquinanti fisici e chimici nelle scuole” promosso dalla Regione Toscana per approfondire le conoscenze sulla qualità dell&#8217;ambiente scolastico, sui principali fattori di rischio per la salute e sul rapporto fra inquinanti esterni e interni.</p>
<p>Il Progetto, che interessa il periodo 2004/2011, è stato attuato dai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie toscane, Unità Funzionali di Igiene Pubblica e Laboratori di Sanità Pubblica, con il supporto del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO, oggi ISPO), la collaborazione delle strutture scolastiche e il coordinamento del settore Igiene Pubblica della Regione Toscana.</p>
<p>L’indagine, preceduta da una formazione specifica del personale a cui ha contribuito anche ARPAT, è partita dalle scuole del territorio regionale dove sono stati misurati inquinanti fisici e chimici e si sono raccolti dati sulla percezione del benessere in ambiente indoor di alunni e insegnanti. Il Progetto è stato strutturato in tre fasi.</p>
<p>Nella prima, 2004/2006, sono stati monitorati di 61 edifici che ospitano scuole elementari e medie: 5 scuole per ciascuna delle 12 AUSL &#8211; una in più per l’area fiorentina. Sono state effettuate 360 misure che hanno coinvolto 3700 alunni e 300 insegnanti impegnando circa 120 operatori delle 12 AUSL della Regione Toscana delle tre Aree vaste regionali e ISPO.</p>
<p><span id="more-5566"></span></p>
<p>I risultati sono stati oggetto di approfondimento e punto di partenza della seconda fase, 2008/2010, nella quale il monitoraggio è stato esteso alle abitazioni degli alunni e la raccolta dati implementata da un&#8217;indagine conoscitiva sugli allergeni presenti nelle scuole e nelle abitazioni.</p>
<p>Il monitoraggio indoor di pollini e spore fungine aerodisperse è stato curato per ARPAT da Marzia Onorari Responsabile dell’ AF  regionale di aereobiologia presso il Dipartimento provinciale ARPAT di Pistoia.</p>
<p>A questa seconda fase ha partecipato anche l&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze.</p>
<p>I dati presentati sembrano confermare quanto già emerso dalle ricerche più recenti statunitensi ed europee: il livello di una serie di inquinanti chimici è più elevato in ambiente indoor che outdoor.</p>
<p>Sappiamo che nei paesi industrializzati almeno il 90% della popolazione residente in aree urbane è esposto a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai limiti raccomandati dall’OMS. Tuttavia, mentre fino a qualche anno fa l’attenzione del mondo scientifico era rivolta soprattutto al problema dell’inquinamento dell’aria atmosferica nei centri urbani, negli ultimi anni la ricerca si è estesa all’inquinamento dell’aria in ambienti indoor o confinati ed è maturata una sempre maggiore sensibilità verso i problemi di salute e di comfort che caratterizzano gli interni. I dati più recenti confermano che anche l’alterazione della qualità dell’aria interna (IAQ) ha effetti diffusi sulla salute e sul benessere di tutta la popolazione che negli ambienti adibiti a dimora, ufficio, svago e trasporto trascorre la quasi totalità del tempo.</p>
<p>Nonostante nella percezione comune gli ambienti indoor siano generalmente considerati “sicuri” anche rispetto a situazioni di rischio esterno, è proprio negli spazi confinati che la popolazione è esposta al contatto continuativo con diversi agenti inquinanti: fisici (temperatura, illuminazione, rumore); chimici (naturali o derivanti da attività umane);  biologici (batteri, virus, parassiti, insetti). Il loro effetto, oltre a dipendere dal grado di concentrazione dell’agente e dalla combinazione e interazione dei vari agenti tra loro è amplificato dal tempo di contatto o esposizione a tali agenti.</p>
<p>In Italia, ad oggi, il problema della qualità dell’aria in ambienti confinati è stato affrontato solo per gli ambienti di lavoro industriali per i quali sono state definite normative specifiche, ma fonti di rischio potenziale sono presenti nelle abitazioni; negli uffici pubblici e privati; nelle strutture comunitarie (ospedali,scuole, caserme, alberghi, banche, ecc.); nei locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive, ecc.); nei mezzi di trasporto pubblici e privati (auto, treni, aerei, navi, ecc.).</p>
<p>In questi ambienti si riscontra spesso una maggiore concentrazione di agenti inquinanti rispetto a quanto rilevabile in esterno. Secondo i dati presentati nel corso del Seminario, gli inquinanti indoor presenti nelle polveri di deposito delle scuole monitorate sono risultati da 1 a 5 volte superiori ai valori esterni.  Nelle polveri di deposito, più che nell’aria, gli inquinanti risultano più stabili, più efficacemente campionabili e si registrano maggiori percentuali di inquinanti.</p>
<p>In outdoor è l’aria la matrice che più determina la qualità e la salubrità ambientale, ma mentre negli spazi aperti gli agenti atmosferici contribuiscono all’abbattimento e alla dispersione di molti inquinanti, negli spazi confinatiquesto non avviene. In più l’ambiente interno subisce alterazioni e modificazioni direttamente derivati dalla presenza di persone, materiali edili e ad arredi, sistemi di ventilazione, prodotti per la pulizia, anche se l&#8217;interazione outdoor- indoor, ovvero quanto l&#8217;inquinamento esterno influisce sulla qualità dell&#8217;aria interna, è un dato da considerare.</p>
<p>I dati raccolti nel corso dei monitoraggi confermano che i valori più elevati si  registrano quando nelle aule sono presenti i bambini, senza significative differenze tra le aule più o meno esposte al traffico veicolare.</p>
<p>Nelle polveri di deposito, in particolare, sono stati osservati livelli elevati di Pm2,5,  specie nella stagione invernale, non riconducibili al traffico e non è emersa alcuna associazione statisticamente significativa tra le polveri presenti all&#8217;interno delle aule e l&#8217;intensità del traffico esterno, secondo la classificazione qualitativa fatta durante il sopralluogo (traffico intenso o scarso) per cui si ipotizza che la natura chimica delle polveri possa avere una diversa origine (polvere inorganica, polvere di gesso, ecc.).</p>
<p>Si è invece registrata un’associazione statisticamente significativa tra il benzene presente all&#8217;interno delle aule e l&#8217;intensità di traffico automobilistico ed una buona correlazione tra benzene interno ed esterno nelle 24 ore.</p>
<p>Dai dati raccolti emerge soprattutto la necessità di approfondire la natura chimica delle Pm2,5, anche perché l&#8217;informazione sui possibili componenti potrebbe aiutare a individuare gli eventuali rischi per la salute.</p>
<p>Per quasi tutti i Btex è stata osservata una differenza significativa tra le misurazioni invernali e primaverili, con valori maggiori in inverno. Per le aldeidi, la formaldeide è più elevata in aula rispetto alle misure rilevate in esterno. Toluene, xilene e acetaldeide non sono associabili al traffico o al valore riscontrato fuori dalle aule.</p>
<p>Da sottolineare che, attualmente, per Btex, Pm2,5 e Aldeidi in ambiente indoor non è disponibile una normativa specifica italiana, ma solo linee guida internazionali e dati derivanti dalla letteratura scientifica. Per quanto riguarda il rumore il dato più interessante riguarda i tempi di riverbero: nella maggioranza dei casi, si osservano eccessi rispetto ai valori di riferimento.</p>
<p>Il microclima è valutato soddisfacente: i parametri misurati non si discostano generalmente dagli standard di riferimento, anche se la percezione dei ragazzi che hanno riposto al questionario evidenzia degli aspetti critici da approfondire.</p>
<p>In sintesi, l&#8217;indagine ha confermato che l’inquinamento indoor èancora poco conosciuto e poco indagato, mentre resta prioritaria l&#8217;identificazione precoce dei possibili rischi e la pronta traduzione di queste conoscenze in politiche di prevenzione e di intervento.</p>
<p>Le criticità emerse nella prima fase sono state confermate nel corso della seconda fase di approfondimento. In particolare la presenza di pesticidi nelle polveri delle aule è stata riscontrata anche in quelle depositate all’interno delle abitazioni di alcuni studenti delle scuole campione.</p>
<p>Questi dati hanno dato l’input alla terza fase del progetto, 2010/2011, nel corso della quale sarà implementato il numero delle scuole campione per valutare il grado di contaminazione da pestici nelle polveri.</p>
<p>I bambini più piccoli sono i più esposti per fattori quali l’altezza, le abitudini di gioco a terra, la manipolazione degli oggetti soprattutto nella fase orale, ed altre modalità comportamentali tipiche delle diverse fasi evolutive, ma anche i più grandi e gli adolescenti sono soggetti a rischio più elevato in quanto più sensibili degli adulti a tutta una serie di agenti inquinanti.</p>
<p>I pesticidi prima dell’immissione in commercio sono oggetto di studi tossicologici che fissano la dose giornaliera accettabile e la dose acuta di riferimento mettendo in rapporto un mg di prodotto per kg di peso, differenziando i limiti di esposizione degli operatori da quelli di coloro che risiedono in prossimità delle zone trattate.  Tale proporzione, tenendo a riferimento modelli ponderali medi, risulta assolutamente inadeguata per tutti coloro che si trovano in condizioni di maggior rischio per gravidanza, per patologie varie, per essere sotto i parametri medi di peso, ecc.</p>
<p>Inoltre restano non sempre prevedibili gli effetti delle sostanze in miscela tra loro: il 45% degli alimenti ha più di una sostanza e risulta difficile tenere conto delle tante miscele possibili. Diverse sono poi le fonti (aria, l’acqua, ecc.) e le modalità di assorbimento (inalazione, ingestione, ecc) e dunque gli effetti attesi.</p>
<p>Tra i vari rischi per la salute che possono derivare dell’esposizione a queste sostanze, crescente preoccupazione suscita in particolare la possibile correlazione tra tumori infantili ed esposizioni a pesticidi.</p>
<p>Questo il quadro di riferimento da cui parte il campionamento delle polveri depositate nella terza fase del “Progetto Indoor: studio sul comfort e sugli inquinanti fisici e chimici nelle scuole”, del quale l’Azienda sanitaria aretina è capofila regionale.      Come annunciato da Maria Teresa Maurello Responsabile U.F. Igiene e Sanità Pubblica della AUSL8 di Arezzo, il monitoraggio sarà incentrato sulla ricerca di pesticidi nelle polveri depositate all’interno di 100 scuole campione, tra le quali le 61 della prima fase.</p>
<p>Gli atti del Seminario saranno pubblicati a breve nel sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it).</p>
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		<title>Radio Vaticana, verso la battaglia di perizie</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[Tratto da Repubblica.it di RORY CAPPELLI Radio Vaticana, verso la battaglia di perizie Padre Lombardi: sorpresi dai risultati Dieci anni. Tanto ci è voluto perché si arrivasse alla perizia depositata ieri da Andrea Micheli, il perito dell&#8217;Istituto Nazionale dei Tumori di Milano chiamato nel 2005, dopo 5 anni di tentativi con altri consulenti, dal Giudice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/07/14/news/radio_vaticana_perizia-5579379/?rss">Repubblica.it</a></em></p>
