Il TAR Piemonte lo conferma: è illegittimo il regolamento urbanistico che impone una distanza di sicurezza, e che è carente di dati istruttori mirati e puntuali che giustificano le scelte.
Il TAR specifica che “i regolamenti comunali devono suffragare le relative disposizioni mediante adeguata istruttoria tecnica che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni siano da preferire ad altre e non impediscano in concreto l’erogazione del servizio.”
In pratica si ribadisce che solo lo strumento tecnicamente valido (il Piano Comunale di Localizzazione delle Antenne), può ottemperare a tale funzione, tramite le adeguate analisi che diano evidenza su copertura del servizio ed impatto elettromagnetico sulla popolazione, condotte con gli strumenti tecnici appropriati.