Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ribalta la sentenza del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione prima) – n. 253 del 31 gennaio 2012 che dava ragione al ricorso di un gestore contro il Regolamento predisposto dal Comune di San Filippo del Mela, che prevede distanze di sicurezza (200 metri) da siti ritenuti sensibili.
Viene dichiarato legittimo predisporre un Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile che preveda distanze di sicurezza, volte a tutelare siti ritenuti di particolare attenzione, purché la limitazione non comprometta una idonea collocazione degli impianti ai fini della ottimale fruibilità dei servizi.
Le motivazioni sono da ricercare nella possibilità data agli operatori di realizzare comunque un’efficace rete, infatti “il regolamento contiene una serie di aree idonee”, opportunamente indicate ed elencate, nonostante “un espresso divieto di localizzazione […] in aree e siti dalle particolari caratteristiche (anch’essi specificati), tra cui le aree definite sensibili, […] , nel quale è prevista anche una possibile installazione in prossimità delle stesse, ma a non meno comunque di 100 m., ove le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte”.
In altri termini il Regolamento ottempera legittimamente ai requisiti previsti nella Legge Quadro n.36 del 2001, Art. 8 (I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici).
Viene ribadito il concetto già espresso dallo stesso Consiglio (CGA n. 179/2012) che “Sia la disciplina delle distanze c.d. di rispetto, che quella delle altezze degli impianti, così come prevista dal contestato Regolamento, in realtà assumono come base di calcolo la variegata conformazione tipologica e funzionale attribuita alle aree di insediamento ed agli edifici dal vigente strumento urbanistico, nessuno dei quali, infatti, viene pregiudizialmente escluso come possibile sede di collocazione di impianti o di torri di supporto specificamente costruite allo scopo”.
Ed inoltre specifica che non è giustificabile la “pretesa della società istante di utilizzare un sito per essa di maggiore comodità senza valutare diverse possibili soluzioni alternative rispettose della concreta conformazione orografica ed urbanistica del territorio comunale e sulla quale il contestato Regolamento ha provveduto a definire i criteri di determinazione secondo una scelta urbanistica che, perciò, appare in linea con quanto consentito all’Ente comunale dal citato art. 8 della legge n. 36/2001”.
La sentenza riprende comunque l’orientamento giurisprudenziale consolidato, non trovando nel regolamento né disposizioni strumentali atte a impedire una corretta installazione degli impianti, né una errata applicazione dei disposti della normativa nazionale in termini di tutele della salute. (Cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 331/2003, a cui si può aggiungere altra analoga del Consiglio di Stato n. 2055 del 2010).
Risulta evidente che i due strumenti oggi a disposizione dei Comuni, quello del Piano di localizzazione degli impianti (Piano Antenne) e quello del Regolamento, vengono ulteriormente rafforzati dalla sentenza in oggetto ed è chiaro che entrambi adempiono complementarmente alla gestione della tematica: infatti mentre da una parte il Piano ottempera alle valutazioni preventive ed alle analisi tecniche per l’ottimale collocazione degli impianti, dall’altra, il Regolamento ne detta i vincoli e ne disciplina l’iter procedurale.
Per punti, un Comune può:
- Redigere un Regolamento che risponda ai requisiti del territorio e alle esigenze di porre particolari attenzioni ai siti ritenuti sensibili;
- Predisporre sulla base dei piani di sviluppo, che i gestori sono tenuti a presentare, uno studio tecnico finalizzato alla individuazione dei siti che minimizzano le esposizioni (Piano antenne);
- Approvare il Regolamento ed il Piano con i siti individuati e che hanno maturato i migliori requisiti di esposizione, nel rispetto delle esigenze di copertura dei servizi.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 735 del 27 agosto 2013