Installazioni di impianti indesiderati: ancora oggi leggiamo di clamorosi tentativi, da parte dei Comuni, di percorrere strade ormai così chiaramente non utili allo scopo e notoriamente controproducenti.
Il Consiglio di Stato si è espresso, per l’ennesima volta circa la necessità, per i Comuni che intendono gestire seriamente il problema, di dotarsi di una adeguata istruttoria, a supporto delle scelte programmatorie del territorio.

I dinieghi privi di una programmazione tecnicamente valida non servono a niente se non a creare i presupposti per una proliferazione incontrollata degli impianti!

Nel caso in esame, il Comune di Venezia aveva negato l’autorizzazione ad una stazione radio base sulla base del Regolamento, che vietava antenne in una vasta area del territorio definita come “sito sensibile”.

Come si esprime Il Consiglio di Stato

Ecco testualmente come si è espresso il Consiglio di Stato: “L’art. 8 della L. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l’installazione dei predetti impianti, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.
In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio.
Nel caso in esame, a tenore dei provvedimenti impugnati, il Comune non ha verificato se sussista o meno una soluzione alternativa alla proposta ubicazione dell’impianto.
Per contro, la società privata qui appellante ha fornito un principio di prova a mezzo della perizia allegata alla dedotta circostanza secondo cui non vi sarebbe altra adeguata localizzazione delle proprie antenne funzionali ad assicurare una buona captazione del segnale da parte delle apparecchiature di telefonia.
Per le ragioni esposte, i provvedimenti impugnati in primo grado devono ritenersi altresì viziati sotto il profilo della mancata istruttoria e motivazione circa la sussistenza di siti alternativi.

Gli obiettivi di una pianificazione efficace

Gli obiettivi che invece avrebbe ottenuto il Comune di Venezia con una seria pianificazione contenente sia le previsioni di impatto sul territorio che l’analisi preventiva della copertura dei servizi sono di diverso ordine:
a) confutare, studiando preventivamente le adeguate alternative, le tesi del gestore, dimostrando che è possibile una pianificazione alternativa altrettanto valida agli scopi del servizio;
b) gestire le localizzazioni secondo il criterio della minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione;
c) governare attraverso i vari meccanismi di concertazione e partecipazione una tematica di stringente attualità e sensibilità.

Consiglio di Stato n. 3679 del 3 giugno 2019

 

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