TAR Lazio: illegittimo il diniego di Civitavecchia, privo di adeguata istruttoria tecnica

Il TAR del Lazio si è espresso nel contenzioso tra il gestore Iliad e il Comune di Civitavecchia, sorto per l’installazione di un impianto Iliad. Il pronunciamento fa seguito al fatto che il Comune aveva vietato la prosecuzione delle attività di installazione dell’impianto, sulla base del Regolamento comunale adottato nel 2010. Tale Regolamento reca criteri Leggi di piùTAR Lazio: illegittimo il diniego di Civitavecchia, privo di adeguata istruttoria tecnica[…]

Sentenza TAR Lazio: a Fiumicino il regolamento è inoppugnabile

Wind ha impugnato il regolamento/piano* per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile adottato dal Comune di Fiumicino nel 2015. La società contesta il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, ed in particolare lamenta la carenza di adeguata istruttoria e delle relative attività tecnico conoscitive. Secondo il TAR tutte le Leggi di piùSentenza TAR Lazio: a Fiumicino il regolamento è inoppugnabile[…]

TAR Lazio si esprime sulla necessità di diffondere una cultura dell’uso consapevole della tecnologia. In linea le attività didattiche che Polab realizza da molti anni

Il TAR Lazio ha rilevato la mancata attuazione della campagna di informazione e di educazione ambientale, di cui all’art. 10 della L. n. 36/2001, a norma del quale: “Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità (ora Ministro della salute, n.d.r.), dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione (ora Leggi di piùTAR Lazio si esprime sulla necessità di diffondere una cultura dell’uso consapevole della tecnologia. In linea le attività didattiche che Polab realizza da molti anni[…]

TAR Lazio, illegittime le sanzioni pecuniare del Comune contro i gestori

Il TAR Lazio ha dichiarato illegittimo il Regolamento per la “disciplina degli insediamenti urbanistici e territoriali delle stazioni radio base per la telefonia cellulare” del Comune di Rocca di Papa, nella parte in cui il Comune regolamentava il “catasto degli impianti”, stabilendo sanzioni pecuniare molto alte nei confronti dei gestori delle Antenne di telefonia mobile.Il regolamento infatti Leggi di piùTAR Lazio, illegittime le sanzioni pecuniare del Comune contro i gestori[…]

Roma, confermata in Cassazione la sentenza del CdS che riaffermava la potestà pianificatoria dei Comuni

La Corte di Cassazione, con le recente sentenza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha confermato le decisioni del Consiglio di Stato in merito alla lite tra cittadini romani e un gestore di telefonia mobile (sentenza 306 del 2015). Avevamo dato notizia della sentenza n. 306/2015 qui; ecco il nostro commento del 25 marzo 2015: La recente Leggi di piùRoma, confermata in Cassazione la sentenza del CdS che riaffermava la potestà pianificatoria dei Comuni[…]

Illegittimi i divieti generalizzati su intere zone del territorio comunale

Una nuova sentenza ribadisce l’orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza: i Comuni non devono introdurre divieti generalizzati all’installazione di antenne su intere zone del territorio comunale. La localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il Regolamento li consente potrebbe essere in contrasto con l’esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio comunale: Leggi di piùIllegittimi i divieti generalizzati su intere zone del territorio comunale[…]

Dal Consiglio di Stato indicazioni sulla potestà pianificatoria dei Comuni

La recente sentenza del Consiglio di Stato riafferma la potestà pianificatoria dei Comuni e dà indicazioni circa i metodi consentiti da applicare per la scelta delle localizzazioni.

La sentenza riguarda l’applicabilità dei criteri contenuti nel Protocollo di Intesa siglato tra il Comune di Roma e i gestori per la telefonia mobile. Viene ancora una volta ribadito e rafforzato l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “Le disposizioni poste a tutela di siti ritenuti sensibili sotto diversi aspetti sono legittime SOLO se è comunque consentita «una sempre possibile localizzazione alternativa». Anche se la limitazione viene espressa in termini generici di distanze dai suddetti siti sensibili. […]

Illegittimo Regolamento urbanistico che limita a soli 3 siti le installazioni di antenne: Consiglio di Stato

Il Comune in questione si era dotato di un Regolamento urbanistico che impone 3 siti su tutto il territorio comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile, e comunque una distanza non inferiore a 300 m da qualunque edificio. Tale Regolamento è stato impugnato da un gestore ed il Consiglio di Stato ha confermato la precedente sentenze favorevole al gestore stesso emessa dal TAR Lazio.

Secondo il Consiglio di Stato: “la scelta del Comune di Veroli di localizzare, nell’ambito dell’intero territorio comunale, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti, si pone in evidente contrasto con la natura di opere di urbanizzazione primaria delle anzidette strutture, che devono essere poste al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione.” […]

Il TAR Lazio sul principio di precauzione

Il TAR Lazio ribadisce l’orientamento costante della giurisprudenza sul principio di precauzione, riguardo i potenziali rischi legati all’esposizione ai campi elettromagnetici: “l’azione amministrativa, in ossequio al principio di precauzione, pur non risultando del tutto assodato in sede scientifica il limite oltre il quale l’esposizione di campi elettromagnetici possa arrecare danni alla salute degli esseri umani, deve essere improntata ad un rigido criterio di sicurezza e di tutela delle persone coinvolte (TAR Veneto II 13.2.2001 n. 236).

Infatti la “regola della precauzione” può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE.

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Il principio di precauzione riaffermato dalla Corte di Cassazione

romaLa Corte Suprema di Cassazione riafferma il valore del principio di precauzione in ordine all’esposizione ai campi elettromagnetici.

Secondo la Corte il D.M. 381/1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) “evidenzia che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l’esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti da tali sistemi, nell’ipotesi di superamento di determinati limiti massimi, è considerata fonte di possibili effetti negativi sulla conservazione dello stato di salute; avuto riguardo quindi alla fondamentale finalità della prevenzione delle malattie, che è alla base della suddetta normativa, la stessa ha lo scopo di impedire qualsiasi comportamento contrastante, (anche se il rispetto dei limiti previsti non è sufficiente a rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi in presenza del concreto accertamento di possibili effetti negativi derivanti dalla condotta stessa sulla base di conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui deve essere valutata la situazione del caso concreto, vedi Cass. 27-7-2000 n. 9893).” […]