Il Parlamento ha convertito in legge il cosiddetto DL Semplificazioni, che all’art. 38 introduceva, dal 17 luglio scorso, alcune modifiche alla Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) e al Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003).
La legge di conversione è la L. n. 120 dell’11 settembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, e in vigore dal 15 settembre 2020.
Avevamo già analizzato le modifiche apportate dal DL Semplificazioni in questo articolo: il Decreto è stato approvato senza modifiche ulteriori a quanto già osservato.
Modifiche alla Legge Quadro
Ecco il testo della norma, così come modificata:
articolo 8, comma 6: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
È quindi esplicitamente riconosciuto nel quadro legislativo quanto già ampiamente delineato dal quadro giurisprudenziale negli anni: non è possibile porre divieti su aree generalizzate del territorio, e nessun provvedimento contingibile e urgente può dettare limiti di esposizione differenti da quelli stabiliti dello Stato.
Osservazione: c’è innanzitutto da notare che nelle facoltà assegnate ai Comuni rimane il “corretto insediamento urbanistico degli impianti” e questa già da sola comporta la necessità di gestire l’aspetto regolamentare e pianificatorio dell’Ente, tra l’altro previsto in Costituzione.
Adempiere alla minimizzazione “con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico” significa andare ad analizzare prima il territorio nel suo complesso e nell’insieme di tutte le reti degli operatori contemporaneamente (attive e in progetto), per poi passare alle ricadute negli ambiti dei siti sensibili. Certamente non è possibile giungere a questo risultato attraverso l’elaborazione di una semplice mappa con la disposizione degli impianti al loro intorno: occorre l’evidenza dei carichi elettromagnetici, per le diverse opzioni localizzative, poste a confronto.
In altri termini le novità introdotte rendono la pianificazione svolta secondo gli standard già consolidati da Polab ancora più necessaria, visti gli ulteriori livelli di approfondimento richiesti.
Modifiche al Codice delle Comunicazioni elettroniche: modifiche all’art. 87-ter
A partire dal 2014 (Sblocca Italia), alcune modifiche di piccola entità ad impianti già esistenti e provvisti di titolo abilitativo ricadono in un regime di semplificazione con l’introduzione dell’art. 87-ter: possono cioè essere autocertificate dal gestore aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.
Con il DL Semplificazioni, anche le modifiche relative al profilo radioelettrico sono possibili con autocertificazione.
Tuttavia è aggiunto all’articolo 87-ter il seguente periodo: “I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione”. Quindi i Comuni hanno un mese di tempo per pronunciarsi sull’autocertificazione.
Importante: in questo lasso di tempo quindi le comunicazioni di modifica al profilo radioelettrico degli impianti già attivi devono essere prontamente (processi anche questi già inclusi nel pacchetto di assistenza Polab) analizzate e se accolte costituiscono un aggiornamento al Piano.
Modifiche al Codice delle Comunicazioni elettroniche: aggiunta dell’art. 87-quater
Con l’aggiunta dell’art. 87-quater si semplificano le installazioni di impianti temporanei di telefonia mobile (“potenziamento di comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, da rimuovere al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione”): tali impianti possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale e sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta all’Arpa/Arta/Appa, non abbiano ricevuto un provvedimento di diniego.
Osservazione: anche in questi casi le richieste passano al vaglio dell’Amministrazione Comunale e dei suoi consulenti.
Invece per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, questi sono soggetti ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, a Comune ed Arpa (nonché ad ulteriori enti di competenza), fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
Riferimenti:
L. 120 dell’11 settembre 2020 (conversione in legge del DL “Semplificazioni”), art. 38
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