È del 30 giugno 2020 un nuovo Regolamento della Commissione Europea che entrerà in vigore il 21 dicembre 2020, insieme al Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018) che deve essere recepito dagli Stati membri anch’esso entro il 21 dicembre 2020.
Il Codice Europeo, infatti, all’art. 57 prevedeva che la Commissione Europea, entro il 30 giugno 2020, emanasse il primo degli atti di esecuzione mediante i quali definire “le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata” (in Italia definiti comunemente microimpianti).
Il Regolamento in generale ribadisce lo scopo già statuito dalla Direttiva UE, e cioè quello di agevolare in tutta Europa, mediante processi di semplificazione autorizzativa, l’installazione di microimpianti per completare la copertura di rete in quelle aree, di dimensione limitata, laddove non siano già in funzione altri sistemi di antenne attive, attraverso access-point alla rete wireless.
Il Regolamento definisce inoltre le “dimensioni massime” di tali sistemi: i punti di accesso senza fili di portata limitata fino a 10 Watt devono essere visibili per un volume massimo di 30 litri.
Ecco gli altri punti delineati dal Regolamento e che saranno immediatamente esecutivi negli Stati membri:
- i punti di accesso devono essere installati su strutture già esistenti (arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana) e non devono determinare la necessità di rinforzi strutturali
- a tutti gli operatori del mercato deve essere garantita l’opportunità, per una data area scoperta dalla rete, di installare il proprio microimpianto, anche su strutture differenti, purché non sia superato in totale il limite del volume di 30 litri per quell’area di copertura
- i punti di accesso da 10 Watt (classe E10) possono essere installati in spazi interni SOLO SE di grandi dimensioni (con almeno 4 m di altezza del soffitto); nessuna limitazione sugli spazi interni per microimpianti al di sotto di 10 Watt
- i punti di accesso devono essere installati ad una altezza minima di 2,20 m dal piano di calpestio
Per quanto riguarda lo scopo generale di introdurre semplificazioni autorizzative in Europa per i microimpianti, la Direttiva UE 2018/1972 all’art. 57 (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata) al comma 1 riporta: “… In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata […] a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi”.
In Italia gli impianti al di sotto dei 20 Watt ricadono nella casistica prevista dall’art. 87 comma 3 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche: “Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13”.
Possiamo dunque affermare che il regime di esenzione da autorizzazioni previsto dall’Unione Europea è già da tempo attivo nel nostro paese con la presentazione della S.C.I.A. per impianti al di sotto dei 20 Watt, in virtù del citato art. 87 comma 3 del Codice delle Comunicazioni.
Osservazione di merito
Il Regolamento afferma chiaramente che il regime di esenzione da autorizzazione non riguarda e non si applica nelle aree già coperte da antenne attive e già coperte dai servizi. Questo è un ulteriore motivazione a dotarsi di una procedura di pianificazione in grado di discernere gli ambiti di applicazione previsti dal Regolamento, e anzi rafforza la posizione di quei Comuni che, al di là dei procedimenti autorizzativi semplificati, si avvalgono della facoltà della programmazione e quindi della definizione e messa a disposizione delle strutture pubbliche (semafori, lampioni, pensiline, …) da asservire a questa tipologia di impianti.
Riferimenti: