Ulteriore conferma dell’illegittimità delle limitazioni di carattere urbanistico all’installazione di SRB

Il TAR Emilia Romagna ha dichiarato illegittimo un diniego di installazione di una SRB opposto dal Comune di San Pietro in Casale (BO) sulla base del regolamento urbanistico, nel quale è previsto che le installazioni di impianti potesse avvenire solo all’interno di un’area ben definita e precludendo ampie parti del territorio.

Il TAR osserva che “i Comuni possono adottare norme regolamentari atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; tuttavia, ciò non implica la possibilità per gli stessi di fissare surrettiziamente – mediante il ricorso al divieto generalizzato di installazione su intere zone del territorio comunale – ulteriori limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nelle competenze attribuite ex lege ai Comuni.”

Inoltre il Tar precisa: “Né la prescrizione del comune di San Pietro in Casale può dirsi ispirata alla finalità di minimizzare l’esposizione della cittadinanza ai campi elettromagnetici emessi dalle stazioni radio base (questa sì, come si è accennato, rientrante tra le attribuzioni comunali), in quanto essa nega in radice l’autorizzazione all’installazione dell’impianto per il solo fatto della sua localizzazione in area diversa da quella indicata. ”

Come ormai ampiamente dimostrato dalla giurisprudenza, tali misure programmatorie integrative devono presentare caratteristiche ben precise per essere tecnicamente valide. Infatti l’assunto secondo cui il comune può avviare azioni tese a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non penalizzando la copertura del territorio, deve risultare da opportuni studi preventivi che contengano:

  1. analisi dei siti dal punto di vista degli impatti elettromagnetici previsionali;
  2. verifica dello stato attuale della rete di ogni singolo operatore;
  3. mappe di copertura dei servizi di telefonia, per dimostrare l’idoneità tecnica dei siti scelti.

TAR Emilia Romagna n. 515 del 9 luglio 2013