Con la prima sentenza del 2021, il Consiglio di Stato si esprime sulle caratteristiche del potere pianificatorio che la Legge Quadro 36/2001 assegna ai Comuni, in tema di insediamento degli impianti di telefonia mobile, confermando il proprio pronunciamento n. 3679 del 3 giugno 2019, già commentato qui. In un contesto ormai così consolidato, ci limitiamo a citare testualmente la sezione della sentenza di nostro interesse:
“– il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (sent. 14/02/2014 n. 723);
– è consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, cit., prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio (sent. 23/01/2015 n.306);
– di conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (sent. 18/06/2015 n.3085).
L’art. 8 della L. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l’installazione dei predetti impianti, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.
In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio (v. tra le più recenti, Cons. Stato VI sez. 03/06/2019 n.3679).
E nel caso in esame il Comune non ha compiutamente verificato se sussista o meno una soluzione alternativa alla proposta ubicazione dell’impianto.”