<p>di RORY CAPPELLI</p>
<p>Radio Vaticana, verso la battaglia di perizie Padre Lombardi: sorpresi dai risultati</p>
<p>Dieci anni. Tanto ci è voluto perché si arrivasse alla perizia depositata ieri da Andrea Micheli, il perito dell&#8217;Istituto Nazionale dei Tumori di Milano chiamato nel 2005, dopo 5 anni di tentativi con altri consulenti, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per accertare se ci fosse un legame tra le decine di morti per leucemia e le onde elettromagnetiche emesse dalle 60 potentissime antenne di Radio Vaticana. E per decidere, in conseguenza, se accogliere le richieste dei due pm di allora, Giancarlo Amendola (oggi alla procura di Civitavecchia) e Stefano Pesci, a tutt&#8217;oggi titolare dell&#8217;inchiesta: il rinvio a giudizio per omicidio colposo dei responsabili dell&#8217;emittente della Santa Sede e anche di quelli della Marina Militare che nei pressi ha i ripetitori di MariTele.<span id="more-5397"></span></p>
<p>La perizia, condotta con elaborate e complesse indagini, non ha dubbi. Vi è &#8220;stata un&#8217;associazione importante, coerente e significativa tra esposizione residenziale all&#8217;emittente ed eccesso di rischio di morte per leucemia&#8221;. Di più: &#8220;l&#8217;esposizione alle antenne di Radio Vaticana&#8221; ma non a quelle di MariTele, è &#8220;associata a un eccesso di incidenza di leucemie e linfomi&#8221;. Le zone interessate alla vicenda (che negli anni ha già visto un processo finito con una condanna per inquinamento, condanna, dopo l&#8217;appello, prescritta in Cassazione) sono quelli alle porte di Roma Nord, Cesano, Olgiata, La Storta, fino ad Anguillara. Immediata la replica di padre Lombardi, direttore dell&#8217;emittente della Santa Sede, che ha appreso &#8220;con stupore&#8221; i risultati della perizia, tra l&#8217;altro, ha detto, non ancora &#8220;resa pubblica dal Tribunale&#8221;. Specificando che presenterà &#8220;al più presto le contro deduzioni dei propri consulenti tecnici, il professor Umberto Veronesi e la dottoressa Susanna Lagorio&#8221;.</p>
<p>A Cesano ieri sera non si parlava d&#8217;altro: Augusto Rossi, che una decina di anni fa fondò il comitato &#8220;Bambini senza onda&#8221; e che ha avuto la figlia malata di leucemia, stava lì, nella sua casa affacciata sui &#8220;mostri&#8221;  &#8211;  gli enormi ripetitori vaticani tanto potenti, raccontano, da far &#8220;parlare&#8221; le grondaie, gli scaldabagni elettrici, i citofoni  &#8211;  con l&#8217;amico Walter Zangheri. Commentavano la perizia; la leggevano. Ancora sperano &#8220;di avere giustizia&#8221;, dicono.</p>
<p>&#8220;In ragione della opportunità di valutare in modo indipendente il possibile rischio di morte associato alla presenza nell&#8217;area in studio delle strutture di comunicazione (antenne), vuoi di Radio Vaticana, vuoi di MariTele&#8221; sono stati avviati &#8220;due studi di mortalità in due aree di studio che, per la vicinanza tra le strutture, in parte condividevano uno stesso territorio&#8221; si legge nella perizia redatta dal dottor Micheli insieme a un&#8217;altra serie di periti che hanno partecipato ad alcune fasi o all&#8217;intero lavoro, tra cui Paolo Baili, Elisabetta Meneghini, Franco Berrino, Arduino Verdecchia, Marco Baldini. &#8220;Il primo studio di mortalità &#8211; che interessava una popolazione di 102 mila abitanti (al 2001) &#8211; per investigare il rischio morte per tumore emolinfopoietico associato alla presenza delle strutture di comunicazione di Radio Vaticana, corretto per gli effetti dovuti alla vicinanza a MariTele&#8221;. E il secondo &#8220;che interessava&#8221; quasi 125 mila &#8220;abitanti per investigare&#8221; il rischio di morte per lo stesso tumore &#8220;associato alla presenta delle strutture di comunicazione di MariTele, corretto per gli effetti dovuti alla vicinanza a Radio Vaticana&#8221;. Cioè, a dire: quanto hanno inciso sull&#8217;insorgenza delle leucemie le antenne di Radio Vaticana e quanto quelle di MariTele?</p>
<p>Sono stati studiati tutti i 137 decessi &#8220;nell&#8217;area di studio&#8221; degli &#8220;anni 1997-2003&#8243; per il primo caso, e i 141 decessi per il secondo caso, considerando &#8220;fumo attivo, esposizione occupazionale ed esposizione residenziale&#8221;. I periti hanno cercato di &#8220;saggiare l&#8217;ipotesi a priori&#8221; circa il &#8220;ruolo dei campi elettromagnetici emessi dalle strutture di comunicazione&#8221; per &#8220;eccessi di casi di leucemia, linfomi e in generale di tumori emolinfopoietici&#8221;. Arrivando alla conclusione che &#8220;vi sia stata un&#8217;associazione importante, coerente e significativa tra esposizione residenziale all&#8217;emittente (Vaticana) ed eccesso di rischio di morte per leucemia&#8221;. Mentre la stessa cosa non è stata verificata per quanto riguarda MariTele. Concludendo che &#8220;che l&#8217;esposizione alle antenne di Radio Vaticana, per importanti tempi di vita dei bambini sino ai 14 anni d&#8217;età, sia associata a un eccesso di incidenza di leucemie e linfomi&#8221;. Risultati che rivestono &#8220;un primario e assoluto interesse per le persone coinvolte e per la giustizia&#8221;. A Cesano, girando le pagine della perizia, ci sperano. Soprattutto per quelle parole finali. Che si arrivi il processo. &#8220;Che si faccia giustizia&#8221;</p>
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		<title>Incentivi elettromagnetici</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[Tratto da Lexambiente.it Incentivi elettromagnetici. Breve commento alla legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, (decreto incentivi). G.U. n. 120 del 25-5-2010. di Fulvio Albanese Il 26 maggio scorso è entrata in vigore la legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://lexambiente.it/elettrosmog/175/6467-elettrosmog-incentivi-elettromagnetici.html" target="_blank">Lexambiente.it</a></em></p>
<p>Incentivi elettromagnetici. Breve commento alla legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, (decreto incentivi). G.U. n. 120 del 25-5-2010.</p>
<p>di Fulvio Albanese</p>
<p>Il 26 maggio scorso è entrata in vigore la legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, (decreto incentivi) che ha modificato il D.lgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo l’articolo 87-bis “Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti”.</p>
<p>Un provvedimento a parere dello scrivente discutibile e in contrasto con il diritto comunitario, che servirà solo ad incrementare l’installazione selvaggia di stazioni radio base per la telefonia mobile. Difatti, prima dell’entrata in vigore del decreto incentivi l’installazione o la modifica con semplice denuncia inizio attività (DIA) di apparati con tecnologia UMTS od altre, era limitata (ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.lgs 259/2003) agli impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt. Viceversa, per gli impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt era necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Comune.<span id="more-5280"></span></p>
<p>Inoltre, le istanze di autorizzazione e le denunce di attività per le nuove installazione e per la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendevano accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non fosse stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso espresso da un&#8217;Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.</p>
<p>Ora invece, con l’articolo 87-bis del decreto “incentivi elettromagnetici” nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la denuncia di inizio attività, (DIA) a prescindere dalla potenza di emissione in singola antenna (anche superiore ai 20 Watt). Per di più, solo nel caso in cui entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell&#8217;ente locale o un parere negativo da parte dell&#8217;organismo competente (ARPA), la denuncia e&#8217; priva di effetti. In pratica, il silenzio assenso che prima della modifica scattava dopo 90 giorni, ora è ridotto a 30 giorni. Questa ulteriore velocizzazione della procedura d’installazione degli impianti non può che gravare sulle amministrazioni comunali impegnate, dall’approvazione della legge 36/2001, nella complessa pianificazione delle localizzazione delle antenne sul proprio territorio, con (spesso, ma non sempre) la partecipazione dei gestori, degli Enti preposti alla vigilanza (ARPA, ASL, ISPESL) e della cittadinanza, per arrivare a soluzioni il più possibile condivise e scongiurare contestazioni senza fine (lecite!) di comitati e associazioni. Infatti, sappiamo bene che il frenetico sviluppo della rete di telefonia cellulare di questi ultimi anni, non è stato sempre accompagnato da una adeguata informazione e coinvolgimento di chi poi subisce, suo malgrado, l’esistenza dell’antenna. Non dimentichiamo ad esempio, la brutta abitudine di installare antenne senza il minimo preavviso (a volte anche di notte), con la sola conseguenza di scatenare l’ira dei cittadini.</p>
<p>Detto questo, evidenziamo le criticità e illegittimità della disposizione in commento:</p>
<p>1. I Comuni in una situazione come quella attuale di attribuzione di funzioni sempre più improntate alla velocizzazione del procedimento, a cui non corrispondono adeguati stanziamenti di fondi e risorse umane, emblematica è l’ultima finanziaria che riduce ulteriormente i fondi per gli enti locali, non riusciranno facilmente a verificare entro 30 giorni la fattibilità dell’intervento con le disposizione urbanistiche e ambientali, secondo il concetto giurisprudenziale dell’assorbimento del DPR 380/2001 nel D.lgs 259/2003: &lt;&lt;l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, di cui al Testo Unico dell’edilizia&gt;&gt; (cfr. ex multis: Consiglio di Stato Sez. VI,  n. 100 del 21 gennaio 2005, Corte Costituzionale sentenze n. 129 del 23 marzo 2006 e n. 265 del 21 giugno 2006; &#8211; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; &#8211; Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5673 – Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2008, n. 4744; &#8211; Cons. Stato sez. VI, 10 marzo 2009, n. 1421, &#8211; Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055; &#8211; Cassazione Penale Sentenze n. 41598 del 18 novembre 2005; e n. 9631 del 21 marzo 2006).</p>
<p>2. Cosa ancora più grave è l’introduzione del silenzio assenso (dopo trenta giorni) per l’acquisizione del parere sanitario dell&#8217;organismo competente di cui all&#8217;articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n° 36 (cioè l’ARPA), alla verifica del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi del campo elettromagnetico stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita&#8217; per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.  Infatti in questo caso, siamo in presenza di una grave violazione del diritto comunitario, riconducibile all’infrazione del principio del “consenso amministrativo preliminare” elaborato in dottrina come diretta applicazione del principio di prevenzione di cui all’articolo 191 (ex 174) del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, secondo il quale qualsiasi progetto o attività che possa avere una ripercussione sulla salute o sull’ambiente, deve avere il consenso preliminare ed esplicito dell’autorità competente. Tanto è vero che la Corte di Giustizia ha costantemente censurato atti legislativi degli stati della Comunità che tentavano di introdurre nel recepimento di direttive in materia ambientale “autorizzazioni tacite” ovvero procedure che si concludevano con il “silenzio assenso”, (cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale, Causa C-3/00, del 30 maggio 2002, Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità Europee; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 14 giugno 2001 causa C-230/00, Commissione/Regno del Belgio, punto 16; &#8211; 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania, Racc. pag. 1-825, punto38).</p>
