ARPA Piemonte si pronuncia sull’innalzamento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici determinato dal Decreto sviluppo come conseguenza del nuovo metodo di misurazione, secondo il quale la media del valore di attenzione sarà stabilita sulle 24 ore e non più sui 6 minuti.

Fonte: alessandria.befan.it, 29 GENNAIO, 2013 (Chiara Como)

Allarme Arpa: meno controlli e più rischi per elettromagnetismo

Conversione del Decreto Sviluppo in Legge N°221/2012: diminuzione dei controlli ed innalzamento dei livelli di esposizione aumenteranno i rischi dovuti ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telecomunicazione.

Il 13 dicembre del 2012 il Decreto Sviluppo 179/2012 è stato convertito in legge. Le norme riguardanti i limiti e le modalità di controllo inerenti le emissioni di campi elettromagnetici degli impianti di telecomunicazioni sono rimaste pressoché invariate. I livelli di esposizione saranno più alti perché la media del valore di attenzione sarà stabilita sulle 24 ore e non più sui 6 minuti.

Stando alle dichiarazioni fatte dai dirigenti dell’Arpa Piemonte, questa scelta non è assolutamente condivisa dal sistema delle Agenzie Ambientali. Da una attenta valutazione della normativa proposta, il sistema delle Agenzie ambientali aveva già segnalato, in zone fortemente antropizzate vicine agli impianti di telecomunicazioni, il rischio di un’aumento dei campi elettrici con il conseguente superamento, anche se pur per tempi brevi, della soglia di attenzione.

Stesso parere era stato espresso dal Ministero della Salute, che in una relazione datata novembre 2012 aveva evidenziato la possibilità d’incremento dei livelli di esposizione a seguito dell’introduzione della media calcolata sull’arco delle 24 ore. Questo tipo di valutazione rende inoltre impossibili i controlli autonomi, visto che ad oggi non esistono strumentazioni che possono essere utilizzate per monitorare tutto il giorno ogni singolo segnale emesso dalle stazioni SRB (stazioni radio base) di telefonia mobile. Esiste un alternativa già sottoposta a specifica valutazione, si potrebbe basare il controllo studiando i dati storici forniti dai vari gestori, l’ente di controllo preposto dovrebbe però cosi certificare dei dati di cui non potrebbe verificare la veridicità.


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