Comuni e antenne indesiderate. Il TAR di Catania si pronuncia: è illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori di installazione di un’antenna “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Il sindaco del Comune di Furnari aveva emesso un’ordinanza per ottenere la sospensione dei lavori in quanto “l’installazione ha generato, in maniera crescente nella popolazione gravi tensioni sociali che destano preoccupazione per l’ordine pubblico (…)”, dopo ampia premessa sul “crescente allarme sociale per l’esistenza di antenne di gestori di telefonia mobile in zone popolose del territorio…”.
Il Tar giudica fondato il ricorso del gestore, facendo riferimento ad un orientamento giurisprudenziale ormai ben consolidato: “la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., l’emanazione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.”
Indispensabile, comunque, è sempre la sussistenza, l’attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente.
Nel caso in esame, il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente non risulta sorretto da un’adeguata dimostrazione della sussistenza del presupposto del grave pericolo per l’incolumità pubblica e della paventata “emergenza sanitaria”, dal momento che non è stato nemmeno dedotto nel provvedimento il superamento dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Il Sindaco, infatti, si è limitato a menzionare il rischio di un eventuale pericolo di inquinamento elettromagnetico, pericolo che non risulta supportato da alcuna motivazione o prova.
Né possono essere considerate idoneo presupposto per l’adozione di una misura contingibile e urgente la circostanza che “l’installazione ha generato, in maniera crescente nella popolazione gravi tensioni sociali che destano preoccupazione per l’ordine pubblico (…)” poiché occorre, appunto, come si è detto, l’esistenza di un concreto ed effettivo pericolo per l’incolumità pubblica e non solo che detto pericolo sia paventato dall’opinione pubblica.
TAR Catania n. 1147 del 21 aprile 2016
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