<p>3. Infine, l’articolo 87 bis si pone in contrasto con il comma 4 dell’art. 20 della l. 241/90, (novellata dalla l. 80/05), legge quadro di riferimento del procedimento amministrativo e applicabile anche al D.lgs. 259/2003 (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione n. 32, del 7 gennaio 2008; &#8211; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6993, del 29 novembre 2006; &#8211; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 6995, del 7 ottobre 2006; &#8211; Tar Lazio, sez. II bis, n. 2690, del 2009), che esclude tassativamente la formazione del silenzio assenso in materia di tutela della salute, pubblica incolumità e ambientale.</p>
<p>Il testo:</p>
<p>Legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. G.U. n. 120 del 25-5-2010.</p>
<p>Dopo l&#8217;articolo 5 e&#8217; inserito il seguente:</p>
<p>Art. 5-bis. (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica).</p>
<p>1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l&#8217;articolo 87 e&#8217; inserito il seguente:</p>
<p>Art. 87-bis. &#8211; (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).</p>
<p>1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all&#8217;allegato n° 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell&#8217;ente locale o un parere negativo da parte dell&#8217;organismo competente di cui all&#8217;articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n° 36, la denuncia e&#8217; priva di effetti&#8221;.</p>
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		<title>Installazione di una stazione radio base e principi urbanistici</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tratto da Ambiente e Diritto Secondo la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI &#8211; 28 giugno 2010, n. 4135  l’ installazione di una stazione radio base non può che restare soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/CDS/Cds_2010_n.4135.htm" target="_blank">Ambiente e Diritto</a></em></p>
<p>Secondo la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI &#8211; 28 giugno 2010, n. 4135  l’ installazione di una stazione radio base non può che restare soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso), pur dovendosi d’altra parte considerare tali manufatti &#8211; in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonchè in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici &#8211; compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr. Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243 e 7.6.2006, n. 3425). Non preclude, dunque, l’assentibilità dell’intervento l’assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza, ormai consolidata sul punto: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 13.6. 2007, n. 3162, 3.3.2007, n. 1017, 28.3.2007, n. 1431 e 25.9.2006, n. 5593), così come può trovare considerazione &#8211; all’interno del procedimento unitario previsto &#8211; ogni altra esigenza di tutela di interessi pubblici rilevanti, come quelli connessi al rispetto della normativa antisismica. Pres. Barbagallo, Est. De Michele &#8211; Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. Bergamo) c. H. s.p.a. (avv. Clarich) &#8211; (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli n. 16285/2004) &#8211; CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI &#8211; 28 giugno 2010, n.4135.</p>
<p><a href="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2010/07/CONSIGLIO-DI-STATO-Sez.-VI-28-giugno-2010-n.-4135.pdf" target="_blank">Scarica la sentenza</a></p>
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		<title>L&#8217;Europa punta sulla sicurezza elettronica</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tratto da Cordis Il settore della ricerca e sviluppo (R&#38;S) elettromagnetico in Europa riceverà una spinta con il lancio di una piattaforma unica detta Phéline Con il sostegno dell&#8217;UE, questa nuova Piattaforma tecnologica europea (PTE) aiuterà a definire le priorità, i piani d&#8217;azione e le scadenze della ricerca nel settore elettromagnetico. Saranno considerati nuovi modi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS_FP7&amp;ACTION=D&amp;DOC=2&amp;CAT=NEWS&amp;QUERY=0129934c3d03:8d5a:17a59b82&amp;RCN=32278" target="_blank">Cordis</a></em></p>
<p>Il settore della ricerca e sviluppo (R&amp;S) elettromagnetico in Europa riceverà una spinta con il lancio di una piattaforma unica detta Phéline Con il sostegno dell&#8217;UE, questa nuova Piattaforma tecnologica europea (PTE) aiuterà a definire le priorità, i piani d&#8217;azione e le scadenze della ricerca nel settore elettromagnetico. Saranno considerati nuovi modi di migliorare le tecnologie elettroniche per garantire che siano siucre e che rispettino gli standard riguardanti la salute della gente. <span id="more-5265"></span></p>
<p>Nuove tecnologie elettroniche vengono continuamente lanciate sul mercato e fornendo un flusso costante di nuovi prodotti e servizi che rendono la vita più facile e più semplice. Per molti di noi, le tecnologie elettroniche, come i telefoni cellulari, sono diventati parte essenziale della vita quotidiana e hanno migliorato il modo in cui facciamo affari e la qualità della vita al di fuori delle ore lavorative.</p>
<p>Ma sono sicure? La verità è che, in alcuni casi, potrebbero non essere per niente sicure. Le tecnologie elettroniche infatti possono essere la causa del rilascio di campi elettromagnetici potenzialmente dannosi in abitazioni, posti di lavoro e persino intere città.</p>
<p>Phéline rappresenta un modo per coordinare meglio la R&amp;S elettromagnetico in Europa per la fornitura di migliori soluzioni industriali. La piattaforma associa le competenze scientifiche e le infrastrutture tecniche inerenti a tre organizzazioni francesi: Floralis, il Centro scientifico e tecnico dell&#8217;edilizia (CSTB) e l&#8217;Università Joseph Fourier (UJF). Nell&#8217;ambito di questa collaborazione, Floralis fornisce l&#8217;acume commerciale e la competenza industriale mentre il CSTB e la UJF contribuiscono con competenze multidisciplinari e risorse tecnologiche avanzate.</p>
<p>Lo scopo finale dei membri della piattaforma è quello di migliorare la qualità dei materiali e delle attrezzature che formano le tecnologie elettroniche in modo da assicurare che le emissioni rimangano a livelli di sicurezza accettabili e rispettino gli standard europei riguardanti la salute pubblica.</p>
<p>Phéline, oltre a fornire competenze tecniche e servizi di consulenza sugli standard di qualità, condurrà studi di fattibilità e di monitoraggio (per es. determinare se un&#8217;attrezzatura è pronta a essere integrata in uno specifico ambiente e a venire a contatto con esseri umani), R&amp;S sui sensori, sistemi e software, applicazioni di identificazione a radio frequenza e formazione. Costituirà anche un punto di comunicazione tra reti, governi locali e cittadini.</p>
<p>I suoi servizi copriranno una gamma di applicazioni legate all&#8217;uso e allo sviluppo di nuove tecnologie compresi i materiali (per es. isolamento di finestre ecc.), dispositivi (per es. antenne e componenti elettronici) e apparecchi (per es. telefoni cellulari ed elettrodomestici)</p>
<p>Phéline è stata innaugurata il 21 maggio 2010 e opera dalla sede principale a St Martin d&#8217;Heres, vicino Grenoble, in Francia. La piattaforma è il primo mattone del progetto Integra in Francia, il cui obiettivo è di sviluppare modi più validi di migliorare la qualità della vita di tutti i giorni usando una tecnologia innovativa e sostenibile.</p>
<p>In quanto PTE, Phéline contribuirà alla crescita e alla competitività futura dell&#8217;Europa. Queste piattaforme hanno un ruolo importante nel garantire che il finanziamento alla ricerca sia indirizzato verso aree con un grado significativo di rilevanza industriale, favorendo nuovi beni e servizi pubblici basati su nuove tecnologie e persino nuove conquiste tecnologiche. Il ruolo della Commissione Europea (per conto dell&#8217;UE), piuttosto che &#8220;possedere&#8221; queste PTE, consiste nell&#8217;osservare e indirizzare (se necessario) le attività di queste piattaforme guidate da esponenti del settore industriale.</p>
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		<title>Bambini e nuove tecnologie</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[Tratto da i-dome.com Telefono Azzurro ed Eurispes hanno da poco presentato un interessante dossier “Bambini e adolescenti: un quadro degli ultimi 10 anni” che racconta la famiglia italiana, guardando ai più piccoli e completa un ciclo di studio, riflessione e analisi dell’universo minorile nel nostro Paese che ha accompagnato le ultime dieci edizioni del Rapporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.i-dome.com/articolo/14991-10-anni-di-minori-e-media.html" target="_blank">i-dome.com</a></em></p>
<p><strong><a href="http://www.azzurro.it/" target="_blank"><a href="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2010/07/pc.bambino.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5182" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="pc.bambino" src="http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2010/07/pc.bambino.jpg" alt="" width="214" height="160" /></a>Telefono Azzurro</a></strong> ed <strong><a href="http://www.eurispes.it/" target="_blank">Eurispes</a></strong> hanno da poco presentato un interessante  dossier “<em><strong>Bambini e adolescenti: un quadro degli ultimi 10 anni</strong></em>” che racconta la famiglia italiana, guardando ai più piccoli e completa un ciclo di studio, riflessione e   analisi dell’universo minorile nel nostro Paese che ha accompagnato le ultime dieci edizioni del Rapporto Nazionale sulla   Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza.</p>
<p>Tra i moltissimi aspetti oggetto di approfondimento non manca il <strong>rapporto dei più giovani e della famiglia intera con le nuove tecnologie</strong> e mezzi di comunicazione sempre più invasivi, a volte invadentri.</p>
<p>Le dinamiche familiari più complesse, con genitori spesso molto impegnati in ambito lavorativo e maglie sociali che si allentano vedono bambini sempre più soli di fronte ai diversi mezzi di comunicazione, meno tutelati quindi dai filtri e dalla supervisione dei genitori. Questi ultimi poi spesso non conoscono a fondo i media che attraggono così tanto i più giovani, tanto importanti e ricchi di potenzialità, quanto talvolta insidiosi.<span id="more-5179"></span></p>
