Il TAR Lombardia si è espresso in favore del gestore di telefonia contro un Comune che intendeva introdurre divieti generici di installazione di antenne sul territorio comunale: in particolare, il regolamento urbanistico disponeva “limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”.
Il TAR ribadisce che i comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto funzionali non al governo del territorio, bensì alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato.