Il Consiglio di Stato, nell’ambito di una vicenda processuale che ha coinvolto anche alcuni cittadini, ha confermato alcuni importanti riferimenti che, anche alla luce delle recenti modifiche normative, disegnano quale deve essere l’impostazione di Regolamenti e Piani Antenne legittimi. Di seguito i punti di rilievo contenuti nella sentenza e subito dopo le nostre considerazioni.

Principali punti su cui si articola la sentenza:

  • nei regolamenti non sono consentite limitazioni alle localizzazioni sulla base di distanze da obiettivi specifici o indicazioni di ampie aree precluse all’installazione degli impianti (limitazioni: NON Consentito); mentre sono consentiti i criteri per l’individuazione delle localizzazioni purché, vista la complessità delle reti di telecomunicazioni, sia comunque possibile la realizzazione degli impianti al fine di garantire la copertura (criteri: Consentito)
  • tra le limitazioni non consentite rientrano anche tutte quelle indicazioni contenute nelle Leggi Regionali che invadono le competenze dello Stato: ad esempio le distanze da obiettivi specifici o aggravi di procedure nell’approvazione dei regolamenti
  • la natura delle opere (equiparate all’urbanizzazione primaria) fa sì che ogni destinazione d’uso del territorio sia compatibile con gli impianti di telecomunicazioni: non è possibile diniegare richieste di realizzazione di impianti sulla base di criteri puramente urbanistici o sulla base di un mancato aggiornamento o approvazione del regolamento comunale sulla base dei programmi di sviluppo annuali
  • la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio: deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale
  • in via definitiva, deve risultare chiaro che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale deve rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si devono trasformare in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all’interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.

Considerazioni

Partendo dalle considerazioni che fa il Consiglio di Stato, potremmo riepilogare l’ambito di azione entro cui i regolamenti comunali sono legittimi e in linea con l’indirizzo dettato dal legislatore nazionale.

I regolamenti basati su criteri localizzativi, che consentono comunque la realizzazione degli impianti, in congruità con il completamento e la complessità delle reti di telecomunicazioni, sono legittimi, purché non introducano limitazioni generalizzate quali, ad esempio:

  1. distanze da edifici o obiettivi arbitrari
  2. preclusioni di aree generalizzate
  3. limitazioni ai valori di esposizione rispetto a quelli fissati dallo Stato
  4. mancato aggiornamento del regolamento/piano comunale

In definitiva, la possibilità per un Comune di interdire la localizzazione degli impianti in determinate aree del territorio deve rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico (per esempio l’utilizzo di proprietà del Comune?) ma allo stesso tempo non deve limitare la copertura delle reti. In atri termini, l’azione del Comune deve prevedere un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete. Criterio quest’ultimo che può essere soddisfatto solo attraverso una efficace e puntuale analisi delle esigenze di ogni singola rete degli operatori e attraverso la caratterizzazione delle localizzazioni con adeguate e puntuali istruttorie tecniche che vanno oltre i semplici criteri urbanistici e tengono conto degli aspetti peculiari delle tecnologie utilizzate.

Uno degli aspetti da sottolineare riguarda la tempistica e i ruoli dei regolamenti comunali, nell’abito dei processi autorizzatori: un Comune non può diniegare istanze che non sono contenute nel piano comunale, se il piano stesso non è stato aggiornato sulla base degli ultimi programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori; e allo stesso tempo non è possibile invocare la mancata presentazione di un programma di sviluppo al momento del ricevimento di una singola istanza, se il Comune non si è attivato comunque ad approvare il regolamento o se ne prevede un aggiornamento non annuale ma pluriennale.

Infine, da quello che emerge anche da altre sentenze degli ultimi mesi, la differenza sugli esiti dei ricorsi è determinata da quelle memorie difensive con le quali i Comuni riescono a dimostrare che i dinieghi sono stati motivati e supportati da un regolamento con piano antenne tecnicamente validato: in questi casi il collegio giudicante riconosce che non sussistono quegli aspetti censurabili come divieti generalizzati. Quando il Comune individua soluzioni alternative, valide sulla base dei programmi annuali presentati dai gestori, si rientra nella casistica dei criteri (consentiti) e non delle limitazioni (non consentite).

I Regolamenti e relative Mappe delle localizzazioni devono essere aggiornati e approvati annualmente!

 


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