<p>Il rapporto non condanna ovviamente strumenti che per i ragazzi rappresentano uno stimolo fondamentale per la crescita oltre cge inesauribile fonte di informazioni, ma sottolineano ancora una volta i rischi perché essi vanno gestiti e non è un compito facile.</p>
<p>Oltre alla televisione, ancora “compagna” per un tempo quotidiano significativo, sono gli ultimi    ritrovati high tech a impegnare il tempo libero. Ma la televisione non si batte. Nell’indagine del <strong>2007</strong> infatti</p>
<ul>
<li>quasi un terzo dei <strong>bambini</strong> (29,6%) afferma di non poter fare a meno della <strong>Tv</strong></li>
<li>un 11,8% del cellulare</li>
<li>seguono IPod/lettore Mp3 (6%)</li>
<li>pc (9,9%)</li>
<li>e Internet (4,7%)</li>
</ul>
<p>Gli unici rivali del piccolo schermo sono <strong>Playstation e videogame</strong>,  indispensabili per il  <strong>20,2%</strong> dei bambini</p>
<p>Tra gli <strong>adolescenti</strong> la situazione è in parte differente</p>
<ul>
<li>non sono in grado di rinunciare alla Tv nel 17,1% dei casi</li>
<li>guai però a lasciare spento il <strong>cellulare</strong> (42,7%)</li>
<li>console e videogiochi sono indispensabili per il 6,1%</li>
<li> mentre sale il consumo di Internet (9,3%)</li>
</ul>
<p>Tra <strong>2008 e 2009</strong> cresce il  tempo trascorso su <strong>Internet</strong> anche da parte dei bambini: il <strong>47,6%</strong> del campione dichiara, nel 2009, di dedicare a tale attività buona parte del tempo libero. Diminuisce invece, l’utilizzo di videogiochi, che nel 2009 si ferma al<strong> 49,3%</strong>. Il <strong>cellulare</strong> poi è utilizzato nel <strong>2009</strong> dal <strong>34,6%</strong> del campione che ha un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni (contro il 43,2% del 2008).</p>
<p>Guardando a l mondo degli <strong>adolescenti</strong>, essi fanno un uso consistente del mezzo televisivo (33,7% nel 2008; 35,5% nel 2009). Il 91,7% nel 2009 dichiara poi di utilizzare il <strong>cellulare</strong> ogni giorno, così come il 78,5% afferma di usare il <strong>lettore mp3</strong> da un’ora fino a oltre quattro ore ogni giorno. Il computer è utilizzato quotidianamente da 41,7% nel 2009 e Internet dal 42,9% con crescite significative rispetto al 2008.</p>
<p>L’uso del <strong>cellulare</strong>. E&#8217; noto come la crescita del segmento mobile stia riguardando tutte le fasce di età. Ma per gli operatori e tutti i soggetti coinvolti è indubbio l&#8217;interesse per il segmento rappresentano da bambini e adolescenti. Se infatti il ricavo medio, per utente, del settore della telefonia mobile nel 2008 è stato di 530 euro (ottenuti rapportando i 24,3 miliardi di euro di ricavi complessivi ai 46,1 milioni di utenti attivi) è possibile stimare il <strong>giro d’affari relativo ai soli utenti di età compresa tra i 7 e i 19 anni in   oltre 3,2 miliardi di euro</strong> (stima Eurispes, 2009).</p>
<p>Genitori ansiosi o facili ad accontentare le richieste hanno portato il 54,8% dei bambini tra i 7 e gli 11 anni ad averne uno nel 2006, per arrivare al <strong>57,5% nel 2008</strong>. Guardando agli <strong>adolescenti</strong> nel 2006, ben il 97,5%, quasi tutti, dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni aveva già un cellulare. Fenomeno confermato negli anni successivi, con valori mai al di sotto del<strong> 95,9% (2008)</strong>.   Hanno successo infatti  i &#8220;<strong>videofonini</strong>&#8220;, quelli con tecnologia <strong>Umts</strong> dal 2008 e dal 2009 anche  gli <strong>smart-phone</strong>. Tra gli adolescenti i preferiti sono i telefonini Umts, seguiti dai videofonini e smart-phone. Nel 2009 poi oltre il 10% degli adolescenti possiede addirittura più di un cellulare.</p>
<p>Se per i bambini sono le funzioni base (telefonate soprattutto in famiglia o a con qualche amichetto ed SMS) ad essere utilizzate, tra gli adolescenti quasi il 21% nel 2009 dichiara di navigare tramite cellulare.</p>
<p>Ma Internet conquista in molti modi. Tra i più   piccoli utilizzava la rete il 39,2% nel <strong>2002</strong> e il 48,2% nel <strong>2006</strong>; tra i più grandi,  il 71,3% e l’84,7% rispettivamente. Nel <strong>2007</strong>, invece, si è   riscontrato un lieve calo ( 34% dei primi e il 78,1% dei secondi).</p>
<p>Internet per i <strong>bambini</strong> dai 7 agli 11 anni è:</p>
<ul>
<li>fonte  di <strong>informazioni</strong> interessanti     (44,2% nel 2002, 52,6% nel 2006 e 69,3% nel 2009)</li>
<li>di materiale per lo <strong>studio</strong> (31,9% nel 2002, 40,2% nel 2006 e 49% nel 2009)</li>
<li>strumento di divertimento con  <strong>giochi</strong> (47,5% nel 2002, 54,9% nel 2006 e 68,3% nel 2009)</li>
<li>mezzo di fruizione     di <strong>video</strong> e altro materiale multimediale (il 50,8% nel 2005 e il 55,9% nel 2009 scarica musica e film e il 54,7%     sempre nel 2009 guarda filmati su YouTube)</li>
<li>meno diffusi, a questa età, Blog (9,1% nel 2005 e 22,3% nel 2009), forum (21,7% nel 2005 e 20,8 nel 2009) e posta     elettronica (13,1% nel 2002 e 27,8% nel 2009).</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;<strong>uso della chat</strong>, invece. esse hanno avuto una crescita maggiore rispetto alle altre voci, passando<strong> da un  8,8% a un 42,1% nel 2009</strong>.</p>
<p>Tra gli <strong>adolescenti</strong> cresce l&#8217;uso di applicazioni più complesse come ovvio:</p>
<ul>
<li>la rete è sempre fonte di <strong>informazioni</strong> (81,9%     nel 2002, 88,6% nel 2006 e 93,4% nel 2009)</li>
<li>anche per motivi di <strong>studio</strong> (50,5% nel 2002, 81,2% nel 2006 e 83,2% nel 2009)</li>
<li>ma serve anche per scrivere<strong> e-mail </strong>(46,4% nel 2002,     52,6% nel 2006 e 58,3% nel 2009)</li>
<li>e per <strong>chattare</strong> (39,5% nel 2002, 48,9% nel 2006 e 79,9% nel 2009)</li>
<li>piacciono poi molto i <strong>blog</strong> la cui percentuale di fruitori è passata dal 14% nel 2005 al 46,8% nel 2009</li>
<li>e la visione di video sul     <strong>YouTube</strong> (dal 65,3% nel 2007 all’85,8% nel 2009)</li>
</ul>
<p>Non poteva mancare uno sguardo al fenomeno del momento, i Social Network. L’indagine campionaria del 2009 ha constatato che il<strong> 71,1% </strong>degli adolescenti   intervistati possiede un<strong> profilo personale su Facebook</strong>. My Space raccoglie il 17,1% delle preferenze e Habbo il 10,4%.</p>
<p><strong>Perché?</strong></p>
<ul>
<li>Il <strong>28,7%</strong> pensa che siano strumenti utili  per rimanere i <strong>contatti</strong> con amici di sempre e con     quelli lontani</li>
<li>il <strong>14,9%</strong> vuole invece fare <strong>nuove conoscenze</strong></li>
<li>le migliaia di <strong>applicazioni</strong> disponibili attirano il <strong>10,4% </strong>dei ragazzi</li>
</ul>
<p>Solo il <strong>13%</strong> degli adolescenti si esprime <strong>negativamente</strong> sul tema:</p>
<ul>
<li>un <strong>8%</strong> considera i     social network una<strong> perdita di tempo</strong></li>
<li>il <strong>5%</strong> teme per  la <strong>riservatezza</strong> personale.</li>
</ul>
<p>Il problema della pedofilia è stato al centro di tutte le indagini di questi anni realizzate da Telefono Azzurro ed Eurispes. Il dato positivo è che, sebbene troppo spesso i <strong>giovani navighino da soli</strong> e usino chat e altri mezzi per incontrare sconosciuti sulla rete, le campagne di informazione e sensibilizzazione hanno avuto buoni risultati. Nel <strong>2007</strong> si è infatti ridotta la percentuale di adolescenti che hanno<strong> incontrato dal vivo una persona conosciuta online</strong> (<strong>12,3%</strong>, era il<strong> 33,3% nel 2006</strong>). Nel <strong>2008</strong> tale dato ha confermato una semper maggiore consapevolezza e prudenza. Il <strong>94,1%</strong> gli adolescenti <strong>non ha mai fatto seguire un incontro</strong> di persona a una chiacchierata su Internet.</p>
<p>di Emanuela Pasino</p>
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		<title>Inquinamento elettromagnetico e tutela penale</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnical News]]></category>

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		<description><![CDATA[Tratto da Justowin La massima: Il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 c.p.. Detto reato, inoltre, è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.jusforwin.it/jusforwin/la-rivista/42-diritto-penale/224-inquinamento-elettromagnetico-e-tutela-penale" target="_blank">Justowin</a></em></p>
<p>La massima:</p>
<p>Il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 c.p.. Detto reato, inoltre, è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto. Il mero superamento dei limiti tabellari, non accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone, configura solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p>
<p><span id="more-5175"></span></p>
<p>Osservazioni introduttive</p>
<p>Il quesito posto all’attenzione della Suprema Corte consiste nel vagliare se possa rientrare nella sfera dei comportamenti punibili previsti dall&#8217;art. 674 c. p.  il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche o se piuttosto si tratti di una interpretazione estensiva od analogica (in quanto tale vietata in materia penale) della medesima norma. Con la decisione in esame la Corte, dopo aver operato un’approfondita ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi in materia di inquinamento elettromagnetico, ha affermato: a) che il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 c.p.; b) che detto reato è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto; c) che il mero superamento dei limiti tabellari, non accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone, configura solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p>
<p>Orbene, come è noto, negli ultimi dieci anni è definitivamente maturata in seno alla comunità scientifica la convinzione che le onde elettromagnetiche, sia ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi) che a bassa frequenza (elettrodotti), abbiano effetti nocivi sulla salute.</p>
<p>Di tali effetti hanno preso atto alcuni provvedimenti normativi. Il d.p.c.m. 23.4.1992, integrato dal relativo decreto di attuazione d.p.c.m. 28.9.1995, e i due d.p.c.m. dell’8.7.2003. I primi due hanno fissato i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico-magnetici generati dalla frequenza industriale nominale negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e sono ora superati per incompatibilità dai secondi che, ai sensi dell’art. 4, l. 22.2.2001, n. 36, fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz il primo, e di 50 Hz il secondo.</p>
<p>Poiché la produzione normativa in questa materia è priva di copertura sanzionatoria di carattere penale, ha spesso trovato applicazione, a parere della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria, l’art. 674 c.p.. Gli effetti dell’esposizione, infatti, sono indubbiamente percepibili ed apprezzabili e come tali possono rientrare nel concetto di molestie. I campi elettromagnetici, d’altra parte, in quanto entità misurabili ed addirittura convogliabili in specifiche direzioni, sono sussumibili nella generica nozione di “cose”. Orbene, a tal uopo ci si è chiesti se tale eventuale inquadramento costituisca il risultato di una mera interpretazione estensiva della disposizione, ovvero se ad esso possa in realtà pervenirsi soltanto mediante una (non consentita in campo penale) applicazione analogica della disposizione stessa ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla eadem ratio.</p>
