Tratto da ambiente ediritto.it

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 (che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione)

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Divieto di porre agli operatori delle comunicazioni oneri o canoni – Principio fondamentale della materia – Tutela della concorrenza. L’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 è espressione di un principio fondamentale della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. La finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore (sentenza n. 336 del 2005). Pres. Amirante. Est. Quaranta – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana – CORTE COSTITUZIONALE – 22 luglio 2010, n. 272

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Artt. 7, c. 6 e 9, c. 6 L.r. Toscana n. 54/2000 – Imposizione degli oneri relativi allo svolgimento dei controlli da parte dell’ARPAT – Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 6 della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 (che pone «a carico dei richiedenti l’autorizzazione» all’installazione od alla modifica degli impianti di telefonia mobile gli «oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall’ARPAT all’atto del rilascio dell’autorizzazione): la previsione da parte del legislatore regionale «di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA», è infatti «suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale», con l’art. l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (cfr. sentenza n. 450/2006). Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per l’art. 9, comma 6, della stessa legge regionale, che pone a carico «dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale» gli oneri relativi all’effettuazione dei controlli, compiuti dall’ARPAT nell’ambito delle sue funzioni «di vigilanza e controllo». A favore di tale esito dello scrutinio di costituzionalità depone, innanzitutto, la formulazione letterale dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, che stabilisce un divieto di imposizione di oneri e canoni «per l’impianto di reti» e «per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica»; formula che, nel suo carattere generico, include anche la fattispecie contemplata dal predetto art. 9, comma 6 (e non soltanto quella di cui al precedente art. 7, comma 6), della legge regionale in esame. Pres. Amirante. Est. Quaranta – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana – CORTE COSTITUZIONALE – 22 luglio 2010, n. 272

Leggi la sentenza


Questo articolo è distribuito con Licenza CC (Attribuzione – Non opere derivate – Non commerciale) 4.0 Internazionale. È possibile scaricare e condividere questo articolo solo citando Polab srl come autore, e a condizione che non venga modificato né utilizzato a scopi commerciali.

Categories:

Tags:

Archivio Eventi, News e Stampa