La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
L’aspetto rilevante riguarda l’introduzione di oneri aggiuntivi, riguardante il processo delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, tra cui le istruttorie per i pareri preventivi rilasciati dall’Arpa, e le conseguenti attività di controllo.
La Corte Costituzionale ha stabilito che tale disposizione viola l’art. 117 della Costituzione, in quanto, imponendo il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale, si porrebbe in contrasto con l’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
Importante sottolineare che la Corte Costituzionale non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra Comune (o privati) e gestori in base al quale questi ultimi corrispondono un canone di locazione per l’area o l’immobile su cui installare un impianto. […]