La soluzione della pianificazione comunale è prevista dall’assetto normativo nazionale (L. 36/2001, art. 8 comma 6 “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”), e da alcune leggi regionali, come la L.R. Toscana 49/2011.
Inoltre, il valore della pianificazione è confermata da numerose sentenze: la giurisprudenza afferma in generale che è ammesso che un Comune individui puntualmente le localizzazioni degli impianti dotandosi di uno strumento di pianificazione, purché esso sia tecnicamente valido.
Ecco alcune importanti sentenze che si esprimono in questo senso, avvalorando, nello specifico, le scelte di alcuni Comuni che si sono dotati di un Piano Antenne Polab:
- Sentenza TAR Toscana n. 884 del 15 luglio 2024
La sentenza del TAR Toscana n. 884 del 15 luglio 2024 ha respinto il ricorso di una tower company contro un diniego emanato dal Comune di Calenzano, sulla base del Piano Antenne adottato dal Comune e realizzato da Polab. - Sentenza Consiglio di Stato n. 4992 del 4 giugno 2024
Riforma la sentenza del TAR Puglia che, nel 2023, aveva accolto il ricorso di una Tower Company contro un diniego da parte del Comune di Rutigliano: “Le limitazioni poste dall’ente locale non impedivano la capillare distribuzione del servizio all’interno del territorio ed il Comune ha legittimamente operato, perseguendo l’interesse urbanistico e di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, senza incidere sull’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete o sui valori soglia riservati alla legislazione statale. Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia negato l’istanza di parte in fedele applicazione di una disciplina regolamentare immune dai vizi di legittimità (erroneamente) riscontrati dal Tar”. - Sentenza TAR Marche n. 131 del 7 febbraio 2024
Importante interpretazione da parte del TAR Marche che conferma la legittimità della pianificazione del Comune di Morrovalle (Piano Polab) e si pronuncia sulla copertura delle zone a fallimento di mercato da realizzarsi attraverso il bando Infratel finanziato da fondi PNRR. In questa esemplare sentenza il TAR Marche fa proprie le tesi che sosteniamo da tempo: le tower company non sono legittimate a proporre specifiche censure sul posizionamento ottimale del palo in funzione della copertura della rete, e il bando Infratel non introduce alcuna deroga alle competenze previste in tema di potestà regolamentare degli enti territoriali. - Sentenza Consiglio di Stato n. 10318 del 23 novembre 2022
Il Consiglio di Stato si esprime positivamente sull’intero processo pianificatorio secondo il modello proposto da Polab (Piove di Sacco). I punti commentati sono tali e tanti da tracciare in maniera analitica ogni singolo passaggio amministrativo e tecnico che conduce al regolamento più efficace dal punto di vista del governo del territorio e al tempo stesso in linea con gli adempimenti e le competenze previste dal quadro normativo, rendendolo pertanto non censurabile. - Sentenza TAR Toscana n. 1235 del 2 novembre 2022
Il TAR Toscana sancisce la piena rispondenza del Regolamento e delle Mappe di localizzazione degli impianti (annualmente aggiornate) all’assetto normativo statale e regionale, nonché l’aderenza con l’indirizzo giurisprudenziale: il Regolamento non individua limiti alla localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, “ma si limita ad imporre un procedimento autorizzatorio fondato sulla previa inclusione degli impianti nei piani comunali di settore, quale condizione per l’ottenimento del titolo abilitativo relativo al singolo intervento” (Lucca). - TAR Friuli Venezia Giulia n. 261 del 3 giugno 2022
Il TAR ha riconosciuto la piena legittimità del sito alternativo proposto dal Comune di Fagagna ad un operatore TLC, che aveva contestato la diversa localizzazione preferenziale, senza mai dimostrarne la non idoneità. - TAR Veneto n. 1406 del 23 novembre 2021
