Sentenze
| Sentenza Consiglio di Stato n11_ 2012 | Il comune può espropriare aree per realizzare infrastrutture strumentali alle stazioni radio base da dare in concessione ai gestori. |
| TAR Abruzzo (PE) Sez. I n.634 del 9 novembre 2011 | Il regolamento comunale, quale attività normativa secondaria del Comune, non costituisce atto amministrativo ad personam e l’istruttoria rappresenta una prerogativa dell’ente nell’ambito della tutela del territorio e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Esso rappresenta una disciplina settoriale, a completamento della normativa primaria statale e regionale, diretta alla generalità dei cittadini e/o degli operatori tutti e non solo di quelli già installati, che non possono, pertanto, vantare alcuna posizione formale di partecipazione |
| Tar Sicilia (PA) n.1866 del 24 ottobre 2011 | Dato che gli impianti di telefonia mobile presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto a quelle delle costruzioni edilizie, non possono essere intesi come tali. Gli impianti di telefonia necessitano una valutazione separata in virtù delle caratteristiche peculiari proprie delle infrastrutture telefoniche |
| TAR Puglia (LE) Sez. I n.1691 del 29 settembre 2011 | Il silenzio-assenso indicato dall’art. 87 d.lg. n. 259 del 2003 non è applicabile caso di manufatti già realizzati . Ciò è deducibile anche dallo stesso comma 10 dell’art. 87,dove viene evidenziato che la l’autorizzazione è limitata ad opere che “devono essere realizzate” (entro il termine di dodici mesi dalla formazione del silenzio-assenso) e quindi, non già edificate. |
| T.A.R. Lombardia (BS) Sez. I n. 618 del 22 aprile 2011 | Le misure di minimizzazione previste dall’’articolo 8 della legge quadro 36\2001 non devono essere “limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato” costituendo così una deroga generalizzata a tali limiti. |
| T.A.R. Puglia Sez. I n. 584 del 28 marzo 2011 | L’installazione degli impianti di telefonia mobile non è soggetta a una valutazione di impatto ambientale |
| T.A.R. VENETO, sez. II, 23.3.2011, n. 478 | Gli enti locali non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ed esclude la legittimità di previsioni locali di imposizione agli operatori di comunicazione, di oneri economici non collegati ad una quantificazione effettiva dei costi delle opere di sistemazione e di ripristino delle aree, con l’ulteriore precisazione che queste ultime devono essere solo quelle specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione. |
| T.A.R. Veneto Sez. II n. 175 del 1 febbraio 2011 | Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che consistono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete di telecomunicazione per intere zone, secondo criteri generali ed astratti ed in assenza di giustificazioni relative alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’ uso possano essere qualificati come sensibili. |
| T.A.R. SARDEGNA, Sez. II – 3 marzo 2011, n. 188 | Il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, dato che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. |
| T.A.R. SICILIA, Sez. II del 2 febbraio 2011 n.194 | Il Comune non può adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato. Il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n° 259/2003. |
| Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 11 febbraio 2011 | Inammissibilità del divieto di installazione di impianti di telefonia mobile negli impianti sportivi |
| Consiglio di Stato, sezione VI, n. 372 del 19 gennaio 2011 | Le antenne devono essere localizzate sul territorio in modo da ridurre al minimo l’emissioni di onde elettromagnetiche: spetta al Comune, prima di assentire la realizzazione di un nuovo impianto radio base, verificare se la nuova stazione potrà generare interferenze con quello già presente e autorizzato dall’amministrazione. |
| TAR Sicilia, Sez. II – del 11 gennaio 2011, n. 22 | Inquinamento elettromagnetico: procedimento autorizzativo unitario, valutazioni ambientali ed urbanistiche, competenze comunali, tutela della salute |
| Consiglio di stato, Sez. VI del 12gennaio2011Sentenza n. 98 | Inquinamento elettromagnetico e principio di precauzione |
| TAR Sicilia Sez. II n. 12965 del 21 ottobre 2010 | I Comuni possono adottare un regolamento di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Tali regolamenti sono legittimi quando volti al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non quando tendono a scopi differenti. |
| TAR Veneto Sentenza Sez. VI n. 7588 del 20 ottobre 2010 | I criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile devono tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”che tende ad una diffusione capillare sul territorio. Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione sono opere di urbanizzazione primaria perciò non devono essere concepite in modo separato rispetto all’insediamento abitativo. La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti è riservata allo Stato. |
| TAR Puglia | Sospendere le pratiche edilizie volte alla realizzazione di una stazione radio-base in attesa di apposita regolamentazione comunale dell’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianto è una salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale. |
