Wind ha impugnato il regolamento/piano* per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile adottato dal Comune di Fiumicino nel 2015. La società contesta il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, ed in particolare lamenta la carenza di adeguata istruttoria e delle relative attività tecnico conoscitive.

Secondo il TAR tutte le doglianze sono infondate: è proprio “attraverso il piano territoriale della telefonia mobile che si realizza, a tutela dei vari interessi coinvolti, quel continuo e costante dialogo tra le parti che deve caratterizzare, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, il rapporto tra comuni e gestori del servizio di telefonia mobile.
Il piano garantisce le esigenze dei gestori di una razionale programmazione e pianificazione del servizio di rete sul territorio […] Sulla necessità di tale strumento, quindi, non vi può essere alcun dubbio. Esso consente, nel contesto di una visione dinamica della regolazione amministrativa, il costante adeguamento delle norme alla situazione di fatto nel contesto della pluralità degli interessi in gioco, in piena conformità con i principi di cui all’art. 97 della Costituzione.”

Secondo il TAR “il regolamento può contenere divieti generalizzati alla localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili purché non impediscano la copertura di rete del territorio nazionale: caratteristica assicurata, per l’appunto, dallo studio previsionale delle coperture.

Infondato anche il secondo motivo di ricorso: indicare come criteri di preferenza quello delle aree/immobili appartenenti al demanio o al patrimonio comunale e aree/immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati non costituisce un limite, ma un semplice criterio di localizzazione privo del carattere dell’esclusività e costituenti una semplice scala di priorità che risponde a un ragionevole bilanciamento di interessi.

Il TAR ha ribadito il principio secondo cui le disposizioni regolamentari sono illegittime se pongono limiti generali che potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, mentre sono legittime se consentono una possibile localizzazione alternativa.

Infondato anche il terzo motivo di ricorso: la delocalizzazione di impianti già in funzione è legittima. Per il TAR è possibile “disporre la riduzione a conformità degli impianti esistenti non conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili; ovvero la delocalizzazione a cura e a spese del gestore, previa la valutazione congiunta del relativo onere economico qualora la delocalizzazione avvenga su un sito di proprietà comunale.”

*il Piano Antenne del Comune di Fiumicino è stato redatto da Polab srl

TAR Lazio n. 1373 del 4 febbraio 2019

Altre Sentenze che avvalorano l’adozione di un Piano Antenne Polab

 

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