Una sentenza dela TAR Friuli Venezia Giulia ha dichiarato legittima una ordinanza comunale di demolizione di una stazione radio base, perchè la SCIA era carente di un documento tecnico integrativo previsto dalla normativa regionale (LR n.3/2011).

Infatti l’articolo 18 della LR n. 3/2011 prevede che l’installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a SCIA integrata di una relazione tecnica: tale documento integrativo è un elemento essenziale la cui assenza comporta l’inefficacia della SCIA.

Pertanto non si era formato alcun silenzio assenso, e la SCIA non era operativa, per mancanza di un documento essenziale previsto dalla normativa regionale.

TAR Friuli-Venezia Giulia n. 537 del 29 ottobre 2013


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