Il TAR Sicilia si pronuncia in difesa della priorità del principio di precauzione: nella recente sentenza del 9 luglio afferma la “priorità e assoluta prevalenza del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS.”
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