La sentenza del TAR Toscana n. 884 del 15 luglio 2024 ha respinto il ricorso di una tower company contro un diniego emanato dal Comune di Calenzano, sulla base del Piano Antenne adottato dal Comune e realizzato da Polab.
Nei fatti, la tower company aveva presentato istanza di installazione di un impianto, ma tale impianto non era mai stato anticipato nei programmi di sviluppo di alcun gestore, alla data stabilita del 31 ottobre (Legge Regione Toscana n. 49/2011).
Il Comune di Calenzano, essendosi dotato di Regolamento con adeguata istruttoria tecnica, negli anni aveva aggiornato la propria Mappa delle localizzazioni sulla base delle informazioni ricevute nei programmi di sviluppo delle reti dei gestori, e di conseguenza l’impianto richiesto (ma non anticipato in alcun programma di sviluppo) non era mai stato incluso nella Mappa.
Il Comune ha dunque diniegato l’istanza della tower company, in quanto “l’impianto non è previsto nel piano comunale delle installazioni”.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, tuttavia il TAR è entrato nel merito dichiarando che si trattava di impugnazione comunque manifestamente infondata:
- “risulta del tutto sufficiente richiamare la previsione di cui all’art. 9, 2° comma della l.r. 6 ottobre 2011, n. 49 (disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) che impone ai titolari degli impianti e delle infrastrutture, l’obbligo di presentare ai comuni territorialmente competenti, entro il 31 ottobre di ogni anno, il proprio programma di sviluppo della rete, comprendente l’ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti”;
- “detti programmi costituiscono poi oggetto dell’obbligo di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete previsto dall’art. 9, 5° comma della l.r. 6 ottobre 2011, n. 49”;
- “secondo una sistematica che poi prevede che il provvedimento di autorizzazione debba rispettare il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9 (art. 10, 1° comma lett. d) della l.r. citata), ovvero concedere l’autorizzazione con riferimento ai soli impianti previsti dal programma”.
La conclusione cui giunge il collegio è dunque chiara: la ricorrente non ha mai inserito l’impianto in questione nei propri programmi di sviluppo della rete e pertanto l’impianto non è mai stato inserito nella programmazione comunale. Inoltre, secondo il dettato della Legge Regionale 49/11, l’autorizzazione va concessa ai soli impianti previsti nella programmazione comunale, aggiornata sulla base dei programmi trasmessi dagli operatori.
Riferimenti: