Il TAR Lazio ribadisce l’orientamento costante della giurisprudenza sul principio di precauzione, riguardo i potenziali rischi legati all’esposizione ai campi elettromagnetici: “l’azione amministrativa, in ossequio al principio di precauzione, pur non risultando del tutto assodato in sede scientifica il limite oltre il quale l’esposizione di campi elettromagnetici possa arrecare danni alla salute degli esseri umani, deve essere improntata ad un rigido criterio di sicurezza e di tutela delle persone coinvolte (TAR Veneto II 13.2.2001 n. 236).

Infatti la “regola della precauzione” può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE.

L’applicazione del “principio di precauzione” comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (Cons. St. IV 6.5.2013 n. 2446).”

TAR Lazio n. 1360 del 4 febbraio 2014


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