<p>Ebbene, per una parte della dottrina ci si trova al cospetto di una forma di interpretazione adeguatrice ed estensiva, confortata anche dall’art. 624 comma II, che specifica che “agli effetti della legge penale”, “si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni energia che abbia un valore economico”.</p>
<p>Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, invece, ritiene che l’applicazione dell’art. 674 sia frutto, invece, di una operazione analogica che, se poteva trovare qualche giustificazione in una situazione di totale lacuna normativa, diviene inammissibile a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, oltre a comportare il rischio di vanificare l’applicazione delle ben più efficaci sanzioni amministrative.</p>
<p>Resta la problematicità dei casi di livelli di esposizione inferiori ai limiti legali. La questione attiene alla possibilità o meno di addebitare all’agente, che pure abbia rispettato le prescrizioni normative, una responsabilità a titolo di colpa generica, per non aver adottato parametri cautelari ulteriori rispetto a quelli prescritti.</p>
<p>Va dato atto, però, dell’esistenza di un orientamento contrario all’estensione ermeneutica in esame, che parte dalla considerazione che le onde elettromagnetiche non rientrano di per se stesse nella nozione di “cosa” cui si riferisce l’articolo 674. Si osserva, a tal uopo, che gli elementi costitutivi della contravvenzione sono il gettare e il versare nei luoghi specificamente indicati “cose” solide o liquide o il provocare emissioni, nei casi non consentiti, di gas, vapori o fumo. Le espressioni usate per esprimere la prima condotta (gettare o versare) evocano, da un punto di vista linguistico, le sole cose dotate di materialità e quindi sostanze solide o liquide, mentre in relazione alla seconda ipotesi vi è una tassativa specificazione della natura delle sostanze oggetto di emissione, che impedisce di includere in esse, se non per via analogica, anche le onde elettromagnetiche. Si contesta, poi, che la presunta genericità della parola “cosa” comporti la possibilità di ricomprendere nel termine anche le onde elettromagnetiche, perché essa nel linguaggio giuridico penale non è affatto generica ma è ancorata al significato di “cosa materiale”. Del resto, anche a rigor di logica, le onde elettromagnetiche non potrebbero essere “gettate” o “versate” ma si generano, si producono, si emettono, si diffondono o si propagano. La loro naturale collocazione, quindi, dovrebbe semmai essere nell’ambito della seconda ipotesi; ma a tale collocazione potrebbe giungersi esclusivamente mediante un’applicazione analogica di questa seconda ipotesi ad una fattispecie simile ma diversa, e non con la sola interpretazione estensiva, dal momento che nel significato di gas, vapori e fumo non possono sicuramente farsi rientrare anche le onde elettromagnetiche.</p>
<p>Orbene, la sentenza che si commenta tenta di dare una risposta univoca e, soprattutto definitiva, a tutte queste diverse istanze interpretative.</p>
<p>La propedeutica trattazione sulla materia risultava necessaria, dal momento che la pronuncia della Suprema Corte si pone in un contesto giurisprudenziale nel quale i giudici di merito avevano aderito, rispettivamente, alle opposte tesi presentate.</p>
<p>Per un verso, infatti, il Tribunale di primo grado aveva osservato che l’emissione di onde elettromagnetiche poteva farsi rientrare, in via di interpretazione estensiva e non di applicazione analogica, nell’ambito della prima delle due ipotesi previste da 674 c.p., e che, poiché per la sussistenza del reato non era necessario il superamento dei limiti imposti dalle leggi speciali, perché la clausola “nei casi non consentiti dalla legge” si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi di reato di cui all’art. 674, ossia alle sole emissioni di gas, vapori e fumo, nella specie potevano ritenersi sussistenti, oltre all’attitudine a molestare delle onde elettromagnetiche emesse, anche le molestie in concreto arrecate alle persone residenti nelle zone circostanti. Per questa via il Tribunale di primo grado era pervenuto ad una sentenza di condanna.</p>
<p>Per altro verso, invece, la Corte d’Appello aveva sostenuto che la sussunzione della fattispecie di emissione di onde elettromagnetiche nella previsione di cui alla prima parte dell’art. 674 c.p. costituisce, invero, il frutto non già di una semplice interpretazione estensiva, bensì di una vera e propria applicazione analogica della norma penale ad una diversa fattispecie caratterizzata dalla identità di ratio, applicazione che, nel nostro ordinamento, non è consentita in materia penale. Per questi motivi, la Corte di Appello era pervenuta ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>
<p>Spetta, dunque, agli ermellini, il difficile compito di stabilire se la suddetta interpretazione estensiva sia di per sé possibile (a prescindere dalle conseguenze nel sistema), ossia se possa attribuirsi all’espressione “gettare cose” un significato più ampio di quello che apparentemente da essa risulta, tale da farvi comprendere anche la propagazione di onde elettromagnetiche, ovvero se una siffatta operazione celi, in realtà, il ricorso all’analogia.</p>
<p>Ebbene, a parere della Suprema Corte l’“l’intenzione del legislatore” va intesa come volontà della legge obiettivamente considerata. In base a questo assunto, secondo la Cassazione, “l’apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale autorizza ad attribuire all’art. 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno”. E, poiché “fra le “cose” di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, considerati da A. Einstein reali come una sedia, e poiché il verbo “gettare” ha un significato amplissimo e non indica solo l&#8217;azione di chi lancia qualcosa, ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di produrre, far nascere”, ne consegue che la norma è suscettibile di interpretazione estensiva, motivo per il quale l’art. 674 ben può applicarsi alla fattispecie concreta di inquinamento elletromagnetico.</p>
<p>Dopo aver ripercorso le conclusioni della giurisprudenza sul tema, dunque, la Suprema Corte afferma che il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di un’interpretazione estensiva, nell’ambito dell’articolo 674 c.p., reato configurabile allorché sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo.</p>
<p>La Cassazione, sostanzialmente, conferma la tesi sposata dal giudice di prime cure, optando per un’interpretazione estensiva della norma in contestazione svincolata dal dato storico e facente leva sulla volontà oggettiva ed attuale del legislatore ricavabile da tutto l’ordinamento. Gli ermellini, inoltre, precisano che “il mero superamento dei limiti tabellari, non accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone, configura solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”. Se così è, poiché l’emissione di onde elettromagnetiche è oggetto di una specifica disciplina che fissa limiti rigorosi, anch’essa, al pari di altre attività regolamentate, essa può integrare il reato in questione soltanto quando sono superati i limiti tabellari, in modo tale da non dar luogo ad un sistema manifestamente irrazionale.</p>
<p>In conclusione, per la Corte deve ritenersi che, anche nel caso di emissione di onde elettromagnetiche, il presupposto necessario perché sia eventualmente integrato il reato di cui all’articolo 674 c.p. è comunque quello del superamento dei limiti previsti dalle specifiche norme di settore, mentre deve invece escludersi ogni illiceità qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di legittimità e di non pericolosità. Per l’eventuale integrazione della contravvenzione di cui all&#8217;art. 674 c.p., è dunque in ogni caso necessario che sia oggettivamente provato, con le dovute modalità, il superamento dei suddetti limiti di esposizione o dei valori di attenzione.</p>
<p>Osservazioni conclusive</p>
<p>La sentenza in questione si pone in scia con quanto affermato da Cass.  pen., Sez. I, 12 marzo 2002, n. 15717 secondo la quale il superamento dei limiti indicati dalla normativa speciale in tema di onde elettromagnetiche può configurare il reato di cui all&#8217;art. 674 cod. pen. qualora risulti concretamente accertato che detta emissione “possa cagionare nocumento o turbamento alla salute della popolazione esposta ai suoi effetti”. In particolare, questa decisione, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza penale sulla smaterializzazione del concetto di “cosa” e quella civile sulla possibilità che le onde elettromagnetiche siano oggetto di possesso, ritiene che non sembrano esservi ostacoli per applicare l&#8217;art. 674 alla emissione di un campo elettromagnetico nocivo per la salute della popolazione esposta); nonché da Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2002, n. 23066 secondo la quale è configurabile il reato previsto dall&#8217;art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell&#8217;intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia.</p>
<p>LA SENTENZA</p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE &#8211; SENTENZA 11 maggio 2010, n.17967 &#8211; Pres. Lupo – est. Petti</p>
<p>IN FATTO</p>
<p>Il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 9 ottobre del 2009, respingeva la richiesta di riesame avanzata nell&#8217;interesse della società N. S., con cui si era impugnato il provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di telefonia mobile collocato in Napoli alla via Manzoni n 116. Il sequestro era stato disposto per l&#8217;ipotizzato reato di cui all&#8217;articolo 674 c.p., in quanto in base alla relazione del CRIA del 20 marzo del 2009 si era riscontrato che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche erano risultati superiori alla norma e che le condizioni di salute di due condomini si erano aggravate a seguito dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto. In precedenza le azioni svolte dal condominio per la rimozione dell&#8217;impianto erano state respinte, prima dall&#8217;autorità giudiziaria amministrativa e poi da quella ordinaria civile. L&#8217;elemento nuovo che aveva indotto il giudice penale al sequestro era costituito dall&#8217;aggravamento delle condizioni di salute di due condomini e dalla relazione del CRIA alla quale prima si è fatto riferimento.</p>
<p>Ricorre per cassazione la società deducendo:</p>
<p>- violazione di legge per l&#8217;insussistenza del reato ipotizzato e per l&#8217;assoluta mancanza di motivazione sul punto: sostiene che il giudice del riesame non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e segnatamente la consulenza disposta in sede civile dalla quale risultava che i valori limite non erano stati superati alla data dell&#8217;8 giugno del 2008;</p>
