La sentenza del Consiglio di Stato n. 2869 del 10 aprile scorso è importante per due motivi:

  • ha stabilito che il Regolamento e la relativa istruttoria tecnica adottata dal Comune di Castelfranco di Sotto è legittimo e pienamente rispondente alle prerogative assegnate ai Comuni
  • introduce una nuova procedura per supportare i dinieghi di istanze per nuove installazioni e valorizzare le soluzioni preferenziali alternative indicate dai Comuni. A questo scopo, Polab ha già acquisito gli strumenti più aggiornati e funzionali al soddisfacimento del nuovo requisito indicato dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Regolamento e la relativa istruttoria tecnica adottata dal Comune di Castelfranco di Sotto è legittimo e pienamente rispondente alle prerogative assegnate ai Comuni nonché all’esercizio della discrezionalità tecnica richiesta. Il Giudice arriva a questa conclusione effettuando una lettura sistematica dell’intero Regolamento con la legislazione nazionale, regionale e con la giurisprudenza che nel corso degli anni si è andata affermando.
Il collegio è quindi entrato nel merito dello strumento adottato dal Comune e ha dato una piena promozione al Regolamento e all’istruttoria tecnica. Con la sentenza viene però censurato il diniego del Comune in quanto carente di motivazione; ma lo stesso Consiglio di Stato precisa che tale carenza di motivazione può essere superata introducendo una nuova indagine tecnica a supporto della qualificazione del sito alternativo scelto dal Comune.

Legittimità del Regolamento
Testualmente il Consiglio di Stato afferma che “correttamente interpretata la norma regolamentare, il potere esercitato dal Comune di Castelfranco di Sotto nell’adozione dell’atto applicativo non si connota come un potere strettamente vincolato, ma costituisce espressione di discrezionalità, nel senso che i siti individuati nella mappa di localizzazione costituiscono siti preferenziali, ma non sono automaticamente ostativi al rilascio dell’autorizzazione in altro sito individuato e richiesto dall’operatore.”
In sintesi Il giudice afferma che all’esito della procedura adottata dal Comune, una diversa collocazione su richiesta del gestore possa essere autorizzata solo dopo una attenta compiuta attività istruttoria che tenga conto della comparazione dei requisiti delle due localizzazioni (quella prevista nella pianificazione e quella avanzata dal gestore).


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