Il TAR Puglia si pronuncia: è illegittimo il regolamento comunale che vieta le installazioni in tutte le aree di proprietà privata del territorio comunale senza le opportune analisi in grado di provare la validità tecnica dei siti di localizzazione (copertura dei servizi e minimizzazione dell’impatto sulla popolazione).

Il regolamento comunale in questione imponeva, al contrario della scelta compiuta dal gestore, la preventiva individuazione di un’area pubblica al fine di localizzare l’impianto di telefonia mobile; una delibera consiliare chiariva che l’intento era quello di “delocalizzare su proprietà pubbliche gli impianti di telefonia mobile ad oggi installati su proprietà private alla scadenza dei relativi contratti di localizzazione”.

Tuttavia, il Consiglio di Stato afferma che “un indirizzo politico del genere entra in rotta di collisione con la previsione di cui all’articolo 86, comma 1, del d.lgs 259/2003, il quale assimila ad ogni effetto gli impianti di telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente illegittimità della scelta di limitare la localizzazione di strutture del tipo in argomento solo in siti specifici del territorio comunale.”

In particolare “non c’è dubbio che la scelta di limitare la localizzazione delle stazioni radio base solo in aree pubbliche abbia un significato che va ben oltre la corretta individuazione di criteri localizzativi ai sensi della sopra citata disposizione di legge statale, non essendo peraltro assistita da alcuna motivazione in linea tecnico scientifica sotto il profilo dell’interesse pubblico di assicurare la migliore copertura della rete.”

Possiamo dedurne che l’unica strada percorribile per imporre siti di proprietà comunale ai gestori è quella della pianificazione con validazione tecnica delle localizzazioni puntuali: appunto l’adozione di un Piano Antenne realizzato con gli strumenti adeguati.

TAR Puglia n. 927 del 9 aprile 2014


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