<p>- la violazione dell&#8217;articolo 321 c.p.p per la mancanza dei presupposti per l&#8217;adozione del sequestro, in quanto la verifica posta a base del sequestro era stata sommaria e comunque era stata superata dalla relazione dell&#8217; 11 giugno del 2009 depositata il 17 giugno del 2009;</p>
<p>- la violazione dell&#8217;articolo 674 c.p.p. per l&#8217;insussistenza del reato per il mancato superamento dei limiti.</p>
<p>IN DIRITTO</p>
<p>Il ricorso va accolto.</p>
<p>Secondo l&#8217;orientamento di questa sezione (Cass. n. 15707 del 2009), in tema d&#8217;inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti d&#8217;esposizione o dei valori d&#8217;attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), occorrendo anche l&#8217;idoneita&#8217; delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone. (Conf. Sez. III,15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009).</p>
<p>Nella fattispecie il tribunale, pur dando atto che i dati probatori erano estremamente equivoci, ha ritenuto ugualmente configurabile il fumus delicti riservando sostanzialmente al giudice del merito approfondimenti probatori. Invece la stessa equivocità dei dati probatori, essendo relativa proprio ad un elemento costitutivo del reato, ossia al superamento dei limiti tabellarmente previsti, poteva incidere sulla stessa astratta configurabilità del reato. Il sequestro preventivo, a differenza di quello probatorio che, avendo uno scopo istruttorio, può essere disposto anche quando gli elementi costitutivi del reato sono incerti (anzi spesso serve proprio a chiarire tale incertezza), avendo una funzione cautelare, presuppone che un reato sia seriamente prospettabile ed impone al giudice di non appiattirsi sulla formulazione dell&#8217;accusa predisposta dal pubblico ministero, ma di verificare se quell&#8217;ipotesi accusatoria sia configurabile in base alle risultanze processuali.</p>
<p>Nella fattispecie, con riferimento ai valori tabellari, il sequestro è stato disposto in base ad un accertamento, espletato al di fuori del contraddittorio delle parti, che è stato superato da altro accertamento successivo disposto nel contraddittorio delle parti nonché dall&#8217;accertamento compiuto in sede civile. Il tribunale non ha indicato la ragione per la quale dovesse darsi la preferenza all&#8217;unico accertamento favorevole al condominio, rispetto a tutti gli altri, anche successivi, favorevoli all&#8217;indagato, accertamenti questi ultimi idonei ad escludere la stessa configurabilità del reato. Nel dubbio, anche ai fini della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, si deve privilegiare il rilevamento più recente rispetto a quello più remoto.</p>
<p>Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei principi dianzi esposti sulla configurabilità del reato e sulla necessità di privilegiare nel dubbio i rilevamenti più garantiti e recenti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>LA CORTE</p>
<p>Letto l&#8217;articolo 623 c.p.p. annulla l&#8217;ordinanza impugnata con rinvio al tribunale</p>
<p>di Napoli</p>
<p>di <em>SERAFINO RUSCICA</em><strong><br />
</strong></p>
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		<item>
		<title>Tutela penale del territorio in materia di urbanististica, edilizia, ambientale</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnical News]]></category>

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		<description><![CDATA[Tratto da altalex.com La tutela dell’integrità del territorio è uno degli interessi preminenti della collettività e degli enti esponenziali della stessa e la sua gestione è affidata alla P.A. che utilizza, onde ridurre i pericoli legati alla trasformazione ed alla modifica del territorio, titoli edilizi abilitativi, con funzione legittimante la sua trasformazione ed applica anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da <a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=49&amp;idnot=50286" target="_blank">altalex.com</a></em></p>
<p>La tutela dell’integrità del territorio è uno degli interessi preminenti della collettività e degli enti esponenziali della stessa e la sua gestione è affidata alla P.A. che utilizza, onde ridurre i pericoli legati alla trasformazione ed alla modifica del territorio, titoli edilizi abilitativi, con funzione legittimante la sua trasformazione ed applica anche regole basate su leggi scientifiche, onde salvaguardarne la sua salubrità e non compromettere in alcun modo l’ecosistema.<span id="more-5173"></span></p>
<p>Nel territorio, in sostanza, confluiscono interessi tanto pubblici, quanto privati, essendoci un forte intreccio tra diritti soggettivi del privato ed interessi legittimi dell’intera collettività in merito al corretto uso dello stesso e ciò giustifica il fatto che gli si attribuisca unanimemente una valenza pluridimensionale, essendo necessario, perciò, esercitare sul territorio sia un’attività di trasformazione armonica, che di controllo.</p>
<p>La gestione degli interventi modificativi del territorio in campo urbanistico ed edilizio è realizzata attraverso titoli di legittimazione a carattere provvedimentale (qual è il permesso di costruire), o ad iniziativa privata (si pensi alla Dia), e ciò è di importanza e rilievo fondamentale anche nell’ambito della tutela penale del territorio che, infatti, doppia il sistema di tutela a carattere amministrativo.</p>
<p>Gli abusi edilizi penalmente rilevanti sono, infatti, quelli in cui gli interventi modificativi del territorio sono fatti in contrasto con le prescrizioni di legge, oppure in assenza del titolo giustificativo e legittimante. Le fattispecie incriminatici in tema di urbanistica ed edilizia sono costellate da elementi normativi della fattispecie e, perciò, da riferimenti e richiami alle normative di settore o agli atti di governo del territorio.</p>
<p>Tutta la disciplina dell’illecito edilizio, in particolare, è modellata sulla falsariga di quella pubblicistica relativa alla trasformazione del territorio a fini costruttivi e, dunque, risente di quell’evoluzione normativa che nel tempo si è avuta in materia.</p>
<p>In sostanza, dunque, il diritto penale è utile a sanzionare violazioni che già costituiscono veri e propri illeciti amministrativi, legati ad uno scorretto uso del territorio e l’abuso edilizio è perciò tale tanto per il diritto penale, quanto per il diritto amministrativo, in modo da offrire una tutela rafforzata.</p>
<p>L’illecito penale deve tener conto di tutto quel tessuto di prescrizioni di legge, tanto se fonti di primo grado, quanto se fonti secondarie, oltre che dei piani regolatori e, per poter avere una sua forza deterrente, deve poter doppiare l’illecito amministrativo.</p>
<p>Per esattezza e completezza espositiva, tuttavia, occorre sottolineare come la suddetta coincidenza tra illecito penale ed amministrativo, se prima sembrava essere totale, oggi, alla luce della riforma del titolo V della nostra Costituzione, appare mutata, proprio perché è prevista in tale materia una competenza concorrente tra Stato e Regioni. Lo Stato, infatti, mantiene ferma la sua riserva di legge in materia penale e, conseguentemente, deve adempiere al compito di fissare i principi ed i criteri direttivi relativi alla trasformazione del territorio, sancendo eventualmente anche possibili cause di esclusione della punibilità, mentre le Regioni devono poter intervenire con normative di dettaglio più specifiche, onde governare il territorio e prevenire illeciti tipicamente amministrativi, in funzione attuativa dei principi di ordine generale e dettando al contempo tutti gli elementi di natura tecnica, integrativi delle fattispecie penalmente rilevanti.</p>
<p>Da tale quadro di riferimento si evince come lo ius ad aedificandum sia oggi un’attività interamente vincolata e se la materia dell’urbanistica investe più che altro l’an dell’edificabilità dei suoli, l’edilizia subentra in un secondo momento e si riferisce piuttosto al quomodo, cioè alle modalità di esecuzione dell’attività trasformativa del suolo a fini edificatori.</p>
<p>Alla luce della nuova disciplina introdotta dal T.U. sull&#8217;edilizia e dalla legge obiettivo, il permesso di costruire ha sostituito la vecchia concessione edilizia, la DIA ha sostituito le vecchie autorizzazioni edilizie e la cd. SuperDIA ha sostituito lo stesso permesso di costruire nei casi in cui interventi urbanistici o edilizi siano interamente disciplinati da strumenti urbanistici attuativi che ne fissino in modo vincolato aspetti plano-volumetrici, di destinazione d&#8217;uso, di cubatura etc. e di cui sia dato atto al momento della loro approvazione.</p>
<p>A differenza della DIA e superDIA che sono titoli di legittimazione a costruire ex lege, in quanto dalla legge equiparati a comportamenti con valore legale tipizzato abilitativo, ma pur sempre di natura privata, il permesso di costruire è un vero e proprio provvedimento amministrativo. Richiede un apposito iter procedimentale di cui costituisce l&#8217;atto terminale e viene rilasciato con la clausola &#8220;salvo i diritti dei terzi&#8221; che sembrerebbe suonare come clausola di esonero da responsabilità per l&#8217;amministrazione, anche se ormai è invece considerata una clausola di stile.</p>
<p>La Dia e la SuperDIA non richiedono, invece, l&#8217;espletamento di un iter procedimentale perchè si risolvono in una dichiarazione del privato con cui viene dato avviso al Comune che si intende procedere alla modifica costruttiva di un&#8217;area, ricorrendone i presupposti e le condizioni stabilite dalla legge, con l&#8217;allegazione di un&#8217;autocertificazione di un tecnico corredata da documenti, che ne asseveri la loro conformità. Alla scadenza del termine di venti giorni stabiliti dalla legge se non intervengono atti del Comune con cui viene inibito lo svolgimento dell&#8217;attività costruttiva, l&#8217;istante può dare inizio all&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>Sotto il profilo procedimentale, la novità più significativa investe il fatto che ora non è più possibile iniziare l&#8217;attività contestualmente alla denunzia di essa, in quanto è, invece, previsto che decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, l&#8217;istante presenti alla stessa amministrazione una comunicazione di concreto avvio. Inoltre, l&#8217;amministrazione nei trenta giorni successivi all&#8217;invio della seconda comunicazione, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità etc., deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione dei suoi effetti, sempre che il privato interessato non conformi la propria attività alla normativa vigente entro un termine stabilito dall&#8217;autorità ma non inferiore ai trenta giorni. Tale termine può essere sospeso qualora i suddetti atti di divieto e rimozione richiedano l&#8217;acquisizione di pareri. La sospensione dei termini per la richiesta di pareri deve essere comunicata all&#8217;interessato, anche se l&#8217;amministrazione può fare a meno dei pareri se non pervenuti entro trenta giorni.</p>
<p>Le suddette modifiche apportate all&#8217;art.19, non sembrerebbero, però, infirmare le specifiche previsioni introdotte dal TU dell&#8217;edilizia in materia di Dia e Superdia, non solo per la loro portata generica, ma anche perchè eventuali modifiche al TU devono essere specificamente volte a tal fine (di mutarne la portata).</p>
