Il TAR Veneto ribadisce: illegittima la limitazione di imporre le sole proprietà comunali per le installazioni di impianti di telefonia mobile.

Nel Comune soccombente le Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevedevano che le stazioni di radio base per reti di telefonia mobile, e in genere gli impianti di tele radiocomunicazioni, possono essere installati esclusivamente nelle zone e negli spazi pubblici.

Ma secondo il TAR tale disposizione “deve ritenersi in espresso contrasto con l’art. 86 del D. Lgs. 259/2003, laddove consente che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture possono essere relative sia a proprietà pubbliche, quanto a proprietà private.”
In generale il TAR conferma che “sono da ritenersi illegittime quelle disposizioni che introducono delle limitazioni generiche e generalizzate di localizzazione degli impianti”.

È quindi evidente che l’unico modo per legittimare siti di proprietà comunale è la validazione dei siti stessi attraverso uno strumento di pianificazione che dia evidenza della validità delle soluzioni individuate, ai fini della copertura dei servizi.

TAR Veneto n. 409 del 28 marzo 2014


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