Il TAR Veneto respinge il ricorso di un gestore nei confronti del Comune di Cassola, affermando che il Comune è legittimato a non autorizzare una collocazione richiesta qualora abbia fornito una alternativa localizzativa, parimenti adeguata sul piano tecnico, in tal caso dovendo l’impresa adeguarsi alle indicazioni dell’Ente. Infatti è in capo all’impresa il dovere di dimostrare l’inadeguatezza della stessa: qualora tale inadeguatezza non venga dimostrata, e l’impresa non accetti la soluzione proposta dal Comune, l’Ente può legittimamente respingere l’istanza di autorizzazione. - TAR Veneto n. 1243 del 19 ottobre 2021
Piano Antenne Polab resiste al ricorso contro il Comune di Piove di Sacco. Secondo il TAR Veneto “il Comune ha proceduto all’individuazione dei siti dove installare le stazioni radio base nel territorio comunale all’esito di apposita istruttoria tecnica nella quale era stata verificata, con il supporto di una Società specializzata, anche l’idoneità di tali siti a garantire la copertura di rete” … “con salvaguardia, quindi, del principio secondo cui va comunque consentita una localizzazione alternativa qualora ciò sia necessario al fine di non creare difficoltà di funzionamento del servizio”. La sentenza si focalizza anche sulla differenza tra il processo pianificatorio e il procedimento autorizzativo del singolo impianto. - Ordinanza TAR Veneto n. 572 del 19 novembre 2020
Ordinanza Consiglio di Stato n. 1403 del 19 marzo 2021
Risultato positivo nell’ambito del ricorso presentato dal gestore di telefonia mobile nei confronti del Comune di Piove di Sacco (Piano Antenne Polab). il TAR Veneto riconosce la piena legittimità del procedimento adottato dal Comune: “l’individuazione da parte del Comune dei siti dove installare prioritariamente le stazioni radio base è avvenuta all’esito di apposita istruttoria tecnica nella quale era stata verificata, con il supporto di apposita Società, anche l’idoneità di tali siti a garantire la copertura di rete; e la disciplina comunale richiamata nel diniego impugnato individua tali siti non come esclusivi bensì come preferenziali, consentendo, infatti, una localizzazione alternativa”. L’ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato. - TAR Friuli n. 39 del 27 gennaio 2020
Il Comune di Udine resiste ad un ricorso grazie al valore tecnico dello strumento pianificatorio adottato, che fissa le localizzazioni degli impianti sulla base di risultanze tecnico scientifiche impeccabili. Tuttavia, una di queste localizzazioni risultava in un sito non “gradito” ai ricorrenti. Secondo il TAR Friuli Venezia Giulia, il sito individuato dal Piano per la localizzazione contestata, come per tutti gli altri, era stato adeguatamente valutato ed è pertanto legittimato dalle opportune analisi e valutazioni di carattere tecnico e di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (21 giugno 2019)
Nell’ambito di un Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il Consiglio di Stato ha ribadito due importanti conferme: i Comuni possono porre come obiettivo, nella fase della pianificazione, quello di minimizzare l’esposizione ai CEM, purché questo non rechi pregiudizio alla copertura dei servizi; occorre un iter di approvazione nuovo se un impianto viene riconfigurato con aumento della potenza irradiata, come tra l’altro sancito nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 2013. Il Presidente della Repubblica ha respinto i ricorsi presentati dal gestore contro il Comune di Peccioli, dotato di Piano Antenne Polab. - TAR Lazio n. 1373 del 4 febbraio 2019
Il TAR Lazio ha accolto la difesa del Comune di Fiumicino, dotato di un Piano Antenne Polab: è proprio “attraverso il piano territoriale della telefonia mobile che si realizza, a tutela dei vari interessi coinvolti, quel continuo e costante dialogo tra le parti che deve caratterizzare, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, il rapporto tra comuni e gestori del servizio di telefonia mobile”. Secondo il TAR “il regolamento può contenere divieti generalizzati alla localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili purché non impediscano la copertura di rete del territorio nazionale“: caratteristica assicurata, per l’appunto, dallo studio previsionale delle coperture. - TAR Toscana n. 434 del 26 luglio 2018