<p>Quanto alle costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire e superdia, si ritiene che la costruzione delle fondamenta dell&#8217;opus o l&#8217;esecuzione di quei tratti che già evidenzino una difformità essenziale dagli strumenti abilitativi di per sè integrino la fase del perfezionamento del reato che, tuttavia, si proietta oltre la stessa in termini di protrazione della consumazione, per cessare naturalisticamente fino all&#8217;ultimazione delle rifiniture esterne (salvo che non cessi prima per effetto di atti di confisca o di sequestro o della sentenza di primo grado).</p>
<p>Cessata la permanenza, la costruzione abusiva realizzata viene a costituire solo un effetto permanente ulteriore del reato, fino al momento dell&#8217;abbattimento (etc.).</p>
<p>Nel reato di protrazione dell&#8217;attività costruttiva nonostante l&#8217;ordine di sospensione dei lavori, viene incriminata la condotta di omessa osservanza del provvedimento soprassessorio cautelare che si protrae per tutto il periodo in cui si continua a costruire, lasciando configurare una sorta di omissione permanente.</p>
<p>Con riferimento, invece, alla materia ambientale, occorre dire che la nostra Costituzione non conteneva fino alla già citata riforma del titolo V, alcuna previsione relativa alla tutela dell’ambiente, ed oggi l’unico riferimento all’ambiente che viene espressamente fatto è relativo al riparto di competenza tra Stato e Regioni.</p>
<p>La stessa definizione giuridica della parola ambiente è di per se piuttosto controversa, in quanto tale concetto è variegato e multidimensionale, onde per cui è arduo individuare una nozione giuridica che non risulti in concreto troppo generica.</p>
<p>All’interno del diritto ambientale confluiscono, in sostanza, tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità la tutela degli equilibri ecologici: la disciplina dell’aria, dell’acqua e del rumore; la difesa del suolo; lo smaltimento corretto dei rifiuti; la protezione della natura e delle aree protette; la valutazione dell’impatto ambientale ed i tentativi di neutralizzare il rischio di danno ambientale.</p>
<p>Un effetto trainante per la definitiva affermazione di un diritto ambientale è stato ed è ancora svolto dalla disciplina comunitaria che ha già da tempo inserito l’ambiente tra i principi fondamentali del suo ordinamento e, ai fini della sua corretta gestione, sono stati fissati tre criteri cardine: la prevenzione e la correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente; la regola “chi inquina paga”; il criterio precauzionale per individuare con certezza i nessi tra le attività umane ed i danni procurati all’ambiente.</p>
<p>Come precedentemente detto con riferimento alla materia dell’urbanistica ed edilizia, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia talmente vasta e trasversale da non poter non interferire con le competenze regionali, essendo oggi considerata a tutti gli effetti valore costituzionale primario da proteggere.</p>
<p>Lo Stato, dunque, ha il compito di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, ma ciò non significa escludere le Regioni dalla cura d’interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali. Lo Stato deve porre in essere le grandi scelte strategiche per la tutela dell’ambiente, essendo necessario muoversi in ottemperanza ad adeguate scelte scientifiche.</p>
<p>Da ciò si evince come il diritto ambientale abbia ormai acquisito quell’autonomia e dignità che per anni non gli sono stati riconosciute.</p>
<p>In questo quadro di riferimento, tuttavia, occorre sottolineare come non sempre all’altezza sia stato il nostro legislatore, mosso il più delle volte da finalità di tipo emergenziale, più che sistematiche, con conseguenze disastrose sotto il profilo dell’unità del sistema che ne è derivato.</p>
<p>Tale esigenza di accorpamento delle varie fonti legislative si è concretizzata con l’emanazione dell’attuale T.U. sull’ambiente, in cui le parole d’ordine sono state riordino e semplificazione.</p>
<p>La finalità che con esso si è tentato di perseguire è stata quella di garantire il più possibile la salute della comunità, tanto che dal binomio salute-ambiente ne è derivato il cosiddetto diritto alla salubrità ambientale.</p>
<p>Affinché si possa parlare di danno ambientale è obbligatorio che gli effetti favorevoli di una componente ambientale vengano meno in modo significativo e misurabile. Al fine di valutare in maniera certa il profilo della nocività delle immissioni, al di là del criterio relativo determinato dalla situazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, la legge quadro sull’elettrosmog 36 del 2001 ha utilizzato, per definire l’inquinamento elettro-magnetico, il riferimento ad apposite tabelle, rinviando, attraverso la tecnica di tipizzazione legislativa della norma penale in bianco, ad un atto di normazione secondaria. Il tentativo perseguito dal legislatore era, dunque, quello di valutare la normale tollerabilità dell’immissione nell’alveo di un quadro ambientale complessivo e non solo nell’ambito di un’attività quotidiana posta in essere dall’immittente in un dato territorio. Il riferimento alle tabelle, fondamentali sia ai fini di un controllo ex ante che ex post, risulta utile, in sostanza, tanto se si fa valere in giudizio il proprio legittimo diritto domenicale ed il diritto consequenziale a non subire immissioni in grado di svalutare il fondo, quanto se in tale giudizio s’innesta una pretesa risarcitoria alla salubrità ambientale.</p>
<p>Il risultato è, pertanto, un sistema complesso, a carattere tecnico amministrativo, in cui l’atto autorizzativo all’attività immissiva, se rispettoso dei requisiti legali, toglie qualsiasi profilo d’illiceità penale al fatto.</p>
<p>Per quanto riguarda, più in particolare e per completezza espositiva, il problema della sussumibilità nel reato di getto pericoloso di cose ex 674 del c.p. della condotta del gestore di un impianto che propaga onde elettromagnetiche in misura superiore ai limiti tabellari, occorre dire che tale condotta non poteva certo rientrare nell’ambito previsionale dell’articolo 844 del c.c. in tema d’immissioni, in quanto in tal caso si trattava di immissioni non percepibili sotto il profilo né percettivo, né sensoriale.</p>
<p>Tuttavia, parte di dottrina e giurisprudenza ha sostenuto l’impossibilità di ricomprendere nella nozione di “cosa” l’onda elettromagnetica, perché essa non ha una sua materialità, tipica del concetto di cui all’articolo 674, ed anche per il fatto che, se il legislatore avesse voluto equiparare alla cosa l’energia, l’avrebbe fatto espressamente, così come avvenuto con riferimento al reato di furto.</p>
<p>Secondo altra giurisprudenza, invece, sarebbe possibile ricomprendere l’onda e l’energia elettrica nel concetto di cosa in generale, in quanto, al momento dell’emanazione del codice Rocco, ovviamente, non era ancora avvertito il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, onde per cui, con un’interpretazione evolutiva, si potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al 674 del c.p.</p>
<p>La giurisprudenza della Cassazione, in realtà, ha inizialmente abbracciato la prima tesi, ritenendo che il concetto di cosa presupponga inevitabilmente la preesistenza in natura della cosa, rispetto alla condotta di getto pericoloso, di cui al 674 c.p.</p>
<p>In sostanza il reato di cui al 674 prevede un getto pericoloso che una valenza offensiva concreta, per cui tra l’illecito penale da esso descritto e quello amministrativo contemplato dalla legge quadro sull’elettrosmog, non c’è un rapporto di specialità, quanto piuttosto un rapporto tra una norma amministrativa di pericolo astratto ed una penalistica di pericolo concreto.</p>
<p>Aderendo a tale tesi, dunque, perché possa dirsi consumata la fattispecie di reato, non sarebbe sufficiente il superamento del limite tabellare, essendo necessario, altresì, che il giudice verifichi la concreta pericolosità di quel particolare tipo di superamento e valuti i diversi interessi in gioco, dovendo salvaguardare quello di rilevanza primaria, ovvero il diritto alla salute.</p>
<p>Secondo un diverso orientamento, invece, l’articolo 674 del c.p. configurerebbe un reato di pericolo astratto, onde per cui, ai fini dell’integrazione del reato, basterebbe solo il superamento del limite tabellare, esonerando il giudice penale dal difficile compito di valutare in modo comparativo gli interessi in gioco e dall’effettiva pericolosità della propagazione.</p>
<p>Per tale tesi, dunque, l’articolo 15 della legge 36 del 2001 tutelerebbe l’interesse formale all’osservanza dei limiti tabellari, mentre il 674 del c.p. salvaguarderebbe, invece, il bene sostanziale, cioè la salute pubblica. In tal modo l’agente commettendo un solo fatto, violerebbe tanto le norme amministrative, quanto quelle penali.</p>
<p>Al fine di tutelare il più possibile l’ambiente e ridurre gli effetti negativi sulla salute dell’uomo, il nostro legislatore si è già da tempo occupato della corretta gestione dei rifiuti.</p>
<p>Con essa, in particolare, s’intende quell’insieme di politiche atte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla produzione fino alla loro sorte finale.</p>
<p>Interesse particolare, emerso proprio negli ultimi decenni, riguarda proprio la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull’ambiente e la possibilità di recuperare risorse da essi, onde ridurre la produzione dei rifiuti stessi.</p>
<p>La strategia che ha perseguito il nostro legislatore negli ultimi anni in tale materia è guidata da tre obiettivi cardine: la promozione dello sviluppo di energie pulite e la conseguente messa in commercio di prodotti che diano un contributo minimo alla produzione dei rifiuti ed all’inquinamento che ne deriva; la prevenzione della produzione dei rifiuti, in special modo di quelli pericolosi; il recupero dei rifiuti, per poter produrre da essi energia.</p>
<p>In particolar modo in questa sede siamo chiamati a soffermarci sul trattamento dei rifiuti, intendendo con esso quell’insieme di tecniche atte ad assicurare un minimo impatto sull’ambiente causato dai rifiuti.</p>
<p>Le pratiche di trattamento dei rifiuti si differenziano a seconda se i produttori siano residenziali, industriali o commerciali. Se, infatti, il trattamento dei rifiuti per gli utenti residenziali nelle aree urbane è generalmente responsabilità dell’autorità di governo locale, il suo trattamento per gli utenti commerciali ed industriali è solitamente responsabilità proprio di colui che ha prodotto i rifiuti stessi.</p>
<p>In tal modo si persegue come finalità, oltre alla prevenzione e la correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, anche la regola “chi inquina paga”.</p>
<p>Sono state individuate due categorie di soggetti a seconda della valutazione in merito alla possibilità che essi determinino una minaccia effettiva o anche solo potenziale all’ambiente ed in tal caso a costoro la produzione del danno ambientale sarà imputata a titolo di responsabilità oggettiva, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza del dolo o della colpa.</p>
