Installazione di antenne per la telefonia mobile: il TAR delle Marche ha confermato che è illegittimo, da parte del Comune, porre divieti generalizzati in zone identificate del territorio comunale, come già attestato ampiamente dalla giurisprudenza.

Nel caso in questione, infatti, il Comune di Castorano aveva diniegato una richiesta di installazione sul Colle Guidotti con la motivazione che tale colle è raffigurato nello Stemma del Comune.

Il TAR conferma dunque che le misure programmatorie per la localizzazione degli impianti devono consistere invece in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, da contrapporti all’altrettanto legittimo interesse pubblico della fruizione dei servizi legati agli impianti.

Inoltre, il TAR esplicitamente fa presente che nonostante la sentenza in favore del gestore, permane in capo al Comune il potere di rinnovare ulteriormente l’istruttoria, e che tale istruttoria potrebbe concludersi “con un nuovo provvedimento negativo adeguatamente motivato”. Il riferimento è chiaramente rivolto verso la costruzione di uno strumento che specifichi la ragione del diniego ma non sia privo della soluzione specifica.

Si tratta di un caso di lite tipico che richiede uno studio del territorio in grado di proporre un sito alternativo a quello richiesto dal gestore, sulla base dell’analisi di copertura del servizio e impatto elettromagnetico, in maniera da dimostrare la validità tecnica della scelta alternativa.

In pratica si ribadisce che solo lo strumento tecnicamente valido (il Piano Comunale di Localizzazione delle Antenne) può ottemperare alla funzione programmatoria del Comune, tramite le adeguate analisi che diano evidenza su copertura del servizio ed impatto elettromagnetico, condotte con gli strumenti tecnici appropriati.

TAR Marche n. 833 del 31 novembre 2013


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