campobasso_castelmonforteLa Legge finanziaria regionale 2013 (L.R. 17 gennaio 2013, n. 4, art. 35) ha introdotto un emendamento alla legge regionale che disciplina l’installazione di antenne per la telefonia mobile, radio e televisione (L.R. 10 agosto 2006, n. 20). Nello specifico, l’emendamento riguarda l’art. 11 “Individuazione delle aree sensibili, definizione delle zone per la localizzazione degli impianti”.

L’emendamento aumenta le distanze minime tra le antenne ed i luoghi definiti come “sensibili”, ossia ospedali, scuole, parchi gioco, residenze per anziani.

In generale, il “Regolamento” così come previsto dalla Legge Regionale, se non sostenuto da analisi e valutazioni tecniche, è uno strumento debole. Infatti:

  1. non prevede un’analisi tecnica della necessità di installare altri impianti (mappe di copertura);
  2. non verifica preventivamente il reale obiettivo di esposizione perseguibile con nuove richieste (calcolo e rappresentazione dei valori di impatto elettromagnetico);
  3. non consente di individuare localizzazioni alternative volte alla minimizzazione dalle esposizioni.

Inoltre si presterebbe a facili ricorsi, laddove le scelte del Comune non soddisfino completamente tutte le richieste dei gestori. I pronunciamenti della magistratura sono ricche di esempi per cui un Regolamento di natura esclusivamente urbanistica non soddisfa alcuna delle esigenze tecniche intese come prioritarie dalla normativa nazionale.

L’indicazione di salvaguardare i siti sensibili semplicemente applicando una “distanza di sicurezza” indebolisce ulteriormente l’applicazione del regolamento.

Il percorso dei Regolamenti è superato nella pratica.

Unico strumento adeguato è il Piano di Localizzazione, integrato con strumenti di calcolo e di visualizzazione di scenari territoriali moderni (mappe di copertura, visibilità ottiche degli impianti, calcolo dei livelli di impegno della potenza di una Stazione Radio Base, ecc…), perché consente di ottemperare ai criteri di minimizzazione e quindi di tutela della salute, oltre alla definizione quasi immediata dell’idoneità dei siti su cui possono essere installati gli impianti.

I criteri di tipo urbanistico, in generale, possono essere di riferimento solo laddove i Comuni non attuino un reale governo della tematica ma demandino ai gestori stessi la scelta delle localizzazioni.

La pianificazione scientificamente e tecnicamente corretta ottempera con un grado superiore al principio di precauzione e maggior tutela della salute.

Per punti, un Comune può:

  1. Redigere un Regolamento che risponda ai requisiti della Legge Regionale 20/2006, indicando criteri e metodi per una corretta installazione degli impianti;
  2. predisporre, sulla base dei programmi di sviluppo dei gestori, uno studio tecnico finalizzato alla individuazione dei siti che minimizzano le esposizioni;
  3. approvare il Regolamento ed il Piano puntuale con i siti che presentano i migliori requisiti per la popolazione, pur nel rispetto delle esigenze di copertura dei servizi.

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