Importante interpretazione da parte del TAR Marche che conferma la legittimità della pianificazione del Comune di Morrovalle e si pronuncia sulla copertura delle zone a fallimento di mercato da realizzarsi attraverso il bando Infratel finanziato da fondi PNRR
Una pronuncia del TAR Marche che fa proprie le tesi che sosteniamo da tempo!
I temi affrontati sono di estrema attualità e riguardano anche le aree a fallimento di mercato e il ruolo delle Tower Company nel processo di realizzazione delle reti, tracciando i confini delle competenze di questa tipologia di azienda.
Questo esemplare pronunciamento da parte del TAR Marche indica ai Comuni l’unico percorso valido e realisticamente attuabile per gestire la tematica delle reti di telecomunicazioni che è sempre più avviata verso processi di estrema semplificazione a favore delle compagnie private.
La sentenza sposa in pieno le posizioni e le interpretazioni che Polab già da tempo propone attraverso l’impostazione dei propri regolamenti e procedimenti amministrativi di pianificazione del territorio. E non è un caso che alcuni aspetti peculiari dei soli regolamenti Polab, vengano evidenziati e fatti propri dal collegio giudicante, nella trattazione del caso.
Con la sentenza n. 131 del 7 febbraio 2024, il TAR Marche si pronuncia in merito al contenzioso tra la tower company Inwit ed il Comune di Morrovalle, che dal 2018 ha adottato la nostra procedura di pianificazione, aggiornandola annualmente.
La tower company nel febbraio 2023 aveva inoltrato una richiesta congiunta con Telecom per l’installazione di nuovo impianto ma il sito richiesto non era stato anticipato nel programma di sviluppo della rete Telecom (titolare delle frequenze), presentata dal gestore nei tempi previsti dalla Legge Regionale.
Il Comune aveva pertanto indicato un sito preferenziale per l’unica area dichiarata di suo interesse da Telecom per il 2023, e ha quindi respinto la richiesta congiunta Inwit/Telecom, che ovviamente (non essendo stata anticipata) risultava incongruente con la mappa approvata in Consiglio Comunale.
La tower company ha impugnato il diniego e il Regolamento Comunale.
A supporto delle tesi della tower company si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo che l’intervento avrebbe dovuto essere accolto in deroga alla pianificazione comunale: si tratterebbe, a detta dei ricorrenti, di installazione nell’ambito del bando Infratel, finanziato da fondi PNRR, vinto dal raggruppamento di imprese Inwit, Telecom e Vodafone.
Innanzitutto il TAR Marche definisce l’ambito di azione della tower company, che pur essendo legittimata a presentare istanze, tuttavia “non è legittimata alla proposizione delle specifiche censure relative al posizionamento ottimale del palo in funzione della copertura della rete di telefonia mobile, critiche tecnicamente proprie dei gestori degli impianti di infrastrutturazione attiva, non degli operatori titolari delle infrastrutture passive, ossia non dirette né alla ricezione né all’irradiazione delle onde radio.”
Poi, respinge il primo motivo di ricorso: “il bando Infratel suddetto non introduce (e non potrebbe farlo essendo un atto amministrativo generale) alcuna deroga alle competenze costituzionalmente garantite e legislativamente previste in tema di potestà regolamentare degli enti territoriali.
Pertanto, non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto considerare nello specifico caso tamquam non esset il proprio Regolamento.”
In ogni caso, secondo il TAR è onere della società dare prova che il sito preferenziale indicato dal Comune non è idoneo: “un conto è affermare che determinate zone del Comune di Morrovalle vanno coperte mediante radiosegnale, ai sensi del bando citato, altro e diverso conto è affermare che ciò può essere conseguito esclusivamente issando nel punto prescelto (e solo in quello) dalla ricorrente il palo diretto a sostenere le SRB. Oltre che la deduzione dell’eccessiva distanza (che Inwit afferma essere di oltre 500 metri, mentre il Comune afferma essere di 450 metri) del punto prescelto rispetto a quello preferenzialmente indicato dal Comune, non sono state prodotte relazioni tecniche o altre argomentazioni di analogo tenore, dirette a dimostrare che il sito preferenziale sia inidoneo a garantire la copertura richiesta.”
E conclude affermando il buon operato del Comune: “Sotto questo profilo va ribadito (adattandosi perfettamente al caso di specie, dove il Comune ha adottato e modificato recentemente il Regolamento in funzione dei desiderata degli operatori, tra cui proprio TIM Spa, che ha visto recepite le proprie richieste), quanto espresso anche di recente dalla giurisprudenza del giudice di secondo grado, secondo cui “a fronte di una disciplina regolamentare che, da un lato, risultava emanata all’esito di un’approfondita istruttoria (riferita allo stato attuale della rete e al suo programmato sviluppo, nonché condotta sulla base di specifiche misurazioni all’uopo eseguite), dall’altro, garantiva la possibilità di localizzazioni alternative (anche nello stesso ambito urbano) in maniera da non pregiudicare la distribuzione del segnale su tutto il territorio comunale, incombeva in capo all’operatore economico, al fine di dimostrare la fondatezza delle censure svolte in giudizio, fornire adeguati elementi di prova in ordine all’inidoneità dell’installazione dell’impianto in tali zone alternative a garantire la capillare copertura del territorio comunale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2665). Essendo mancati tali elementi di prova, la critica è da disattendere anche nel merito.”
Infine il TAR premia anche l’elasticità del Regolamento Comunale, laddove “prevede una clausola di salvaguardia volta a considerare situazioni peculiari rispetto all’ordinaria individuazione delle localizzazioni, per cui non pare affatto inderogabile; né il Comune nelle sue difese ha mai affermato l’infungibilità del sito preferenziale, denunciando solo la carenza di motivazione tecnica circa la scelta del sito indicato dalla ricorrente”.
Riferimenti:
SENTENZA TAR Marche n. 131 del 7 febbraio 2024