È stato approvato ieri dal Senato il disegno di Legge di conversione del DL “Coesione” (DL n. 60 del 7 maggio 2024), contenente un emendamento che consentirebbe l’installazione di nuove infrastrutture nelle “aree bianche” previste dal Piano Italia 5G, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8 comma 6 della Legge Quadro 36/2001, fino al 31/12/2026.
L’emendamento, a firma dei Senatori Liris e Nocco (FdI), così recita:
«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Ricordiamo che il Piano Italia 5G è realizzato attraverso un bando Infratel per la concessione di finanziamenti pubblici (su progetto PNRR) alle società che realizzano impianti (sia antenne trasmittenti, sia le sole strutture fisiche) finalizzati a portare i servizi in aree a fallimento di mercato. Tali aree sono individuate dal Ministero competente, e rappresentate sotto forma di rettangoli regolari sulle mappe dei territori comunali (“pixel”).
Tuttavia, occorre ricordare che il TAR Marche si è espresso recentemente in modo molto netto sulla questione, come segue: “il bando Infratel suddetto non introduce (e non potrebbe farlo essendo un atto amministrativo generale) alcuna deroga alle competenze costituzionalmente garantite e legislativamente previste in tema di potestà regolamentare degli enti territoriali.
Pertanto, non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto considerare nello specifico caso tamquam non esset il proprio Regolamento.”
È quindi opinione del TAR Marche (sentenza n. 131 del 7 febbraio 2024) che, poiché la potestà regolamentare dei Comuni nella gestione dei rispettivi territori è garantita dalla Costituzione, il bando Infratel (e di conseguenza l’attuazione del Piano Italia 5G) non può introdurre alcuna deroga alle installazioni.
Sorge inevitabilmente un sospetto di compatibilità costituzionale di questa misura: la nostra Costituzione attribuisce infatti agli enti locali la potestà del governo del territorio, e la stessa Corte Costituzionale si è già espressa, nel 2003 proprio sul DLgs 198/2002 (“Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”, ossia la stesura precedente del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) dichiarandolo incostituzionale poiché favoriva l’installazione di impianti di telefonia anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento (Sentenza n. 303 del 25 marzo 2003).
Evidenziamo il fatto che, trattandosi di provvedimento a scadenza (fino al 31 dicembre 2026), le tempistiche legate ad eventuali impugnazioni o censure circa la costituzionalità della misura, potrebbero mettere in difficoltà più di un Comune, a seconda che abbia adottato o meno un buon regolamento, costantemente aggiornato e completo di valutazioni preventive di soluzioni alternative (ex Art. 1 Comma 6 del DLgs n. 48/2024).