Il TAR Toscana ha accolto la difesa del Comune di Lucca, dotato di Piano Antenne Polab, respingendo il ricorso del gestore, e asserendo che “i provvedimenti impugnati non impediscono lo svolgimento dell’attività di gestione della telefonia mobile svolta mediante gli impianti della ricorrente, la quale aspira ad una collocazione ritenuta maggiormente rispondente ai suoi interessi commerciali”. - TRGA Bolzano n. 262 del 13 settembre 2016
Il Tribunale Amministrativo di Bolzano ha rigettato il ricorso proposto da Telecom nei confronti del Regolamento e del Piano territoriale approvati dal Comune di Chienes, e redatto da Polab, affermando che “il Regolamento e l’accluso Piano territoriale oggetto d’impugnazione sono, ad avviso del Collegio, legittimi, poiché paiono consentire, nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, localizzazioni comunque idonee anche se alternative a quelle proposte dai gestori.” - TAR Veneto n. 766 del 13 luglio 2016
Nel Comune di Mogliano Veneto, dotatosi del Piano Antenne redatto da Polab, il gestore aveva fatto ricorso contro una localizzazione individuata nel piano stesso. Il TAR ha però respinto il ricorso precisando che sussiste la piena “applicabilità della norma secondo la quale è fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti previsti dal piano“. La sentenza ribadisce dunque l’inoppugnabilità del percorso tecnico e amministrativo messo a punto da Polab per la gestione delle installazioni sul territorio comunale, assegnando allo strumento di pianificazione un ruolo fondamentale contro le rivendicazioni del gestori. - TAR Toscana n. 780 del 25 novembre 2015
Il TAR Toscana si è pronunciato in favore del Piano Antenne adottato dal Comune di Massa, e redatto da Polab, rilevando che “nessuna illegittimità è ravvisabile nel piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile del Comune di Massa, nella parte in cui non prevede la localizzazione di antenne sul tetto del nuovo ospedale, presso il quale il Comune ha ritenuto di garantire la copertura del servizio di telefonia mobile mediante l’individuazione di due localizzazioni alternative”, nonostante il parere favorevole già espresso dall’ARPAT sul progetto depositato. - TAR Toscana n. 1675 del 5 dicembre 2013
Secondo questa sentenza l’inammissibilità della domanda di sanatoria da parte del gestore trova fondamento nel Piano Antenne adottato dal Comune di Arezzo (redatto da Polab), che non prevedeva l’antenna in questione: a questo riguardo il TAR afferma che “il piano territoriale per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere aggiornato sulla base di sopravvenute esigenze e, stante la propria funzione programmatoria, deve precedere, e non seguire, l’installazione degli impianti di telefonia o radiocomunicazione.”. Il TAR afferma esplicitamente che è “necessario presupposto dell’autorizzazione in sanatoria la coerenza dell’intervento rispetto allo strumento di pianificazione”. - Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722, 21 marzo 2013
L’importante sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha rafforzato i poteri di gestione dei Comuni in tema di pianificazione: se un Comune ha un Piano Antenne tecnicamente valido può imporre delocalizzazioni di impianti, e impedire che su quelli esistenti arrivino altri gestori o altre tecnologie, se queste non sono previste nel piano stesso.
La sentenza ribadisce la forza di un Piano di Localizzazione delle antenne tecnicamente valido, redatto secondo i requisiti della normativa vigente
– se un Comune ha un Piano Comunale delle antenne tecnicamente valido, inibisce la formazione del silenzio assenso sulle richieste non conformi al Piano;
– le riconfigurazioni di impianti seguono le procedure di autorizzazione come fossero nuovi impianti, e non semplice manutenzione.
Il Piano Comunale delle Antenne del Comune di Corridonia, oggetto della sentenza, è stato redatto da Polab srl.
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