Installazione di antenne per la telefonia mobile: il Consiglio di Stato conferma che è illegittimo, da parte del Comune, porre un divieto all’installazione sulla base di limitazioni all’altezza delle strutture o alla potenza emissiva degli impianti.

Nel caso in questione, il Comune di Venezia aveva posto limiti di altezza tramite il Regolamento edilizio comunale, e pertanto aveva diniegato una richiesta di installazione di un impianto non conforme al regolamento comunale.

In generale, il Consiglio di Stato ribadisce che un Comune non può adottare, attraverso gli strumenti di natura edilizio – urbanistica, misure quali:

  1. il divieto di installazione in determinate zone territoriali omogenee;
  2. vincoli in termini di distanze ed altezze degli impianti;
  3. valori limiti alle potenze di emissione degli impianti in determinate zone omogenee.

Infatti tali prescrizioni vengono considerate come divieti generalizzati volti ad impedire l’installazione degli impianti ed inoltre costituirebbero una deroga ai limiti di esposizione, che è prerogativa riservata allo Stato.

Definire un limite ai valori di potenza emessa dagli impianti, non significa automaticamente determinare un elemento di salvaguardia se non sono noti tutti gli altri dati caratteristici dell’impianto (altezza, puntamenti, caratteristica delle antenne, etc…).

Il Consiglio di Stato così si esprime riguardo ai limiti di altezza: “In ordine ai limiti di altezza la giurisprudenza ha chiarito che i limiti dettati per le costruzioni non si applicano agli impianti tecnologici di cui qui si tratta, essendo stati posti per l’edificazione di strutture e manufatti aventi un rilievo urbanistico ed edilizio diverso da quello di detti impianti, iquali non sviluppano normalmente volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti e alle cabine accessorie e non determinano, perciò, ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni né simile impatto sul territorio, dovendosi anche considerare che spesso le stazioni radio base, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocati su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali (Cons. Stato, VI 17 dicembre 2009 n.8214).”

Anche questa sentenza, tuttavia, conferma che il Comune può programmare in merito alle localizzazioni in maniera che le norme comunali “risultino improntate al carattere della ragionevolezza e siano sorrette da un’adeguata e specifica istruttoria, idonea a dimostrare la loro idoneità rispetto al fine perseguito.”

Consiglio di Stato n. 5693 del 28 novembre 2013


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