Ancora una sentenza che evidenzia la criticità del Regolamento Comunale come unico strumento per gestire le installazioni di antenne per la telefonia mobile sul suolo comunale.
Il TAR delle Marche ha dichiarato che non sono legittime tutte quelle imitazioni all’installazione delle SRB introdotte dai Comuni mediante l’adozione di norme che solo nominalmente hanno portata urbanistico – edilizia, come ad esempio obblighi e limitazioni su altezze e distanze che hanno come effetto quello di inibire l’installazione delle SRB nella gran parte del territorio comunale.
Nello specifico “l’imposizione dell’obbligo di collocare le SRB ad un’altezza non inferiore a 10 metri dal piano di calpestio dell’ultimo piano abitato dell’edificio più alto ricadente in un’area contermine compresa nel raggio di 200 metri dal luogo in cui l’antenna andrà collocata, rischia di produrre conseguenze paradossali e inveranti una vera e propria eterogenesi dei fini.”.
La pianificazione comunale è prevista dalla normativa nazionale ma deve essere corredata da opportune analisi tecniche, complete di mappe di coperture dei servizi, affinché possa essere uno strumento valido ed inoppugnabile di fronte alle rivendicazioni dei gestori.
La Sentenza del TAR Marche è l’ennesima riprova che i soli criteri urbanistici non sono sufficienti a governare le installazioni, e che il Regolamento deve dare attuazione ad uno strumento tecnicamente valido quale il Piano Antenne corredato da mappe di copertura e impatti elettromagnetici, per assicurare i servizi e al contempo tutelare la popolazione dal punto di vista dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
TAR Marche n. 229 del 15 aprile 2016
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