| TAR Emilia Romagna Sez. II n. 7907 del 27 settembre 2010 | E’ di competenza delle Regioni ed degli Enti Locali il perseguimento di “obiettivi di qualità” in ambito di inquinamento elettromagnetico, volti alla definizione dei criteri di localizzazione e modelli urbanistici, all’utilizzo della miglior tecnologia disponibile e all’uso più appropriato del territorio, nel rispetto dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale di fissazione di valori-soglia stabiliti dallo Stato |
| TAR Campania Sez. VI n. 2128 del 24 settembre 2010 | Illeggittimità del regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB nel caso in cui il Comune si pone come obiettivo di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi dato che tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 |
| Tar Campagna n. 7128 sez. VI del 24 settembre 2010, | E’ illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell’atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell’art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3La previsione ci cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit.. L’accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 deve infatti seguire, e non già precedere, la produzione dell’istanza. |
| Corte di Cassazione Sez. III n. 32527 del 1 settembre 2010 | Se il Pubblico Ministero, relativamente alla costruzione di un ripetitore telefonico con antenna, ha contestato la violazione dell’art.44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per essere assenti le autorizzazioni previste dall’art.87 del Codice delle comunicazioni, risulta errata l’interpretazione sottesa alla apodittica motivazione di una sentenza ove si afferma che le opere in questione potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.i.a., dovendo invece il giudicante accertare che le previsioni contenute negli artt.87 e ss. del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 siano state rispettate e che le opere siano state realizzate al termine della procedura in precedenza esaminata. L’affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l’organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all’accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un’errata applicazione della legge sostanziale. |
| Corte Costituzionale n. 272 del 22 luglio 2010 -Illegittimità Legge Regionale Toscana | Dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione. |
| Tar Veneto n.4785, sez. VI, del 21 luglio 2010 | La nota comunale con cui, successivamente al decorso dei quindici giorni dalla presentazione dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, viene prospettata la sussistenza della necessità di assoggettare a procedura di VIA il progetto prodotto a corredo della domanda, senza tuttavia richiedere, come previsto dalla legge, alcuna integrazione di atti o documenti, non è idonea ad interrompere la formazione del provvedimento assentivo per silentium di cui all’art. 87, nono comma, del codice delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, una volta intervenuto detto provvedimento di assenso, deve ritenersi l’illegittimità del provvedimento di sospensione, di per sé inidoneo aprovocare effetti inibitori su una fattispecie legale ormai integrata da tutti i suoi elementi costitutivi. |
| Tar Friuli VG n.525, sez.I del 15 luglio 2010 | L’art. 93, comma 1 del D.Lgs . n. 259 del 2003, nel prevedere che: “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, risponde chiaramente all’esigenza di non gravare finanziariamente l’espletamento di un servizio che risponde ad un comprovato interesse della collettività. Non confligge tuttavia con questa disposizione la sottoposizione ad una previsione tariffaria per la collocazione od il mantenimento di una stazione radio base. |
| Tar Campagna n.4557 sez VI del 15 luglio 2010 | Installazione di impianti e prescizioni urbanistiche. |
| Tar Campania n. 4135 sez VI del 28 giugno 2010 | L’installazione di stazioni radio base è soggetta ai principi urbanistici di carattere generale. |
| Tar Campania n.3083 sez VII, del 7 maggio 2010 | Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. L’avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l’illegittimità, per violazione dell’art. 87 evocato, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell’avvio dei lavori. |
| Tar Campania n. 2371 sez. VI del 27 aprile 2010 | Impianti radioelettrici e titolo abilitativo. |
| Tar Piemonte n. 2055 sez IV del 13 aprile 2010 |
“Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 307 del 7.10.2003 – in armonia peraltro con l’indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/01 – la determinazione degli standards di protezione dall’inquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato (sotto il profilo di valori-soglia, non derogabili dalle Regioni), mentre è materia di legislazione concorrente (ovvero, rientrante anche nella potestà legislativa regionale, ma nel rispetto di principi fondamentali, fissati da leggi dello Stato) il trasporto dell’energia e l’ordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina d’uso del territorio, purchè la pianificazione, a quest’ultimo riguardo dettata, non sia tale “da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi”.
