Importante sentenza della Corte Costituzionale sul Codice delle Comunicazioni Elettroniche (DLgs 259/03)

Siamo di fronte ad una fondamentale sentenza di incostituzionalità che riguarda un provvedimento che faceva parte della lunga serie di modifiche normative, iniziata nel 2020, e che aveva l’obiettivo di rafforzare le semplificazioni procedurali, temporali ed economiche a favore dei gestori e delle Tower Company, nell’ambito della digitalizzazione del Paese.
Ricordiamo nello specifico le modifiche che hanno depotenziato il vincolo paesaggistico:

  1. Con il DL 13/2023 viene introdotto l’art. 54-bis nel DLgs 259/03: non si applica il vincolo paesaggistico per le richieste di modifiche di impianti preesistenti (artt. 45 e 46) nelle “aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”
  1. Con il DLgs 48/2024 in vigore dal 28 aprile 2024, vengono aggiunte anche le nuove installazioni alle categorie dell’art. 54-bis: le nuove installazioni (art. 44) sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica se ricadono nelle “aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 6 maggio 2026 si è espressa in merito, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 54-bis rispetto all’art. 9 della Costituzione.

Ecco le considerazioni espresse nella sentenza:

“l’art. 54-bis, seconda parte, ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle infrastrutture di TLC rispetto a quello della tutela ambientale, che si esprime attraverso l’imposizione dello stesso vincolo […]. Sino alla entrata in vigore nel 2023 dell’art. 54-bis, le disposizioni di semplificazione volte a favorire lo sviluppo della rete di TLC si erano basate sul presupposto che la tutela dell’interesse alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio fosse assicurata dalla previsione del necessario rispetto del vincolo paesaggistico (art. 43, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche). La disposizione censurata segna invece un radicale “cambio di passo” nella disciplina di liberalizzazione delle reti di TLC introdotta dal d.lgs. n. 259 del 2003, poiché elimina il sistema delle garanzie connesse all’imposizione del vincolo paesaggistico, cui le aree gravate da uso civico sono sottoposte.

Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di TLC, […] non possono eliminare del tutto la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione. I vincoli culturali e paesaggistici richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e rimesse alle autorità preposte alla loro osservanza.

In altri termini, semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale. La ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell’ambiente e altri interessi di carattere generale deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il principio di proporzionalità.

L’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l’art. 9 della Costituzione.”

Riferimenti:

Corte Costituzionale n. 121 del 6 maggio 2026


Questo articolo è distribuito con Licenza CC (Attribuzione – Non opere derivate – Non commerciale) 4.0 Internazionale. È possibile scaricare e condividere questo articolo solo citando Polab srl come autore, e a condizione che non venga modificato né utilizzato a scopi commerciali.

Categories:

Tags:

Archivio Eventi, News e Stampa