<p>In relazione ai reati in materia di rifiuti, le fattispecie in cui sono ravvisabili i connotati della permanenza sono: i reati di gestione non autorizzata o di gestione da parte di soggetti non abilitati con l&#8217;iscrizione negli appositi registri; i reati di inosservanza degli obblighi imposti con ordinanze di necessità ed urgenza; i reati di abbandono di rifiuti o di realizzazione e gestione di discariche abusive, ovvero di omesso controllo di discariche chiuse; i reati di traffico di rifiuti o di organizzazione per il traffico dei rifiuti; i reati di inquinamento di siti ove non intervenga attività di ripristino o bonifica.</p>
<p>Quanto ai reati di gestione non autorizzata, il codice dell&#8217;ambiente considera attività gestoria di rifiuti quella che va dalla raccolta al trasporto, allo smaltimento, al recupero etc. e servizio pubblico essenziale quello affidato necessariamente con gara a soggetti specializzati iscritti in appositi registri, sanzionando con pena la gestione non autorizzata (con appositi atti all&#8217;esito di procedimenti complessi o più semplificati a seconda della tipologia di rifiuti).</p>
<p>Poiché ognuna delle operazioni gestorie richiede lo svolgimento di certe attività che si protraggono nel tempo, la loro esecuzione in assenza di autorizzazione concretizza gli stremi della permanenza.</p>
<p>Per quanto riguarda i reati di abbandono di rifiuti, realizzazione e gestione di discariche abusive ovvero di omesso controllo sulle discariche chiuse, occorreva tracciare una linea di demarcazione tra i casi in cui rilevi un deposito di rifiuti provvisorio (che non integrerebbe la fattispecie di reato), ed i casi di abbandono di rifiuti, realizzazione o gestione di discariche abusive.</p>
<p>Si configura la fattispecie di deposito temporaneo, quando i rifiuti, per le qualità che presentano e la quantità, possono essere stoccati per un lasso di tempo prestabilito (non più di un anno) in appositi luoghi, prima del ritiro e della raccolta. In tali casi non viene ad integrarsi un illecito penale a meno che i limiti quantitativi, qualitativi o temporali penalmente perseguibili, non vengano superati.</p>
<p>Solo in tal caso, si ricadrebbe nella diversa ipotesi di reato di abbandono di rifiuti (sempre che sia posto in essere da soggetti che rivestono le qualità di imprenditori o dagli stessi enti), caratterizzato dai connotati della permanenza, in considerazione del lasso temporale (oltre l&#8217;anno), in cui viene a protrarsi il deposito.</p>
<p>Il perfezionamento della fattispecie si realizza decorso un lasso di tempo apprezzabile dal momento della scadenza annuale, e la consumazione della stessa si protrae per tutto il periodo successivo fino al momento della raccolta e dello smaltimento, con tutte le conseguenze su illustrate.</p>
<p>Diversamente andava impostato il discorso in relazione al reato di discarica abusiva, di cui si distinguono due ipotesi: una di realizzazione, l&#8217;altra, di gestione.</p>
<p>L&#8217;una (quella di realizzazione della discarica), postula un&#8217;attività similare a quella di costruzione abusiva in quanto implicante un&#8217;organizzazione di mezzi e personale (e, in ciò si distingue dall&#8217;abbandono di rifiuti), per scavare e spianare il terreno, aprire gli accessi, predisporre i mezzi per compattare i rifiuti etc. per cui si rinvia a quanto detto per tale fattispecie. L&#8217;altra (quella di gestione della discarica stessa), implica un&#8217;attività di raccolta e scarico di rifiuti, di compattamento degli stessi, etc., che sembrerebbe ricalcare quella della gestione non autorizzata, cui si rinvia. In entrambe i casi, elemento implicito è costituito dal degrado dell&#8217;area avente diversa destinazione.</p>
<p>Alla seconda ipotesi suddetta, si aggiunge quella di omesso controllo di una discarica chiusa, in cui il garante, e, cioè il soggetto deputato ad esercitare tale attività di controllo, non impedisce che essa venga ancora utilizzata da terzi per lo sversamento dei rifiuti, lasciando ipotizzare una fattispecie omissiva permanente.</p>
<p>Per il reato di inosservanza di obblighi imposti con ordinanze di necessità e di urgenza, vale quanto detto in merito ai reati di protrazione dell&#8217;attività costruttiva posta in essere nonostante un ordine di sospensione dei lavori, anche se in questo caso si tratta di prescrizioni imposte non da un atto amministrativo (quale l&#8217;ordine di sospensione) ma da ordinanze contingibili ed urgenti adottate in base alla legge sulla protezione civile.</p>
<p>Quanto all&#8217;ipotesi di reato di traffico di rifiuti o di organizzazione per il traffico degli stessi, occorreva fare riferimento a due fattispecie.</p>
<p>La prima, di traffico illecito, definita e disciplinata dall&#8217;art.26 del Regolamento CE del &#8217;93 relativo alla spedizione di rifiuti effettuata senza notifica o senza consenso dell&#8217;autorità interessata, senza documenti o con documenti falsi etc., ove lo stesso concetto di traffico, postulando una certa organizzazione, evocherebbe gli estremi della permanenza. L&#8217;altra, di attività organizzata a tal fine che, richiedendo più operazioni e l&#8217;allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate (al fine di conseguire un ingiusto profitto) per cedere, ricevere, trasportare o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, evocherebbe la figura del reato permanente o quella del reato abituale.</p>
<p>Il reato di omessa bonifica di siti inquinati, risulta, invece, essere una fattispecie complessa, implicando una duplica condotta: un’attiva consistente nell&#8217;inquinamento di suolo, sottosuolo, acque, etc. determinante il superamento delle soglie di rischio, ed una omissiva di mancata bonifica di tali siti in conformità al progetto apportato dall&#8217;autorità competente a seguito di apposito procedimento. Dove la bonifica dei siti costituirebbe condizione generale di non punibilità per tutti i reati in materia ambientale. La prima condotta funge, di solito, da presupposto di quella omissiva che costituisce il nucleo centrale della fattispecie omissiva, come emerge dalla generalizzazione della non punibilità ricollegata alla bonifica dei siti. E&#8217; tale omissione che postula una protrazione dell&#8217;offesa che va ben oltre il limite temporale fissato dal progetto e che perdura finchè non venga effettuata un’attività di ripristino dei luoghi.</p>
<p>Attraverso la previsione di illeciti penali che doppiano quelli amministrativi si garantisce, dunque, che l’attività invasiva sul territorio, tanto se rivolta alla costruzione di unità abitative, quanto se caratterizzata da un potenziale pericolo per l’ambiente circostante, sia comunque sempre realizzata in conformità con le prescrizioni di legge.</p>
<p>Le fattispecie penali sono contravvenzionali ed a pericolo concreto, onde garantire un’anticipazione della soglia della punibilità, trattandosi di beni ed interessi di rilevanza costituzionale.</p>
<p>Tali fattispecie sono caratterizzate dal fatto che si protrae e si reitera la condotta criminosa nel tempo, ledendosi il bene-interesse tutelato. Secondo parte della dottrina si tratterebbe di veri e propri reati permanenti, altra parte, invece, forse più meticolosamente ed attentamente, parla di fattispecie istantanee ad effetti permanenti. Certo è che il bene-interesse protetto dalle norme non è quello meramente formale al controllo che l’amministrazione pubblica esercita sul territorio, bensì quello sostanziale all’ordinato assetto dello stesso, recuperando, così, quei profili di offensività dei quali sembrava prima carente.</p>
<p>Continuando nella disamina dei caratteri tipici dei reati edilizi occorre dire che si tratta, in sostanza, di reati propri, in quanto possono essere commessi soltanto da soggetti in possesso della particolare qualifica richiesta dalla legge, qualifica che può derivare, inoltre, tanto da una situazione di diritto, quanto di fatto, ed inoltre non si può non soffermarsi sull’aspetto relativo all’inizio ed alla permanenza degli stessi, aspetto richiestoci esplicitamente in questa sede.</p>
<p>Si può dire a tal proposito che l’inizio della condotta criminosa viene ravvisato nel momento in cui l’opera viene realizzata abusivamente, onde per cui emerge una violazione a causa di tale attività che si protrae nel tempo. La permanenza si ravvisa, dunque, proprio nella protrazione dell’attività abusiva nel tempo.</p>
<p>Più complesso da individuare è, invece, il momento in cui tale permanenza cessa, in quanto può essere l’autore stesso della condotta lesiva a farla cessare a seguito, ad esempio, di un provvedimento penale di sequestro o di un ordine della P.A. di sospensione dei lavori.</p>
<p>Per poter stabilire in modo abbastanza certo la cessazione della permanenza, occorre riferirsi alla funzionalità dell’opera, ovvero allo scopo per il quale il manufatto è stato realizzato, per poter stabilire se esso è stato raggiunto o meno.</p>
<p>Un particolare tipo di reato permanente ad effetti progressivi è di certo la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, regolato dall’articolo 44, lettera C, del T.U.</p>
<p>Tale fattispecie è caratterizzata dall’essere un reato nel quale il privato si sostituisce alla P.A, riservataria del potere di pianificazione territoriale, violando in modo macroscopico le prescrizioni urbanistiche o agendo prescindendo totalmente dalle stesse.</p>
<p>In particolare, tale reato si può realizzare tanto con attività materiali, quanto con negozi giuridici.</p>
<p>Nella lottizzazione abusiva materiale il privato, prima o indipendentemente dell’attività negoziale, opera un’attività materiale tesa alla trasformazione del territorio, dalla quale emerge chiara la finalità lottizzatoria, tipica di tale reato.</p>
<p>Lo scopo edificatorio, in sostanza, ha una sua rilevanza giuridica oggettiva, che permea di se tutta l’attività costruttiva del privato, ma che non rientra nella struttura tipica del reato stesso, che è connotato da un dolo generico e non specifico.</p>
<p>Il primo momento di perfezionamento di tale fattispecie s’individua quando emergono quegli indizi atti a determinare l’intento lottizzatorio e funzionale e si protrae fino alla conclusione dell’attività costruttiva.</p>
<p>La lottizzazione abusiva può avvenire anche in fase programmatica, attraverso negozi giuridici che il privato abbia posto in essere con la cooperazione di altri soggetti.</p>
<p>Il perfezionamento di tale fattispecie si realizza quando il terreno è frazionato ed attribuito ad uno o più soggetti, dividendo un bene comune o ripartendo in quote un lotto di terreno che era prima di sua esclusiva proprietà ed il reato si protrae fino a quando viene assegnato l’ultimo lotto di terreno</p>
<p>Si realizza con la lottizzazione negoziale, dunque, un frazionamento abusivo del terreno, ai fini di un’illecita pianificazione urbanistica ed attraverso l’interpretazione, non certo facile, dei negozi tra loro interconnessi e posti in essere in un determinato lasso temporale, si può cogliere l’intento lottizzatorio e stabilire che non ci sia stato un solo semplice abuso edilizio.</p>
<p>di Barbara Blasco</p>
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