“E’ pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 3.6.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.2.2003, n. 673; 26.8.2003, n. 4841).”
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| Tar Puglia n.1257 sez II del 2 aprile 2010 | In materia di infrastrutture contemplate dal cd. codice delle comunicazioni, il procedimento di cui all’art.87 del d.lgs. n.259/03 non può essere applicato cumulativamente alla procedura abilitativa di cui al D.P.R. n.380/01. Devono pertanto ritenersi illegittime le determinazioni comunali che pretendono di subordinare l’installazione degli impianti di telefonia al permesso di costruire di cui T.U. edilizia. |
| Tar Basilicata n53 sez I del 13 febbraio 2010 | Il mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti dall’art. 167, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere vincolante da parte del-la Soprintendenza e del provvedimento finale da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali Autorità amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire da tale inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi con riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente. |
| Tar Emilia Romagna n.59 ez I del 10 febbraio 2010 | In assenza del Piano di risanamento che i gestori devono presentare al fine di ricondurre a conformità gli impianti in caso di superamento dei limiti (L. r. Emilia-Romagna 30/2000, art. 7 c. 2), persiste il potere sindacale di emanare atti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica aventi la funzione di affrontare situazioni eccezionali in tempi brevi, in cui il normale esercizio delle competenze degli altri Enti locali e dei privati comporterebbe lungaggini tali da far perdere di vista i valori principali che s’intendono tutelare. Tra i presupposti per la loro emissione vi è la tutela anche preventiva della salute pubblica, purché le evidenze scientifiche e gli accertamenti di fatto evidenzino la presenza di un serio rischio per la stessa e vi sia una correlazione di causa-effetto probabilistica tra il fattore di rischio e la salute stessa |
| Corte d’Appello di Brescia n.614 del 22 dicembre 2009 | Ruolo causuale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia sig. Innocente Marcolin. |
| Tar Emilia Romagna n. 2861 sez I del 9 dicembre 2009 | Le stazioni radiobase per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile e la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi), in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici. |
| Tar Veneto n. 8103 sez VI del 16 dicembre 2009 | l potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consistito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. |
| Tar Campania sez II n.6915 del 24 novembre 2009 | Il riferimento alle distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale; un’interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l’adozione di misure che si sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell’atto adottato; deve essere esclusa la possibilità per i Comuni, di disporre la contestata regolamentazione in modo autonomo, avvalendosi, onde perseguire non consentiti fini sanitari e radioprotezionistici, della nota competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio territorio. |
| Tar Abruzzo sez I n.729 del 10 novembre 2009 | Ai sensi dell’art. 4 della legge n.36/2001, esula dal potere comunale la regolamentazione degli obiettivi di qualità degli impianti di telefonia mobile, essendo questa competenza riservata alla normativa statale “in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1”, cui si deve, peraltro adeguare, anche la normativa regionale. |
| Tar Toscana n. 1612 sez IV del 06 aprile 2004 | |
| Tar Puglia n. 3193,sez VI del 30 marzo 2004, | |
| Tar Calabria n.1063 sez VI del 3 marzo 2004 | |
| Tar Emilia Romagna n. 4847, del 06 giugno 2003 | |
| Fonti : Lexambiente – www.lexambiente.it
Ambiente Diritto – www.ambientediritto.it |
