Ancora un caso di un Comune che intendeva proteggere il territorio dall’elettrosmog solo tramite il regolamento edilizio, inserendo limiti alle altezze delle antenne e distanze minime di sicurezza dagli edifici.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore del gestore di telefonia mobile, poiché non è consentito al Comune, attraverso l’utilizzo degli strumenti di natura edilizia ed urbanistica,
adottare misure che costituiscono una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati fissati dallo Stato.
Quindi: misure che sono tipicamente urbanistiche quali distanze, altezze, ecc.., non possono essere utilizzate come strumenti di tutela dai rischi dell’elettromagnetismo.